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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2074

Regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione del 23 settembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R2074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le regole operative per i controlli ufficiali sui carichi che, dopo essere stati spediti dall’Unione verso un paese terzo, vengono respinti e reintrodotti nel mercato unionale. Mantiene in larga parte l’impianto già previsto dalla direttiva 97/78/CE, adattandolo al quadro del regolamento (UE) 2017/625. La disciplina distingue tra controlli documentali, di identità e, in determinati casi, fisici, con prescrizioni aggiuntive per prodotti di origine animale e prodotti composti. È inoltre previsto il raccordo informativo tramite IMSOC e il controllo del trasporto fino al luogo di destinazione quando la partita è autorizzata al reingresso.

Norme sui controlli ufficiali specifici per il reingresso nell’Unione di animali e merci originari dell’Unione respinti da un paese terzo.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2017/625, quando tali partite sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno perché non ammesse in un paese terzo. I controlli sono effettuati presso il posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione e riguardano, a seconda dei casi, animali, materiale germinale, prodotti di origine animale, prodotti composti, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, piante, prodotti vegetali e altri oggetti. Le disposizioni si applicano dal 14 dicembre 2019 e restano direttamente applicabili in tutti gli Stati membri; sono escluse dal testo le merci non rientranti nelle categorie dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

Controlli ufficiali sui reingressi nell’Unione di partite respinte da paesi terzi

Il regolamento delegato (UE) 2019/2074 integra il regolamento (UE) 2017/625 per disciplinare i controlli ufficiali sulle partite di animali e merci originarie dell’Unione che, dopo l’esportazione verso un paese terzo, rientrano nell’Unione perché non ammesse. La finalità è garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica, della salute animale e della sanità delle piante, mantenendo l’impostazione già prevista dall’articolo 15 della direttiva 97/78/CE ma adattandola al nuovo quadro normativo sui controlli ufficiali.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda le categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2017/625, cioè animali, merci di origine animale e altre categorie pertinenti, incluse piante, prodotti vegetali e altri oggetti. Il regolamento opera presso il posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione e si applica ai soli casi in cui la partita sia originaria dell’Unione e ritorni perché respinta da un paese terzo.

Controlli da effettuare all’ingresso nell’Unione

L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo deve svolgere controlli documentali e di identità su tutte le partite interessate. I controlli fisici sono previsti per le partite di animali e, per le merci, solo se esiste un sospetto di non conformità alle norme unionale rilevanti, così da confermare o escludere tale sospetto.

Verifica delle prescrizioni sostanziali

L’autorità verifica la conformità delle partite alle prescrizioni settoriali applicabili:

  • per gli animali e per il materiale germinale, alle regole in materia di salute e benessere degli animali;
  • per i prodotti di origine animale, anche alle norme di salute animale e alle prescrizioni aggiuntive dell’articolo 3;
  • per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, alle norme pertinenti di cui al regolamento (UE) 2017/625;
  • per piante, prodotti vegetali e altri oggetti, alle prescrizioni in materia di sanità delle piante.

Regole specifiche per prodotti di origine animale e prodotti composti

Per i prodotti di origine animale elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 e per i prodotti composti soggetti a controlli veterinari secondo la decisione 2007/275/CE, l’ingresso è autorizzato solo se la partita è accompagnata da una serie di documenti. In particolare servono:

  • il certificato ufficiale originale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine, oppure il relativo equivalente elettronico presentato tramite IMSOC, oppure una copia autenticata;
  • la dichiarazione ufficiale dell’autorità pubblica del paese terzo con il motivo del rifiuto, il luogo e la data di scarico e ricarico, e la conferma che la partita non è stata manipolata se non per scarico, magazzinaggio e ricarico, che tali operazioni sono avvenute in condizioni igieniche e che i prodotti sono stati conservati alla temperatura richiesta;
  • la dichiarazione dell’autorità competente del luogo di destinazione nell’Unione che accetta la spedizione, salvo che la partita ritorni allo stabilimento di origine situato nello stesso Stato membro del posto di controllo frontaliero di arrivo.

Deroghe e semplificazioni documentali

Se il certificato originale, l’equivalente elettronico o la copia autenticata non sono disponibili, l’origine della partita può essere autenticata con altre prove documentali presentate dall’operatore responsabile. Inoltre, per le partite sigillate con un sigillo di origine intatto, l’autorità competente può esentare dalla dichiarazione del paese terzo, purché l’operatore presenti una dichiarazione sul motivo del rifiuto e confermi che il trasporto si è svolto in condizioni adeguate per il tipo di merce.

Tracciamento fino al luogo di destinazione

Quando la dichiarazione di accettazione del luogo di destinazione è stata rilasciata, l’autorità competente del posto di controllo frontaliero controlla il trasporto e l’arrivo della partita fino allo stabilimento di destinazione, secondo il regolamento delegato (UE) 2019/1666. Il passaggio tramite IMSOC è centrale anche per la comunicazione tra autorità competenti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Tale decorrenza è coordinata con l’applicazione del regolamento (UE) 2017/625, che costituisce la base giuridica di riferimento.

Disposizioni principali

Oggetto e perimetro dei controlli

Il regolamento disciplina i controlli ufficiali specifici presso i posti di controllo frontalieri sulle partite di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2017/625 che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno perché non ammesse in un paese terzo.

Controlli documentali, di identità e fisici

Il posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione effettua controlli documentali e di identità su tutte le partite interessate. I controlli fisici sono richiesti per le partite di animali e, per le merci, in caso di sospetta non conformità alle norme dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, al fine di confermare o escludere il sospetto.

Verifica della conformità alle prescrizioni settoriali

L’autorità competente verifica che le partite rispettino le prescrizioni applicabili in materia di salute e benessere degli animali, sanità animale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati e sanità delle piante, a seconda della categoria merceologica. Per i prodotti di origine animale e i prodotti composti si applicano anche prescrizioni aggiuntive dell’articolo 3.

Comunicazione all’autorità del luogo di destinazione

Una volta ammesso l’ingresso, l’autorità del posto di controllo frontaliero informa tramite IMSOC l’autorità competente del luogo di destinazione, indicando lo specifico luogo di destinazione nel documento sanitario comune di entrata (DSCE).

Condizioni aggiuntive per prodotti di origine animale e prodotti composti

L’ingresso è autorizzato solo per i prodotti di origine animale elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 e per i prodotti composti elencati nell’allegato I, capitoli 16-22, della decisione 2007/275/CE, se soggetti a controlli veterinari ai posti di controllo frontalieri. La partita deve essere accompagnata dal certificato ufficiale originale dello Stato membro di origine o da equivalente elettronico IMSOC o copia autenticata, dalla dichiarazione ufficiale del paese terzo con il motivo del rifiuto e la conferma delle condizioni di scarico/ricarico e stoccaggio igieniche, nonché dalla dichiarazione di accettazione dell’autorità del luogo di destinazione, salvo reingresso nello stesso Stato membro nel luogo di origine.

Deroghe e prove alternative

Se il certificato di cui alla lettera a) del paragrafo 2 non può essere fornito, l’origine può essere autenticata con altre prove documentali presentate dall’operatore responsabile. Per partite sigillate con sigillo di origine intatto, l’autorità può esentare dalle prescrizioni sulla dichiarazione del paese terzo, a condizione che l’operatore presenti una dichiarazione sul motivo del rifiuto e confermi che il trasporto si è svolto in condizioni adeguate.

Controllo del trasporto fino alla destinazione

Quando l’autorità competente del luogo di destinazione ha rilasciato la dichiarazione di accettazione, il posto di controllo frontaliero controlla il trasporto e l’arrivo della partita fino allo stabilimento di destinazione secondo il regolamento delegato (UE) 2019/1666.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 dicembre 2019, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625.

Come è indicizzato

Materiecontrolli ufficialisanità animalebenessere degli animalisicurezza alimentaresanità delle piante

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