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Sentenza

Sentenza del 23/05/2019 n. 3200 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

PROCESSO TRIBUTARIO - APPELLO - MOTIVI SPECIFICI ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO SOCIETA' - AMMINISTRATORE DI FATTO PRIVO DI LEGITTIMAZIONE - OBBLIGO NOTIFICA - NON SUSSISTE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti della società e le correlate pretese fiscali rivolte al socio di fatto. L'appellante sosteneva, in particolare, che l'avviso indirizzato alla società dovesse essere notificato anche all'amministratore di fatto e contestava la pretesa relativa a maggiori utili non contabilizzati. L'impugnazione è stata valutata anche sotto il profilo della specificità dei motivi di appello: non è sufficiente riproporre le doglianze già formulate in primo grado, ma occorre criticare puntualmente la decisione impugnata.

La decisione

L'appello è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui si limitava a riproporre le contestazioni già svolte in primo grado senza confrontarsi specificamente con la sentenza impugnata. È stato inoltre affermato che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non deve essere notificato all'amministratore di fatto, il quale non è legittimato a impugnare in proprio l'atto societario. Tuttavia, il socio di fatto destinatario di un autonomo avviso di accertamento conserva la facoltà di contestare i presupposti fattuali e giuridici della pretesa fiscale personale, compreso il maggior utile "in nero" attribuito alla società, anche se l'accertamento societario è divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Norme richiamate

  • Regole del processo tributario sull'obbligo di specificità dei motivi di appello

    È inammissibile l'impugnativa quando l'appellante si limita a riproporre le doglienze contenute nel ricorso anziché confutare la decisione di primo grado.

    L'appello deve contenere una critica concreta e specifica alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle domande o delle difese di primo grado non è sufficiente.

  • Disciplina della notificazione degli avvisi di accertamento societari

    Non sussiste l'obbligo di notificare l'avviso di accertamento indirizzato alla società all'amministratore di fatto privo della legittimazione a proporre in proprio l'impugnazione dell'atto impositivo indirizzato alla società.

    L'atto diretto alla società deve essere notificato al soggetto legittimato a rappresentarla secondo le regole applicabili, non a ogni amministratore di fatto o soggetto materialmente coinvolto nella gestione.

  • Principio di autonomia della posizione del socio di fatto destinatario di accertamento

    I soci di fatto, destinatari di un avviso di accertamento, possono contestare i presupposti fattuali e giuridici alla base della pretesa fiscale rivolta nei suoi confronti.

    La definitività dell'accertamento societario non impedisce al socio destinatario di un proprio avviso di contestare la ricostruzione del maggior reddito o utile utilizzata per fondare la pretesa personale, nei limiti delle regole processuali e probatorie applicabili.

Massime di principio

  • In appello occorre indicare con precisione quali passaggi della sentenza di primo grado siano errati e per quali ragioni; la semplice ripetizione delle difese precedenti può comportare l'inammissibilità.
  • Un amministratore di fatto, se non è il soggetto legittimato a rappresentare la società, non può pretendere necessariamente la notifica personale dell'avviso emesso contro la società né impugnarlo in proprio.
  • La mancata impugnazione dell'accertamento societario lo rende definitivo nei confronti della società, ma non elimina automaticamente il diritto del socio destinatario di un autonomo accertamento di contestare la propria pretesa fiscale.
  • Nel giudizio promosso dal socio è possibile mettere in discussione anche i fatti posti a base della rettifica societaria, come l'esistenza e l'ammontare di utili non contabilizzati, purché la contestazione sia riferita all'obbligazione personale e sia formulata con motivi specifici.
  • La posizione della società e quella dei soci devono essere analizzate separatamente: la definitività dell'atto societario non equivale sempre alla piena preclusione di ogni difesa del socio.

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