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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35657/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Nel corso di un’esecuzione immobiliare promossa da un soggetto contro la debitrice esecutata, una banca intervenne nel processo esecutivo quale creditore del creditore procedente e propose domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. per ottenere, in sede di distribuzione, quanto spettante al proprio debitore. Successivamente il credito venne ceduto a una società veicolo nell’ambito di una cartolarizzazione. Il giudice dell’esecuzione respinse le contestazioni del debitore esecutato sulla subcollocazione, ritenendo che la cessionaria dovesse subentrare ex art. 111 c.p.c. nella posizione del creditore sostituito. Il debitore propose opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c., ma il Tribunale la rigettò. Con il ricorso per cassazione, il debitore dedusse: 1) violazione degli artt. 111, 511 e 512 c.p.c., sostenendo che la domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. ha funzione solo satisfattiva e non surrogatoria, sicché, ceduto il credito prima della distribuzione, non opera la successione nel diritto controverso e il cessionario deve proporre una nuova ed autonoma domanda di sostituzione; 2) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la liquidazione delle spese di lite a suo carico.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato l’ordinanza impugnata limitatamente alla questione decisa e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto l’opposizione del debitore, annullando l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva confermato la subcollocazione. La Corte ha affermato che la domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. presuppone la titolarità attuale del credito in capo al soggetto che la propone e che, se il credito è stato ceduto prima della distribuzione, la domanda deve essere disattesa; la cessionaria avrebbe dovuto, se del caso, proporre essa stessa una domanda autonoma di sostituzione prima dell’udienza ex art. 596 c.p.c. in sede esecutiva. Le spese di merito e di cassazione sono state compensate per l’assoluta novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 499 c.p.c.

    indica la forma dell’intervento del creditore del creditore nella procedura esecutiva, usata come veicolo processuale per la domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c.

  • art. 511 c.p.c.

    la domanda di sostituzione esecutiva ha funzione satisfattiva; produce effetti solo nella fase distributiva e richiede che il credito sia ancora in capo al soggetto che la propone al momento della distribuzione.

  • art. 512 c.p.c.

    consente l’opposizione alle contestazioni relative alla distribuzione del ricavato nell’esecuzione.

  • art. 111 c.p.c.

    la successione nel diritto controverso è applicabile al processo esecutivo solo per le parti del processo; non opera per il creditore subcollocatario che non è parte in senso proprio dell’esecuzione.

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato quale base dell’opposizione agli atti esecutivi proposta contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale in Cassazione, utilizzata per la trattazione del ricorso.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di cassare e decidere nel merito.

  • art. 596 c.p.c.

    l’udienza di approvazione del progetto di distribuzione segna il limite temporale entro cui la domanda autonoma del cessionario deve essere proposta in sede esecutiva.

  • art. 91 c.p.c.

    invocato per contestare la statuizione sulle spese, motivo rimasto assorbito.

Massime di principio

  • La domanda di sostituzione esecutiva ex art. 511 c.p.c. ha natura meramente satisfattiva e opera solo nella fase di distribuzione del ricavato: il soggetto che la propone deve essere, in quel momento, titolare del credito da far valere.
  • Se il creditore del creditore cede il proprio credito prima della distribuzione, la domanda di sostituzione già proposta non può essere accolta, perché il presupposto soggettivo della legittimazione sostanziale viene meno.
  • La successione nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. non si estende al subcollocatario come se fosse parte piena del processo esecutivo; per la tutela del cessionario è necessaria una autonoma iniziativa processuale in sede esecutiva.
  • In presenza di una questione di diritto puramente processuale, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.
  • Nel giudizio di opposizione distributiva, la nuova distribuzione deve essere costruita sulle condizioni esistenti al momento della formazione del progetto, rettificando gli errori del giudice dell’esecuzione senza consentire la reviviscenza di domande non tempestivamente proposte.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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