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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39495/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) nullità della sentenza per omessa notifica o tardivo deposito delle conclusioni scritte della parte civile in sede di appello camerale, con pregiudizio del diritto di difesa e richiesta di annullamento/rinvio o decadenza della parte civile; (2) vizio di motivazione e erronea applicazione di norme penali/processuali per presunta inversione dell'onere della prova: i giudici avrebbero ritenuto offensiva la pistola solo perché l'imputato non ne ha permesso il ritrovamento; contestata la valutazione del bossolo in ottone senza perizia tecnica; (3) omessa valutazione di prove favorevoli (dichiarazioni della persona offesa e di un testimone che la pistola era a salve) e richiesta facoltativa di sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme che consentono la trattazione cartolare delle udienze camerali, nonché richiesta di sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte accoglie parzialmente il ricorso soltanto sul primo motivo: ha ritenuto che le conclusioni della parte civile depositate il giorno prima dell'udienza fossero tardive e, perciò, inammissibili e inutilizzabili; conseguentemente la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio le sole statuizioni civili riferite al rimborso delle "ulteriori spese" decise in appello, in quanto erronee, eliminandole dalla sentenza impugnata. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, confermando la valutazione di merito sulla offensività dell'arma (anche in ragione del bossolo con dicitura "G.F.L. 380 AUTO" e della descrizione della polizia giudiziaria) e respingendo la censura sulla mancata considerazione delle dichiarazioni che ipotizzavano un'arma a salve. Sono state altresì rigettate come manifestamente infondate le questioni di costituzionalità delle norme emergenziali e la richiesta di sospensione condizionale della pena (inammissibile per carenza dei presupposti perché il ricorrente aveva già ottenuto in passato la sospensione condizionale).

Norme richiamate

  • art. 703 cod. pen.

    Norma richiamata nel capo di imputazione originario (reato dichiarato prescritto in appello).

  • artt. 2, 4 e 7 legge n. 895/1967

    Norme della legge sulle armi utilizzate per contestare l'illecita detenzione e uso dell'arma; la Corte conferma la condanna per tali reati.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sulle lesioni personali: applicata e confermata dalla Corte per il fatto di aver colpito la persona offesa con il calcio della pistola.

  • art. 23-bis legge n. 176/2020 (d.l. n. 137/2020, convertito)

    Disposizione emergenziale che ha previsto la possibilità di trattazione camerale non partecipata e il termine per il deposito delle conclusioni delle parti private; la Corte interpreta la tardività del deposito come causa di inammissibilità delle conclusioni ma non come nullità del procedimento.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (convertito)

    Norma analoga prevista per la Cassazione durante l'emergenza; la giurisprudenza richiamata conferma che la violazione del termine previsto non integra nullità generale se non è stata impedita la possibilità di concludere.

  • art. 82, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che la mancata presentazione di conclusioni in appello non comporta la revoca tacita della costituzione della parte civile (norma applicabile al primo grado, limite diverso nei gradi successivi).

  • art. 76, comma 2 cod. proc. pen.

    Principio di immanenza: la parte civile costituita resta presente nei gradi successivi anche se non partecipa; tuttavia non può proporre richieste relative alla fase in cui non ha partecipato tempestivamente.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione impugnabile in cassazione; la Corte valuta i motivi di doglianza e dichiara inammissibili quelli che chiedono una rivalutazione non consentita delle prove o che non evidenziano una manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Citata nel ragionamento giurisprudenziale relativo al concetto di nullità: la Corte distingue tra nullità e altre conseguenze processuali, richiamando decisioni che non qualificano come nullità la violazione dei termini emergenziali salvo che non abbia impedito la possibilità di concludere.

Massime di principio

  • Il deposito tardivo, nelle udienze camerali non partecipate disciplinate dalle norme emergenziali (es. art. 23-bis legge n.176/2020), rende le conclusioni tardive inammissibili e inutilizzabili ma non determina automaticamente la nullità del procedimento o dell'udienza, salvo che venga impedita la possibilità per l'altra parte di concludere.
  • La parte civile costituita che non presenti conclusioni nel grado di appello resta, di regola, considerata presente (principio di immanenza); tuttavia non può ottenere statuizioni riferite a quella specifica fase se non ha rispettato i termini processuali per parteciparvi, e quindi decisioni su spese o richieste nuove depositate tardivamente devono essere eliminate.
  • In Cassazione non è ammessa una nuova valutazione del merito dei fatti o una diversa comparazione delle prove, salvo che la motivazione di merito sia assente, manifestamente illogica o contraddittoria su punti essenziali; doglianze che puntano solo sulla diversa valutazione della persuasività delle prove sono inammissibili.
  • L'assenza del rinvenimento dell'arma da parte dell'imputato non costituisce di per sé inversione dell'onere della prova quando la decisione di merito si fonda su elementi probatori concreti (descrizioni testimoniali, rinvenimento di bossoli con marchiatura compatibile e referti/descrizioni della polizia giudiziaria).
  • Le questioni di legittimità costituzionale riguardanti le norme emergenziali che hanno introdotto udienze camerali non partecipate sono state più volte ritenute manifestamente infondate dalla Corte, che ha ritenuto la disciplina giustificata dal bilanciamento con interessi di pari rango (es. tutela della salute) e compatibile con il diritto di difesa quando resta salva la possibilità di ottenere la trattazione pubblica su richiesta.
  • Le richieste di benefici (es. sospensione condizionale della pena) devono essere specificamente motivate e non manifestamente precluse da precedenti concessioni; se il beneficio è oggettivamente escluso, l'omesso rigetto esplicito può essere giustificato dalla decisione implicita.

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