Sentenza del 23/05/2019 n. 3200 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
PROCESSO TRIBUTARIO - APPELLO - MOTIVI SPECIFICI ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO SOCIETA' - AMMINISTRATORE DI FATTO PRIVO DI LEGITTIMAZIONE - OBBLIGO NOTIFICA - NON SUSSISTE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti della società e le correlate pretese fiscali rivolte al socio di fatto. L'appellante sosteneva, in particolare, che l'avviso indirizzato alla società dovesse essere notificato anche all'amministratore di fatto e contestava la pretesa relativa a maggiori utili non contabilizzati. L'impugnazione è stata valutata anche sotto il profilo della specificità dei motivi di appello: non è sufficiente riproporre le doglianze già formulate in primo grado, ma occorre criticare puntualmente la decisione impugnata.
La decisione
L'appello è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui si limitava a riproporre le contestazioni già svolte in primo grado senza confrontarsi specificamente con la sentenza impugnata. È stato inoltre affermato che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non deve essere notificato all'amministratore di fatto, il quale non è legittimato a impugnare in proprio l'atto societario. Tuttavia, il socio di fatto destinatario di un autonomo avviso di accertamento conserva la facoltà di contestare i presupposti fattuali e giuridici della pretesa fiscale personale, compreso il maggior utile "in nero" attribuito alla società, anche se l'accertamento societario è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Norme richiamate
Regole del processo tributario sull'obbligo di specificità dei motivi di appello
È inammissibile l'impugnativa quando l'appellante si limita a riproporre le doglienze contenute nel ricorso anziché confutare la decisione di primo grado.
L'appello deve contenere una critica concreta e specifica alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle domande o delle difese di primo grado non è sufficiente.
Disciplina della notificazione degli avvisi di accertamento societari
Non sussiste l'obbligo di notificare l'avviso di accertamento indirizzato alla società all'amministratore di fatto privo della legittimazione a proporre in proprio l'impugnazione dell'atto impositivo indirizzato alla società.
L'atto diretto alla società deve essere notificato al soggetto legittimato a rappresentarla secondo le regole applicabili, non a ogni amministratore di fatto o soggetto materialmente coinvolto nella gestione.
Principio di autonomia della posizione del socio di fatto destinatario di accertamento
I soci di fatto, destinatari di un avviso di accertamento, possono contestare i presupposti fattuali e giuridici alla base della pretesa fiscale rivolta nei suoi confronti.
La definitività dell'accertamento societario non impedisce al socio destinatario di un proprio avviso di contestare la ricostruzione del maggior reddito o utile utilizzata per fondare la pretesa personale, nei limiti delle regole processuali e probatorie applicabili.
Massime di principio
- In appello occorre indicare con precisione quali passaggi della sentenza di primo grado siano errati e per quali ragioni; la semplice ripetizione delle difese precedenti può comportare l'inammissibilità.
- Un amministratore di fatto, se non è il soggetto legittimato a rappresentare la società, non può pretendere necessariamente la notifica personale dell'avviso emesso contro la società né impugnarlo in proprio.
- La mancata impugnazione dell'accertamento societario lo rende definitivo nei confronti della società, ma non elimina automaticamente il diritto del socio destinatario di un autonomo accertamento di contestare la propria pretesa fiscale.
- Nel giudizio promosso dal socio è possibile mettere in discussione anche i fatti posti a base della rettifica societaria, come l'esistenza e l'ammontare di utili non contabilizzati, purché la contestazione sia riferita all'obbligazione personale e sia formulata con motivi specifici.
- La posizione della società e quella dei soci devono essere analizzate separatamente: la definitività dell'atto societario non equivale sempre alla piena preclusione di ogni difesa del socio.
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