Cassazione Penale, Sentenza n. 23869/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputata ha impugnato la sentenza di conferma della condanna a mesi otto di reclusione (reato ex artt. 31 e 76, comma 4, D.Lgs. 159/2011), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e per la erronea quantificazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha confermato la sentenza di merito che aveva inflitto otto mesi di reclusione, rilevando che la misura rientra entro limiti prossimi al minimo edittale e che la Corte di Appello ha dato adeguata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. È stato osservato che la vita anteriore della imputata "si salda" con la condotta contestata, rendendo non possibile un'ulteriore riduzione della pena nel rispetto dei principi di congruità e proporzionalità. Il rigetto comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011 (art. 31 e art. 76, comma 4)
Le disposizioni del D.Lgs. 159/2011 sono richiamate in relazione al fatto tipico per cui è stata condannata l'imputata; la Corte ha confermato la rilevanza della condotta ai sensi delle norme richiamate senza mettere in discussione la qualificazione normativa del fatto.
Codice penale, art. 62-bis
L'eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso a un giudizio di fatto del giudice di merito; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti quando il giudice di merito motiva in modo congruo che la personalità e la vita anteriore dell'imputato si connettono alla condotta, escludendo quindi una misura ulteriore di attenuazione.
Codice penale, art. 132
L'art. 132 (criteri per la determinazione della pena) è stato applicato dalla Corte di merito nell'esercizio del suo potere discrezionale; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione fornita sia stata sufficiente a mostrare il rispetto del principio di proporzionalità nella commisurazione della pena.
Codice penale, art. 133
L'art. 133 (determinazione della pena) è stato valutato congiuntamente all'art. 132: la Corte ha ritenuto che la quantificazione della pena sia frutto di un'adeguata valutazione discrezionale e motivata, non sindacabile in questa sede.
Massime di principio
- La valutazione sulla sussistenza delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) è, in linea di massima, un giudizio di fatto di competenza del giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se la motivazione è congrua e non contraddittoria.
- Il diniego delle attenuanti può legittimamente fondarsi su un solo elemento negativo ritenuto prevalente; non è necessario che il giudice di merito analizzi punto per punto ogni fattore evocato dalla difesa, purché emerga una motivazione sufficiente della scelta.
- La Corte di legittimità verifica la correttezza dell'esercizio del potere discrezionale in materia di pena (artt. 132 e 133 c.p.) controllando che la motivazione rendi espliciti i criteri di proporzionalità e congruità; se la pena è adeguatamente motivata e entro i limiti edittali, la rideterminazione è improbabile.
- Quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale, l'appello in Cassazione per mera riconsiderazione del merito non ha alte probabilità di successo se non viene dimostrata una specifica violazione di legge o un vizio motivazionale palese.
- Per avere successo in appello/cassazione sul tema delle attenuanti è utile che la difesa indichi errori logico-giuridici chiari nella motivazione del giudice di merito (omissioni, contraddizioni, violazioni dei criteri di diritto), non solo una richiesta generica di riconoscimento delle attenuanti.
- La condanna alle spese processuali segue il rigetto del ricorso: il ricorrente deve essere preparato al rischio economico in caso di esito negativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23755/2024 del 14/06/2024
- Sentenza penale · 14 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23756/2024 del 14/06/2024
- Sentenza penale · 14 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23759/2024 del 14/06/2024
- Sentenza penale · 14 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23760/2024 del 14/06/2024
- Sentenza penale · 14 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23767/2024 del 14/06/2024
- Sentenza penale · 14 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23784/2024 del 14/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →