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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16239/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento delle prestazioni di laboratorio rese negli anni 2010, 2011 e 2012 da una struttura privata operante nel sistema sanitario regionale. La struttura ha chiesto il pagamento integrale di euro 78.144,11, sostenendo che lo sconto tariffario previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006 fosse limitato al solo triennio 2007-2009 e quindi non applicabile agli anni successivi; in subordine ha domandato l’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. L’ASL ha eccepito difetto di giurisdizione, prescrizione e, nel merito, ha contestato la debenza delle somme. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo non applicabile lo sconto oltre il triennio indicato. In appello l’ASL ha sostenuto, tra l’altro, l’assenza di prova di un valido accreditamento e l’inefficacia retroattiva dei contratti stipulati ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 rispetto a prestazioni antecedenti alla loro sottoscrizione. La Corte d’appello ha accolto l’impugnazione dell’ASL, negando la retroattività dei contratti per i periodi anteriori alla stipula e ritenendo non provato il necessario provvedimento amministrativo di accreditamento; ha inoltre escluso l’azione di arricchimento senza causa per i limiti legislativi posti all’assunzione di obbligazioni da parte della PA. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo principalmente: giudicato interno sulla validità/efficacia dei contratti anche per le prestazioni anteriori; giudicato interno e/o prova dell’accreditamento; violazione dell’onere della prova; errata interpretazione della disciplina sugli accordi contrattuali e sull’accreditamento transitorio/provvisorio; omesso esame del decreto commissariale del 2014; erroneo diniego della domanda ex art. 2041 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbiti i restanti. Ha affermato che, nel giudizio di merito, si era formato giudicato interno sia sulla validità ed efficacia dei contratti stipulati tra le parti, sia sulla sussistenza dell’accreditamento per le annualità in contestazione, poiché tali questioni non erano state specificamente impugnate dall’ASL e, anzi, erano state sostanzialmente riconosciute nelle difese di appello. La Corte ha ribadito che, nelle prestazioni sanitarie rese in favore del SSN, il diritto alla remunerazione scaturisce da una fattispecie legale complessa composta da autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali; tuttavia, una volta accertati in primo grado il contratto e il credito, si consolida il giudicato interno anche sugli elementi presupposti, quando non ritualmente contestati. Ha inoltre precisato che i contratti con la pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam e non sono suscettibili di convalida o di efficacia per facta concludentia, salvo diversa previsione di legge. La cassazione ha dunque cassato la sentenza impugnata con rinvio, affinché il giudice di merito si uniformi ai principi enunciati e rivaluti la controversia tenendo conto del giudicato interno formatosi sulle questioni di contratto e accreditamento.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia in relazione al dedotto giudicato interno

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per la censura sulla valutazione delle prove e della documentazione prodotta

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere probatorio sulla sussistenza del rapporto di accreditamento

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno sulle questioni decise o non specificamente impugnate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione alla definitività interna della decisione non impugnata nei punti rilevanti

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato per la mancata impugnazione di capi o rationes decidendi della sentenza di primo grado

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per il requisito della specificità dei motivi di appello

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la nullità della sentenza in relazione alla motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale della motivazione della sentenza

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    richiamato quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 2041 c.c.

    richiamato per la domanda subordinata di arricchimento senza causa, ritenuta assorbita e comunque infondata in appello

  • art. 8-bis d.lgs. n. 502/1992

    indicato come norma che subordina la remunerazione delle prestazioni sanitarie all’autorizzazione, all’accreditamento e agli accordi contrattuali

  • art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992

    interpretato come disciplina dell’accreditamento istituzionale, anche provvisorio/temporaneo, rilasciato dalla Regione

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    interpretato come norma che impone la stipula di accordi/contratti con le strutture accreditate e che esclude la remunerazione fuori dagli accordi stessi

  • art. 6, comma 6, L. n. 724/1994

    richiamato dalla ricorrente come base dell’accreditamento transitorio automatico delle strutture già convenzionate

  • art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006

    richiamato come fonte dello sconto tariffario contestato, ritenuto dalla ricorrente limitato al triennio 2007-2009

  • art. 16 r.d. n. 2440/1923

    richiamato per il principio della forma scritta dei contratti con la P.A. a pena di nullità

  • art. 17 r.d. n. 2440/1923

    richiamato insieme all’art. 16 per la forma scritta necessaria nei contratti pubblici

  • art. 2, comma 7, d.P.R. 14 gennaio 1997

    richiamato nel quadro normativo sanitario relativo all’accreditamento e agli accordi

  • art. 32, comma 8, L. n. 449/1997

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina sanitaria e della contrattualizzazione delle prestazioni

  • artt. 3, 32, 41, 81 e 97 Cost.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della lettura sistematica della programmazione e remunerazione sanitaria

  • art. 1, commi 237-quater e ss., L.R. Campania n. 4/2011

    richiamati dalla ricorrente come disciplina regionale speciale del passaggio all’accreditamento definitivo

Massime di principio

  • I contratti stipulati con la pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam; non possono essere validamente integrati o sanati da comportamenti concludenti, né da ratifica o convalida successiva, salvo diversa previsione di legge.
  • Nelle prestazioni sanitarie rese da strutture private a carico del SSN, la remunerazione presuppone una fattispecie legale complessa composta da autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali; la mancanza di uno di tali elementi incide sul diritto al corrispettivo.
  • Quando una questione concernente la validità o efficacia del contratto, o la sussistenza dell’accreditamento, sia stata decisa in primo grado e non specificamente impugnata, si forma giudicato interno che impedisce al giudice d’appello di riesaminarla d’ufficio.
  • Ai fini del giudicato interno occorre verificare ciò che è stato effettivamente dedotto e deciso nel primo grado, non potendo il giudice successivo riaprire questioni già coperte da definitività interna sotto il profilo della mera rilevabilità officiosa.
  • La domanda subordinata di arricchimento senza causa non può superare i limiti legislativi che regolano l’assunzione di obbligazioni da parte della pubblica amministrazione, specie quando l’assetto positivo impone forme e presupposti vincolati per la remunerazione delle prestazioni.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneProveImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

Testo integrale

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