Cassazione Penale, Sentenza n. 27732/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Daoudi era stato condannato dal Giudice di pace di Lecco il 21/02/2022 per inottemperanza al decreto di espulsione alla pena di €15.000 di multa. In appello il Tribunale di Lecco ha confermato la condanna (sentenza 06/09/2022). Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) difetto di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio; (2) violazione di legge per il mancato riconoscimento della continuazione con un reato giudicato con sentenza del Tribunale di Monza del 26/03/2018; (3) difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, che la difesa aveva chiesto valorizzando la situazione sociale e sanitaria (tossicodipendenza) dell'imputato. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha rilevato che la sentenza del Tribunale aveva deciso in appello su una condanna pecuniaria emessa dal Giudice di pace: ai sensi dell'art. 37 d.lvo n. 274/2000 tale decisione era impugnabile solo mediante ricorso per cassazione. Perciò la sentenza del Tribunale è stata annullata senza rinvio. L'appello proposto dall'imputato è stato qualificato come ricorso per cassazione e dichiarato inammissibile. Sul merito della doglianza relativa alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto che la sentenza aveva adeguatamente motivato il diniego, richiamando fatti incompatibili con una valutazione di minore gravità (accertamento in flagranza durante arresto per resistenza a pubblico ufficiale, plurimi decreti di espulsione, uso di diverse generalità, plurimi precedenti penali), motivazione che giustificava una pena non inferiore al minimo edittale ai sensi dei parametri dell'art. 133 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 37 d.lvo n. 274/2000
La norma limita l'impugnabilità in appello delle sentenze del Giudice di pace che infliggono solo pena pecuniaria, prevedendo il ricorso per cassazione quale rimedio; di conseguenza la decisione di appello è stata annullata senza rinvio e l'appello è stato qualificato come ricorso per cassazione.
art. 133 cod. pen.
La norma indica i parametri per valutare le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che elementi quali flagranza, resistenza a pubblico ufficiale, plurimi decreti di espulsione, uso di generalità false e precedenti penali escludono il riconoscimento delle attenuanti generiche e giustificano una pena non inferiore al minimo edittale.
Massime di principio
- Se una sentenza del Giudice di pace irroga solo una pena pecuniaria, l'impugnazione non può essere decisa in appello ordinario ma deve essere devoluta alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 37 d.lvo 274/2000; un giudice d'appello che si pronuncia su tale materia potrà vedere la propria decisione annullata senza rinvio.
- Un ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati: il semplice dissenso sul quantum della pena o sulle attenuanti non è sufficiente se la sentenza di merito contiene una motivazione logica che richiama elementi concreti e rilevanti.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato mediante la considerazione di circostanze che indicano la gravità del fatto (es. flagranza, resistenza a pubblico ufficiale) e la personalità del reo (es. plurimi precedenti, comportamenti reiterati), in applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p.
- Per far valere la continuazione con precedenti condanne è necessario dedurre e documentare in modo specifico la connessione tra i reati; l'assenza di una concreta istruttoria o motivazione porta al rigetto del relativo motivo.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende; pertanto è importante valutare la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso.
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