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Sentenza

Sentenza n. 5/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di reiezione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 bis DPR n. 380/2001 del 27.6.2025/1.7.2025;

Giustizia amministrativa202500298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001 e successivo provvedimento del SUAP di chiusura negativa del procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari e utilizzatori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 per un manufatto abusivo, deducendo: violazione del termine di 45 giorni previsto dalla norma, con conseguente formazione del silenzio-assenso; incompetenza del Responsabile dell'Area Tecnica, poiché l'istanza relativa a un'attività produttiva avrebbe dovuto essere esaminata dal SUAP; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; difetto di istruttoria, in relazione alla necessità del manufatto per l'attività di coltivazione della cava, alla compatibilità della destinazione agricola con l'attività estrattiva e ai successivi provvedimenti regionali e ambientali favorevoli all'ampliamento della cava. Con motivi aggiunti è stato impugnato il successivo atto del SUAP che disponeva la chiusura negativa del procedimento, deducendo nuovamente il decorso del termine di 45 giorni, l'omesso preavviso di rigetto, l'erroneità del presupposto costituito dal precedente diniego e il difetto di istruttoria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, assorbendo le ulteriori censure. Ha ritenuto che l'istanza fosse stata presentata il 27 giugno 2025 presso il SUAP e che il primo diniego, adottato l'11 agosto 2025, fosse viziato da incompetenza, poiché l'art. 4, comma 6, d.P.R. 160/2010 attribuisce al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva, salvo diversa disposizione comunale non risultante dagli atti. Il successivo atto del SUAP del 17 settembre 2025 non ha sanato retroattivamente il vizio, perché non ha ratificato il precedente diniego, ma ha adottato un nuovo e diverso provvedimento di reiezione, qualificato come chiusura negativa della pratica. Tale nuovo provvedimento è stato quindi adottato oltre il termine decadenziale di 45 giorni previsto dall'art. 36-bis, comma 6, d.P.R. 380/2001, determinando l'accoglimento tacito dell'istanza. Il TAR ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale si produce ex lege dopo l'inutile decorso del termine assegnato con l'ordinanza di demolizione, ma ha ritenuto che, nel caso concreto, il Comune avesse implicitamente rinunciato a far valere tale acquisizione avendo esaminato nel merito la nuova istanza di sanatoria. Sono stati annullati entrambi gli atti impugnati. Le spese sono state dichiarate irripetibili, con condanna del Comune al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis, comma 6, d.P.R. 380/2001

    sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta

    Il termine di 45 giorni è decadenziale; decorso inutilmente, si forma il silenzio-assenso sulla richiesta di permesso in sanatoria. Un nuovo provvedimento di rigetto adottato oltre tale termine è illegittimo.

  • art. 4, comma 6, d.P.R. 160/2010

    salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva

    Per le istanze edilizie connesse ad attività produttive, le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva spettano al SUAP, salvo diversa disposizione comunale.

  • art. 6 l. 249/1968

    alla convalida degli atti viziati di incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale

    La convalida in pendenza di giudizio è astrattamente possibile, ma non ricorre quando l'organo competente non ratifica il precedente atto e adotta invece un nuovo e distinto provvedimento.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    L'acquisizione gratuita dell'immobile abusivo e dell'area prevista dalla legge si produce automaticamente al patrimonio comunale dopo l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione e il decorso del termine assegnato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione dell'obbligo di preavviso di rigetto è stata dedotta, ma non esaminata poiché assorbita dall'accoglimento dei motivi relativi al silenzio-assenso e all'incompetenza.

  • art. 14-quater l. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla conclusione positiva della conferenza di servizi per il progetto di ampliamento dell'attività estrattiva; la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Richiamato nella ricostruzione dei precedenti procedimenti di sanatoria e delle pregresse vicende giudiziarie; la decisione riguarda direttamente la diversa disciplina dell'art. 36-bis.

Massime di principio

  • Per un'istanza di permesso di costruire in sanatoria disciplinata dall'art. 36-bis d.P.R. 380/2001, il termine di 45 giorni entro il quale il dirigente o responsabile dell'ufficio competente deve pronunciarsi è decadenziale; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta e il successivo diniego è illegittimo.
  • Quando l'istanza edilizia riguarda un'attività produttiva, le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva sono attribuite al SUAP ai sensi dell'art. 4, comma 6, d.P.R. 160/2010, salvo che risulti una diversa disposizione del comune.
  • Il successivo intervento dell'organo competente non sana retroattivamente un atto viziato da incompetenza quando non contiene una ratifica espressa o sostanziale del precedente provvedimento, ma costituisce un nuovo e autonomo diniego; in tal caso il nuovo atto deve rispettare autonomamente il termine previsto dalla legge.
  • L'acquisizione gratuita dell'immobile abusivo al patrimonio comunale consegue ex lege all'inottemperanza all'ordine di demolizione e al decorso del termine assegnato, senza necessità di un autonomo atto costitutivo dell'effetto acquisitivo. Tuttavia, se l'amministrazione esamina nel merito una successiva istanza di sanatoria, essa non può avvalersi della pregressa acquisizione come ragione ostativa implicitamente fatta valere per la prima volta in giudizio.
  • La convalida dell'atto adottato da organo incompetente non ricorre quando l'organo competente si limita ad adottare un nuovo provvedimento di rigetto, anziché ratificare il precedente atto, anche se quest'ultimo è richiamato o allegato come parte integrante.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTermini del procedimento e silenzioResponsabile del procedimento e competenza
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneIncompetenzaTermini del procedimentoAutotutela decisoria

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