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Sentenza

Sentenza n. 1683/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600939

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dell’Ufficio Centrale Regionale per il Referendum che ha dichiarato ammissibile il referendum sulle modifiche allo Statuto regionale e ordinato di dare impulso alla procedura

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ufficio referendario)

La controversia

La Regione Calabria ha impugnato il decreto n. 1/2026 dell’Ufficio Centrale Regionale, chiedendone l’annullamento o la declaratoria di nullità. Ha dedotto, in primo luogo, l’abnormità dell’atto e la carenza assoluta di potestas decidendi dell’Ufficio, sostenendo che la legge regionale di modifica statutaria era estranea all’ambito del referendum confermativo ed era già stata promulgata e pubblicata. In secondo luogo, ha contestato l’equiparazione tra il verbale del Segretario generale che aveva ritenuto non avviabile la procedura e il verbale previsto dalla disciplina regionale quale atto di avvio della procedura referendaria, sostenendo che il ricorso all’Ufficio Centrale non fosse ammissibile. Ha inoltre dedotto che l’Ufficio disponesse soltanto di poteri di verifica formale della regolarità delle richieste referendarie, non di un potere decisorio sostanziale o giurisdizionale, anche alla luce dell’art. 108 Cost. È stato denunciato altresì il vizio di ultrapetizione, poiché il referendum disposto dopo l’entrata in vigore della legge avrebbe assunto, secondo la Regione, natura sostanzialmente abrogativa; è stata infine contestata la rilevanza e fondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dai promotori sull’art. 1, comma 2, della legge regionale disciplinante il referendum. L’Ufficio Centrale e i consiglieri costituiti hanno eccepito il difetto assoluto o, subordinatamente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la funzione referendaria non avesse natura amministrativa e che la controversia riguardasse diritti soggettivi pubblici o, alternativamente, un’attività giurisdizionale non sindacabile da un diverso plesso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto relativo di giurisdizione, senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione. Ha anzitutto escluso che il decreto dell’Ufficio Centrale fosse sottratto in assoluto a ogni sindacato, distinguendo la fattispecie dalle funzioni dell’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di cassazione, cui la legge statale attribuisce una verifica neutrale e interna al procedimento referendario. La disciplina regionale, invece, attribuisce all’Ufficio Centrale Regionale il potere di decidere sui ricorsi contro il diniego o l’irregolarità della richiesta, con una pronuncia avente valore autonomo e rilievo esterno. Il TAR ha quindi prospettato due possibili qualificazioni. Se l’attività dell’Ufficio è giurisdizionale, il relativo decreto può essere contestato soltanto all’interno del circuito giurisdizionale di appartenenza, non davanti al giudice amministrativo. Se, invece, l’attività non è giurisdizionale, la controversia concerne comunque posizioni di diritto soggettivo pubblico dei consiglieri promotori e della Regione, collocati in posizione paritaria nell’attuazione della funzione referendaria, senza esercizio di potere amministrativo. Anche in tale ipotesi la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Il TAR ha lasciato impregiudicata l’individuazione del giudice ordinario competente e dello specifico rimedio, dichiarando salva la riproposizione dell’azione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 l. n. 69/2009. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza ex art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio in forma semplificata, previa audizione delle parti, nella camera di consiglio fissata per la cautelare.

  • art. 108 Cost.

    È richiamato con riguardo alla possibilità che una legge regionale attribuisca funzioni giurisdizionali a un organo referendario regionale; la questione non è stata decisa nel merito dal TAR.

  • art. 9 l.r. Calabria n. 45/2025

    sono garantiti il diritto di ricorso avverso il verbale di verifica e la dichiarazione di irregolarità della richiesta referendaria

    La disposizione è stata interpretata come fonte di un potere decisorio dell’Ufficio Centrale Regionale sui ricorsi relativi alla procedura referendaria, con pronuncia autonoma e rilevanza esterna.

  • art. 11 l.r. Calabria n. 45/2025

    L’Ufficio centrale regionale è composto da tre magistrati

    La norma individua la composizione dell’Ufficio Centrale Regionale; il TAR non ha ritenuto che tale previsione attribuisse la giurisdizione amministrativa all’organo.

  • art. 1, comma 2, l.r. Calabria n. 45/2025

    esulino dall’ambito di applicazione [...] le leggi regionali di revisione statutaria parziale, che non intervengono sui principi fondamentali o sulla struttura dello Statuto, dettando esclusivamente disposizioni puntuali di tipo organizzativo

    La disposizione delimita l’ambito del referendum popolare sulle modifiche statutarie; la sua interpretazione sostanziale è rimasta assorbita dalla declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione dell’azione davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria.

  • art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69

    È richiamato insieme all’art. 11 c.p.a. quale disciplina della prosecuzione o riproposizione della domanda davanti al giudice dotato di giurisdizione.

  • art. 123 Cost.

    È richiamato quale fondamento costituzionale del referendum relativo agli statuti regionali, senza una decisione di merito sulla sua portata.

Massime di principio

  • Quando un organo referendario regionale decide su un ricorso contro il diniego o l’irregolarità di una richiesta referendaria, esercitando un potere autonomo e con rilevanza esterna, la relativa decisione non è necessariamente sottratta a ogni sindacato giurisdizionale per il solo fatto di inserirsi nel procedimento referendario.
  • Se la funzione esercitata dall’organo referendario regionale è qualificabile come giurisdizionale, la sua decisione non può essere impugnata davanti a un diverso plesso giurisdizionale, ma deve essere contestata mediante i rimedi interni al circuito giurisdizionale cui l’organo appartiene, secondo le regole applicabili.
  • Anche quando l’attività dell’organo referendario non abbia natura giurisdizionale, la controversia relativa all’ammissione o allo svolgimento del referendum può appartenere alla giurisdizione ordinaria qualora riguardi diritti soggettivi pubblici dei promotori e dell’ente territoriale, collocati in posizione paritaria nell’attuazione della funzione referendaria, senza esercizio di potere amministrativo.
  • Le controversie concernenti la funzione referendaria regionale, quando non implicano l’esercizio di potestà amministrative e riguardano posizioni soggettive pariordinate, non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, anche se l’atto contestato è formalmente denominato decreto ed è adottato da un organo pubblico.
  • La declaratoria di difetto relativo di giurisdizione consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, secondo il meccanismo previsto dall’art. 11 c.p.a. e dall’art. 59 della l. n. 69/2009.

Come è indicizzato

MaterieReferendum e strumenti di partecipazioneGiurisdizione e riparto
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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