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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23869/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza di conferma della condanna a mesi otto di reclusione (reato ex artt. 31 e 76, comma 4, D.Lgs. 159/2011), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e per la erronea quantificazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha confermato la sentenza di merito che aveva inflitto otto mesi di reclusione, rilevando che la misura rientra entro limiti prossimi al minimo edittale e che la Corte di Appello ha dato adeguata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. È stato osservato che la vita anteriore della imputata "si salda" con la condotta contestata, rendendo non possibile un'ulteriore riduzione della pena nel rispetto dei principi di congruità e proporzionalità. Il rigetto comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 159/2011 (art. 31 e art. 76, comma 4)

    Le disposizioni del D.Lgs. 159/2011 sono richiamate in relazione al fatto tipico per cui è stata condannata l'imputata; la Corte ha confermato la rilevanza della condotta ai sensi delle norme richiamate senza mettere in discussione la qualificazione normativa del fatto.

  • Codice penale, art. 62-bis

    L'eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso a un giudizio di fatto del giudice di merito; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti quando il giudice di merito motiva in modo congruo che la personalità e la vita anteriore dell'imputato si connettono alla condotta, escludendo quindi una misura ulteriore di attenuazione.

  • Codice penale, art. 132

    L'art. 132 (criteri per la determinazione della pena) è stato applicato dalla Corte di merito nell'esercizio del suo potere discrezionale; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione fornita sia stata sufficiente a mostrare il rispetto del principio di proporzionalità nella commisurazione della pena.

  • Codice penale, art. 133

    L'art. 133 (determinazione della pena) è stato valutato congiuntamente all'art. 132: la Corte ha ritenuto che la quantificazione della pena sia frutto di un'adeguata valutazione discrezionale e motivata, non sindacabile in questa sede.

Massime di principio

  • La valutazione sulla sussistenza delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) è, in linea di massima, un giudizio di fatto di competenza del giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se la motivazione è congrua e non contraddittoria.
  • Il diniego delle attenuanti può legittimamente fondarsi su un solo elemento negativo ritenuto prevalente; non è necessario che il giudice di merito analizzi punto per punto ogni fattore evocato dalla difesa, purché emerga una motivazione sufficiente della scelta.
  • La Corte di legittimità verifica la correttezza dell'esercizio del potere discrezionale in materia di pena (artt. 132 e 133 c.p.) controllando che la motivazione rendi espliciti i criteri di proporzionalità e congruità; se la pena è adeguatamente motivata e entro i limiti edittali, la rideterminazione è improbabile.
  • Quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale, l'appello in Cassazione per mera riconsiderazione del merito non ha alte probabilità di successo se non viene dimostrata una specifica violazione di legge o un vizio motivazionale palese.
  • Per avere successo in appello/cassazione sul tema delle attenuanti è utile che la difesa indichi errori logico-giuridici chiari nella motivazione del giudice di merito (omissioni, contraddizioni, violazioni dei criteri di diritto), non solo una richiesta generica di riconoscimento delle attenuanti.
  • La condanna alle spese processuali segue il rigetto del ricorso: il ricorrente deve essere preparato al rischio economico in caso di esito negativo.

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