Cassazione Civile, Ordinanza n. 29475/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio relativo alla determinazione dell'indennizzo/risarcimento dovuto per l'occupazione appropriativa di un terreno di proprietà privata. In una prima sentenza la Corte d'appello aveva quantificato il valore venale del bene e gli interessi, ma aveva ritenuto non provato un ulteriore pagamento effettuato dal Comune nel 2005. Il Comune ha allora promosso revocazione deducendo un errore di fatto, perché il pagamento del 2005 risultava da un mandato quietanzato depositato agli atti. La Corte d'appello, in sede di revocazione, ha riconosciuto l'errore di fatto e ha rideterminato il dovuto; il Comune ha poi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza resa nella fase rescissoria, sostenendo violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la Corte territoriale non avrebbe considerato anche somme versate nel 2014 in esecuzione della sentenza poi revocata. Secondo il ricorrente, quelle somme avrebbero dovuto essere detratte dal quantum e, considerando anche tali pagamenti, la Corte avrebbe dovuto condannare i privati alla restituzione di una somma in favore del Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la fase rescissoria della revocazione fosse correttamente limitata alla nuova determinazione del quantum dovuto tenendo conto soltanto dei pagamenti eseguiti prima della sentenza revocata e dell'errore di fatto accertato. I pagamenti eseguiti nel 2014 in esecuzione della sentenza poi revocata sono stati ritenuti irrilevanti ai fini della nuova decisione, perché effettuati sine titulo dopo la revoca della decisione originaria e non incidenti sul quantum dovuto secondo la nuova sentenza. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La doglianza di ultrapetizione/omessa pronuncia è stata ritenuta non fondata, perché la Corte territoriale, nella fase rescissoria della revocazione, ha deciso entro il perimetro del thema decidendum relativo alla rideterminazione del quantum dopo l'errore di fatto accertato.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il richiamo al vizio di legittimità non è valso a superare la decisione, poiché la censura si è risolta in una contestazione inammissibile della ricostruzione del thema decidendum e della rilevanza dei pagamenti successivi.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Richiamato quale disposizione introduttiva dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nella fase rescissoria del giudizio di revocazione il giudice deve riesaminare il merito nei limiti segnati dall'errore di fatto accertato e dalla necessità di rideterminare la decisione revocata, senza estendere il thema decidendum a fatti sopravvenuti non pertinenti a quel perimetro.
- I pagamenti eseguiti in forza di una sentenza poi revocata sono irrilevanti ai fini della nuova quantificazione del dovuto nella fase rescissoria, poiché restano privi di titolo una volta caducata la decisione originaria.
- La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. non può fondarsi su una pretesa omissione di valutazione di fatti che siano estranei all'oggetto della fase rescissoria così come delimitata dalla revocazione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29418/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29420/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29421/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29422/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29425/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29427/2023 del 24/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →