Cassazione Penale, Sentenza n. 20123/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge lamentando che la Corte di appello aveva escluso la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. ritenendo il fatto non occasionale/il comportamento abituale. La Corte di appello aveva valorizzato: a) un precedente specifico con patteggiamento del 4/9/2020 per analogo reato; b) dichiarazioni rese in indagine dal soggetto cui era stata ceduta la droga, secondo cui avrebbe acquistato in altre occasioni; c) un successivo arresto dell'imputato per analogo reato. Il ricorrente richiamava i principi delle Sezioni Unite secondo cui per escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità occorre accertare l'abitualità, intesa come la commissione di almeno due illeciti, oltre quello in esame, e che il giudice deve valutare i precedenti in modo concreto e nel contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza della Corte di appello e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Il motivo: la Corte di appello non ha applicato correttamente i principi sulle modalità di accertamento dell'abitualità ai fini dell'art.131-bis; ha infatti basato la pronuncia su dichiarazioni non vagliate in contraddittorio e su un arresto successivo senza verificare l'esito processuale (convalida, iscrizione di notizia di reato, esito). La Cassazione ha richiamato che, per negare la causa di non punibilità, il giudice deve compiere un accertamento specifico, concreto e nel rispetto del contraddittorio, verificando contenuto e esiti dei precedenti segnalati.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti; all'imputato era contestata la detenzione e la cessione di hashish (quantitativo indicato in motivazione).
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione è preclusa se il comportamento è abituale. La Corte ha richiamato l'obbligo di accertare l'abitualità con verifica specifica e nel contraddittorio.
Sezioni Unite, sentenza n. 13681 del 25/2/2016 (Tushaj)
Principio secondo cui il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello in esame; il giudice può considerare non solo condanne irrevocabili ma anche illeciti di cui è investito e che può valutare.
Sez. 4, n. 51526 del 4/10/2018 (Ben Brahim Ouissem)
Il giudice non può basarsi sulla mera presenza di denunce o precedenti di polizia di cui si ignora l'esito: deve verificare gli esiti e trarre dagli stessi concreti elementi fattuali per dimostrare l'abitualità.
Sez. 6, n. 10196 del 16/02/2021 (Sanfilippo)
Richiama la necessità di verificare il contenuto delle segnalazioni, l'iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'avvio di un procedimento penale prima di ritenere tali segnalazioni sintomatiche di serialità ostativa.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa per abitualità solo se il giudice accerta, con adeguata istruttoria e nel contraddittorio, la commissione di almeno due ulteriori illeciti oltre a quello in esame.
- Il giudice può considerare non solo condanne definitive ma anche illeciti oggetto di procedimenti di cui è investito purché siano stati concretamente verificati e valutati nel contraddittorio (non bastano voci o denunzie non accertate).
- Le dichiarazioni rese in sede di indagine da terzi possono essere prese in considerazione solo se vagliate nel contraddittorio e se forniscono elementi fattuali precisi; dichiarazioni non verificate non possono reggere la negazione della causa di non punibilità.
- La mera presenza di un arresto o di precedenti di polizia non è sufficiente: occorre accertare l'esito processuale (convalida, iscrizione, avvio di procedimento, sentenze) per valutarne rilevanza ai fini dell'abitualità.
- Se un giudice di appello riforma una decisione di non punibilità, deve motivare in modo specifico e documentato l'esistenza di elementi che dimostrino serialità; altrimenti la sentenza è annullabile per applicazione erronea dei principi rilevanti.
- Per la difesa: chiedere sempre la verifica documentale dei precedenti/segnalazioni e sollecitare il vaglio in contraddittorio; per l'accusa: produrre atti che dimostrino concretamente i precedenti e i relativi esiti processuali.
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