Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 15620/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1962/2025, pubblicata in data 17 febbraio 2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, all’esito del procedimento R.G. n. 42090/2024.

Giustizia amministrativa202512357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 1962/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021-2023/2024 e condannato il Ministero ad attivarla con una provvista di euro 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 1962/2025, pubblicata il 17 febbraio 2025, che gli aveva riconosciuto il diritto a usufruire della carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all'immediata attivazione della carta con una provvista di euro 2.000,00. Ha dedotto il persistente inadempimento del Ministero e chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: la documentazione prodotta dimostrava i presupposti dell'actio iudicati e, in assenza di contestazioni del Ministero, risultava che il titolo non era stato eseguito. Ha ordinato al Ministero di attivare la carta elettronica per l'importo riconosciuto dal giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, salvo che avesse già provveduto, anche parzialmente. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, che interverrà nei successivi sessanta giorni, previa richiesta del ricorrente. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo che il ritardo maturato non giustificasse la condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 750,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Parte ricorrente ha depositato la documentazione comprovante l’esistenza dei presupposti richiesti per l’actio iudicati, ex artt. 112 e ss. c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente documenta i presupposti per l'esecuzione del giudicato e risulta che l'Amministrazione non vi abbia dato esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Con riferimento alla richiesta fissazione di astreinte ritiene il Collegio che il ritardo maturato dall’Amministrazione non sia tale da giustificare la condanna della stessa ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a..

    La penalità di mora non è dovuta automaticamente per il ritardo nell'esecuzione: la sua applicazione richiede una valutazione che giustifichi la condanna, e può essere negata quando il ritardo maturato non è ritenuto sufficiente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la documentazione dimostra l'esistenza del titolo esecutivo e il debitore pubblico non contesta l'inadempimento, il giudice ordina all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato, senza riaprire la valutazione dei presupposti della pretesa già riconosciuta.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissandone il termine di intervento e subordinandone l'attività alla richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non consegue automaticamente al ritardo nell'esecuzione del giudicato; il giudice può respingerla quando le circostanze del ritardo non ne giustificano l'applicazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.