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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09037/2025 del 05/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un ex amministratore di condominio agiva per ottenere dal condominio la restituzione di somme che assumeva di aver anticipato con denaro proprio nell'interesse comune, per un totale di euro 20.645,41. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo non provate le anticipazioni: per una parte rilevante del credito, fondata su un verbale assembleare di approvazione del rendiconto, aveva ritenuto efficace il disconoscimento del documento da parte del condominio e comunque insufficiente la mera voce di bilancio; per un'ulteriore somma di euro 2.842,00, relativa a un pagamento eseguito in favore di un legale in esecuzione di una sentenza del giudice di pace, aveva ritenuto non sufficiente la quietanza prodotta. Con il ricorso per cassazione il ricorrente denunciava, in sintesi, che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere validamente disconosciuta la copia del verbale assembleare, nel non considerare altri documenti giustificativi delle somme versate e nel reputare non provato il pagamento di euro 2.842,00 nonostante la mancata specifica contestazione e la pretesa mancata impugnazione di quel capo in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e infondato il terzo, rilevando che le censure investivano valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e che, in ogni caso, il ricorrente non aveva colpito la ratio decisiva della sentenza impugnata. In particolare, la contestazione del condominio circa l'esistenza/autenticità del verbale assembleare era idonea a rendere inutilizzabile il documento, superabile solo con verificazione e produzione dell'originale; inoltre il secondo motivo era generico perché non individuava specificamente i documenti asseritamente trascurati; infine, sul pagamento di euro 2.842,00, la Corte ha ritenuto che la valutazione della prova e della portata dell'appello condominiale fosse apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 6, D.L. 179/2012

    Se la comunicazione via PEC non è possibile per causa imputabile al destinatario, la comunicazione avviene mediante deposito in cancelleria.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nei motivi, ma la Corte ha ricondotto le censure a valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché dirette contro l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso un vizio denunciabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione di merito delle prove.

  • art. 214 c.c.

    Il disconoscimento della scrittura privata/copia che contesta l'esistenza stessa del documento rende il documento inutilizzabile, salvo verificazione con produzione dell'originale.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al disconoscimento documentale; la Corte ha ritenuto decisiva la contestazione dell'autenticità del verbale.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato dalla sentenza per chiarire che la contestazione della conformità della copia all'originale non era il vero punto centrale, essendo stata contestata l'esistenza/autenticità del documento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha confermato che la prova delle anticipazioni gravava su chi ne chiedeva il rimborso.

  • art. 1129 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della disciplina dell'amministratore, ma non decisivo ai fini della decisione.

  • art. 1130 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito dei doveri dell'amministratore, ma non decisivo ai fini della decisione.

  • art. 1135 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha fondato la decisione su tale norma.

  • art. 1703 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di mandato/amministrazione, senza che la Corte ne traesse specifici principi decisivi.

  • art. 1720 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di rimborso delle spese anticipate dal mandatario/amministratore; la Corte ha però respinto le doglianze per difetto di prova.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento al giudicato, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che l'appello del condominio avesse investito anche il capo relativo alla somma di euro 2.842,00.

Massime di principio

  • Chi chiede il rimborso di somme anticipate nell'interesse di un condominio o, più in generale, nell'esecuzione di un rapporto di gestione, deve fornire prova rigorosa dell'esborso e della sua riferibilità all'interesse del gestito.
  • La contestazione dell'esistenza o dell'autenticità di un verbale o di una scrittura privata rende il documento inutilizzabile nel processo, salvo che la parte che intenda avvalersene produca l'originale e segua l'eventuale verificazione.
  • La mera indicazione di un credito in un rendiconto o in un bilancio non basta, di per sé, a provare l'avvenuta anticipazione delle somme se manca una prova documentale specifica e regolare della contabilità.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una rivalutazione del contenuto degli atti, salvo che sia dedotto un vero errore di diritto o un vizio processuale specifico.
  • Le censure di omesso esame di documenti sono inammissibili se il ricorrente non indica in modo specifico il contenuto, la tipologia e la decisività dei documenti asseritamente trascurati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese condominialiMandato
RamiProcesso civileCondominioContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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