Cassazione Civile, Ordinanza n. 16906/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2013 nei confronti di una società immobiliare, con recupero di IRES, IRAP e IVA, fondato su verifiche della Guardia di Finanza e relativo a ricavi/corrispettivi derivanti da locazioni e da contratti preliminari di compravendita. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo in parte, ritenendosi dovuto il riconoscimento di costi forfettari anche nell'ambito dell'accertamento induttivo. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione e poi ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 39 del DPR 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato l'accertamento come induttivo puro, mentre sarebbe stato analitico-induttivo, con conseguente diverso regime dell'onere probatorio sui costi; (2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda subordinata dell'Ufficio volta a ottenere, in caso di rideterminazione della pretesa, la quantificazione dei costi da riconoscere. La contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato, perché l'avviso di accertamento non era stato integralmente riportato e, comunque, dal testo richiamato emergeva che il metodo accertativo era induttivo puro, non analitico-induttivo. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando l'omessa pronuncia della CTR sulla domanda subordinata di quantificazione dei costi e ribadendo che nel processo tributario, quale giudizio di impugnazione-merito, il giudice che ritenga invalido l'atto non può limitarsi a una pronuncia generica, ma deve esaminare nel merito la pretesa entro i limiti delle domande, determinando anche gli elementi necessari alla quantificazione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, in relazione alla contestazione sulla prova dei costi deducibili.
art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura analitico-induttiva dell'accertamento, ma la Corte rileva che il testo dell'avviso richiamava invece i presupposti dell'accertamento induttivo puro.
art. 39, comma 2, DPR 600/1973
Indicato come base giuridica dell'accertamento induttivo puro; la Corte valorizza tale richiamo per confermare la qualificazione dell'accertamento.
art. 41 DPR 600/1973
Richiamato nell'avviso come fondamento dell'accertamento; contribuisce, secondo la Corte, a confermare la natura induttiva pura.
art. 41-bis DPR 600/1973
Richiamato nell'avviso come base giuridica dell'accertamento; valorizzato dalla Corte nel senso della natura induttiva pura.
art. 55 DPR 633/1972
Richiamato nel fatto storico come norma applicata all'accertamento IVA in via induttiva.
art. 112 c.p.c.
La Corte ravvisa la violazione per omessa pronuncia sulla domanda subordinata dell'Ufficio relativa alla quantificazione dei costi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio denunciato con il primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma sul vizio denunciato con il secondo motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 35, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. 546/1992
Richiamato nel quadro del processo tributario per escludere pronunce di condanna indeterminata e imporre una decisione di merito sulla pretesa.
art. 111 Cost.
Richiamato, insieme alla normativa sovranazionale, a sostegno dell'esigenza di una decisione di merito completa e non generica.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro interpretativo del processo tributario di pieno merito.
art. 47 CDFUE
Richiamato come parametro interpretativo a favore della necessità di tutela giurisdizionale effettiva nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel caso di accertamento tributario, la qualificazione del metodo accertativo deve risultare dal tenore complessivo dell'atto impositivo e delle norme in esso richiamate; non è consentito prospettare in cassazione una diversa natura dell'accertamento senza riprodurre integralmente il contenuto rilevante dell'atto.
- Quando l'avviso di accertamento è fondato su accertamento induttivo puro, il giudice deve considerare che l'Ufficio determina l'imponibile complessivo e non soltanto i ricavi, con la conseguenza che devono essere presi in considerazione anche i costi correlati, eventualmente determinandoli in via presuntiva.
- Nel processo tributario, che è un giudizio di impugnazione-merito, il giudice non può limitarsi ad annullare o confermare l'atto in modo generico né demandare a una parte la successiva quantificazione della pretesa: deve decidere nel merito entro i limiti delle domande proposte.
- L'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di quantificazione dei costi integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio.
- In sede di accertamento induttivo puro, il riconoscimento di una quota di costi deve essere effettuato secondo criteri ragionevoli e coerenti con la capacità contributiva, anche mediante presunzioni, ove il contribuente non li abbia provati con scritture o documentazione attendibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16881/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_civile · 24 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16883/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_civile · 24 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16884/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_civile · 24 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16885/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_civile · 24 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16886/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_civile · 24 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16887/2025 del 24/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →