Sentenza n. 2451/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti disposto nel 2017
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio del 4 giugno 2024, con cui è stata respinta l’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi adottato nel 2017. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 10, 11, 38 e 39 TULPS e dell’art. 58 del regolamento di esecuzione, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe fondato il giudizio negativo su fatti riferibili a familiari e non su condotte personali, remote e già conosciute al momento del rilascio o rinnovo della licenza, senza dimostrare una concreta e attuale capacità di abuso delle armi. In secondo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 6, lett. a), l. 241/1990, lamentando l’omessa valutazione della documentazione e delle sopravvenienze favorevoli, tra cui la non convivenza con il figlio, la riabilitazione e l’estinzione dei reati del medesimo, la cessazione delle misure di prevenzione riguardanti il fratello e il lungo periodo di corretto utilizzo delle armi. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 3, comma 1, 10 e 10-bis l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento e ingiustizia manifesta, sostenendo che il diniego fosse meramente confermativo del divieto del 2017, fondato su fatti risalenti, su soggetti terzi e senza considerare le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha respinti. Ha precisato che l’oggetto del giudizio era il diniego del 2024 e non il divieto originario del 2017; pertanto, occorreva verificare se il riesame prefettizio avesse correttamente accertato l’esistenza di sopravvenienze idonee a modificare la precedente prognosi di inaffidabilità. Il provvedimento non è stato ritenuto meramente confermativo, poiché l’Amministrazione aveva acquisito aggiornamenti istruttori dalla Questura, aveva comunicato il preavviso di rigetto, esaminato le osservazioni dell’interessato e considerato il successivo diniego della licenza di porto d’armi richiesto dal figlio, collegato anche a frequenti interventi di polizia per liti familiari nelle quali risultava coinvolto il ricorrente. In materia di armi, l’autorizzazione costituisce deroga al generale divieto di circolazione e disponibilità delle armi e l’Autorità di pubblica sicurezza può formulare una prognosi preventiva rigorosa, senza necessità di accertare un precedente abuso delle armi o una pericolosità sociale in senso tecnico. È ammissibile una valutazione complessiva della personalità, del contesto familiare e relazionale e delle circostanze sintomatiche di una non piena affidabilità. Il mero rapporto di parentela con soggetti pregiudicati non può fondare automaticamente il diniego, ma nel caso concreto il giudizio non era basato sulla sola parentela: rilevavano il quadro familiare complessivo, gli elementi personali riferibili al ricorrente e il recente coinvolgimento nelle dinamiche familiari conflittuali. La non convivenza, il decorso del tempo, la riabilitazione del figlio e la pregressa titolarità della licenza non sono stati ritenuti decisivi, perché non dimostravano una reale discontinuità rispetto al contesto valutato. La riabilitazione produce effetti sul piano penale, ma non vincola l’autonoma valutazione preventiva dell’Autorità di pubblica sicurezza. La precedente titolarità del porto d’armi non crea un affidamento qualificato alla conservazione indefinita del titolo, poiché il giudizio di affidabilità è riesaminabile. È stata inoltre respinta la censura relativa all’art. 10-bis l. 241/1990: l’Amministrazione aveva ricevuto e considerato le osservazioni, senza essere tenuta a confutare analiticamente ogni argomento difensivo. Il diniego è stato quindi ritenuto adeguatamente istruito e motivato, non manifestamente illogico né viziato da travisamento. Ricorso rigettato; atti impugnati salvi; spese compensate.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Consente all’Autorità di pubblica sicurezza di adottare una valutazione preventiva e prognostica rigorosa sull’affidabilità del soggetto nella detenzione e nel porto di armi, senza necessità di un precedente abuso delle armi o di una pericolosità sociale in senso tecnico.
artt. 10, 11 e 38 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Richiamati nel motivo di ricorso in materia di licenze e affidabilità nell’ambito delle autorizzazioni di polizia; le censure sono state respinte alla luce della complessiva valutazione prefettizia.
art. 58 regolamento di esecuzione del TULPS
Richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti del divieto e dell’affidabilità in materia di armi; il giudice non ha ravvisato la violazione dedotta.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del diniego è sufficiente quando espone l’istruttoria svolta, gli elementi considerati e le ragioni per cui le sopravvenienze dedotte non superano la prognosi negativa.
art. 6, lett. a), l. 241/1990
L’Amministrazione deve acquisire e valutare gli elementi rilevanti ai fini della decisione; nel caso concreto tale obbligo è stato ritenuto assolto mediante l’aggiornamento istruttorio della Questura e l’esame della documentazione prodotta.
art. 10 l. 241/1990
La partecipazione procedimentale è stata ritenuta effettivamente garantita mediante la presentazione e la valutazione delle osservazioni dell’interessato.
art. 10-bis l. 241/1990
L’obbligo di considerare le osservazioni successive al preavviso di rigetto non impone una confutazione analitica di ogni singola deduzione, essendo sufficiente che emerga il loro esame e la ragione della loro non decisività.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato quale oggetto di pregresse condanne di familiari, inserite dall’Amministrazione nella valutazione complessiva del contesto familiare e relazionale.
Massime di principio
- In materia di detenzione e porto di armi, l’Autorità di pubblica sicurezza esercita una valutazione preventiva e prognostica particolarmente rigorosa, diretta a prevenire rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica; non è necessario dimostrare un precedente abuso delle armi né una pericolosità sociale in senso tecnico, essendo sufficiente l’assenza di garanzie piene e attuali di assoluta affidabilità.
- Il giudizio di affidabilità ai fini della detenzione o del porto d’armi può fondarsi su una valutazione complessiva della personalità dell’interessato e del suo contesto familiare e relazionale, anche quando i singoli fatti non riguardino direttamente l’uso delle armi, purché il diniego non derivi da un automatismo fondato sulla sola parentela con soggetti pregiudicati.
- Il rapporto di parentela con persone controindicate non può, da solo, giustificare un giudizio negativo; tuttavia può assumere rilievo, insieme ad altri elementi attuali e documentati, quando dimostri la persistente inserzione dell’interessato in un contesto familiare o relazionale concretamente non rassicurante.
- Nel riesame di un divieto di detenzione di armi, il giudice deve verificare se l’Amministrazione abbia accertato sopravvenienze oggettivamente idonee a modificare la precedente prognosi negativa. Il mero decorso del tempo, la non convivenza con familiari controindicati o la riabilitazione penale di un familiare non impongono, da soli, la revoca del divieto.
- La riabilitazione penale di un familiare non vincola l’Autorità di pubblica sicurezza nella distinta valutazione preventiva dell’affidabilità ai fini delle armi, che può considerare i fatti storici e il comportamento successivo nel quadro complessivo, purché la motivazione sia aggiornata e non automatica.
- La precedente titolarità di una licenza di porto d’armi non determina un affidamento qualificato alla sua conservazione indefinita né impedisce successive valutazioni di segno negativo: l’affidabilità in materia di armi è una condizione dinamica e permanentemente riesaminabile.
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