Cassazione Civile, Ordinanza n. 34305/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello della società contribuente e annullato alcuni avvisi di accertamento catastale. Gli avvisi rettificavano la rendita proposta con DOCFA per impianti di produzione di energia eolica, includendo nel calcolo anche le torri di sostegno delle pale eoliche. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, della L. n. 208/2015, sostenendo che la torre costituisce una costruzione ancorata al suolo, assimilabile alle opere di fondazione, e che non partecipa al processo produttivo dell'energia. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, rimasto però assorbito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo conforme al consolidato orientamento di legittimità la valutazione della CTR. Ha affermato che, nella determinazione della rendita catastale dei parchi eolici accatastati in categoria D/1, occorre distinguere tra elementi strutturalmente connessi all'immobile e macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, questi ultimi esclusi dal calcolo ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015. Ha quindi ritenuto che la torre eolica, se accertata come componente essenziale e attiva dell'impianto, resti esclusa dal carico impositivo al pari di rotore e navicella. Nel caso concreto, l'accertamento della funzionalità delle torri al processo produttivo è stato reputato compiuto dalla CTR in modo implicito ma inequivocabile. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia è stata inoltre condannata alle spese di legittimità; non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è la norma invocata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.
art. 1, comma 21, L. n. 208/2015
con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili nel gruppo D va effettuata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, ma con esclusione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo
la Corte lo interpreta nel senso che vanno esclusi dalla rendita i componenti impiantistici funzionali al processo produttivo, anche se stabilmente infissi al suolo e indipendentemente dalla loro rilevanza strutturale o dimensionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non viene applicato perché la soccombenza riguarda un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nella determinazione della rendita catastale degli immobili del gruppo D occorre distinguere tra elementi strutturalmente connessi all'immobile e componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo; solo i primi concorrono alla rendita, mentre i secondi restano esclusi.
- Per i parchi eolici, la torre di sostegno non va automaticamente considerata parte imponibile per il solo fatto di essere infissa al suolo: occorre verificare in concreto se svolga una funzione meramente statica oppure se sia componente essenziale e attiva dell'impianto produttivo.
- L'accertamento del giudice di merito sulla funzionalità della torre al processo produttivo può risultare anche implicitamente dalla decisione, purché sia inequivoco e coerente con l'annullamento degli avvisi.
- In sede di legittimità, la censura per violazione di legge non è idonea a superare un orientamento consolidato quando la decisione impugnata sia conforme ai principi già affermati dalla Cassazione in materia.
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