Sentenza n. 15620/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1962/2025, pubblicata in data 17 febbraio 2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, all’esito del procedimento R.G. n. 42090/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 1962/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021-2023/2024 e condannato il Ministero ad attivarla con una provvista di euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 1962/2025, pubblicata il 17 febbraio 2025, che gli aveva riconosciuto il diritto a usufruire della carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all'immediata attivazione della carta con una provvista di euro 2.000,00. Ha dedotto il persistente inadempimento del Ministero e chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: la documentazione prodotta dimostrava i presupposti dell'actio iudicati e, in assenza di contestazioni del Ministero, risultava che il titolo non era stato eseguito. Ha ordinato al Ministero di attivare la carta elettronica per l'importo riconosciuto dal giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, salvo che avesse già provveduto, anche parzialmente. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, che interverrà nei successivi sessanta giorni, previa richiesta del ricorrente. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo che il ritardo maturato non giustificasse la condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 750,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Parte ricorrente ha depositato la documentazione comprovante l’esistenza dei presupposti richiesti per l’actio iudicati, ex artt. 112 e ss. c.p.a.
L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente documenta i presupposti per l'esecuzione del giudicato e risulta che l'Amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Con riferimento alla richiesta fissazione di astreinte ritiene il Collegio che il ritardo maturato dall’Amministrazione non sia tale da giustificare la condanna della stessa ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a..
La penalità di mora non è dovuta automaticamente per il ritardo nell'esecuzione: la sua applicazione richiede una valutazione che giustifichi la condanna, e può essere negata quando il ritardo maturato non è ritenuto sufficiente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la documentazione dimostra l'esistenza del titolo esecutivo e il debitore pubblico non contesta l'inadempimento, il giudice ordina all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato, senza riaprire la valutazione dei presupposti della pretesa già riconosciuta.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissandone il termine di intervento e subordinandone l'attività alla richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non consegue automaticamente al ritardo nell'esecuzione del giudicato; il giudice può respingerla quando le circostanze del ritardo non ne giustificano l'applicazione.
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