Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 576/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma quanto all’appello principale e all’appello incidentale: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, n.-OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500992

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva accolto il ricorso contro l’approvazione degli atti della procedura per la chiamata a professore universitario di prima fascia e ordinato il rinnovo della valutazione da parte di una nuova commissione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda una procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 06/C1-Chirurgia generale, alla quale avevano partecipato quattro candidati. Il candidato non individuato quale destinatario dell’eventuale chiamata aveva impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti e i verbali della commissione, deducendo: omessa o inadeguata predeterminazione dei criteri valutativi e dei relativi pesi; mancata graduazione dei parametri; formazione dei giudizi comparativi prima dello svolgimento della prova didattica di una candidata; difetto di istruttoria e di motivazione; errori, incoerenze e contraddittorietà nella valutazione delle pubblicazioni, dell’attività assistenziale, dell’esperienza estera, della casistica operatoria e dell’attività didattica; mancata valutazione analitica delle singole pubblicazioni, dell’originalità, dell’innovatività e del rigore metodologico; uso asseritamente esclusivo di indicatori bibliometrici; carenza di comparazione tra i candidati; illegittimità del rigetto dell’istanza di autotutela. Il TAR aveva accolto il ricorso e i motivi aggiunti per complessivo difetto di istruttoria e motivazione, disponendo la nomina di una nuova commissione. Il candidato individuato quale destinatario dell’eventuale chiamata ha proposto appello principale, sostenendo il difetto di interesse e della prova di resistenza del ricorrente, l’inammissibile richiesta di sostituzione del giudizio tecnico della commissione, l’adeguatezza dei criteri e della motivazione, la correttezza della valutazione complessiva dei titoli, della produzione scientifica, dell’attività assistenziale e didattica e l’assenza dei presupposti per nominare una nuova commissione. L’Università ha proposto appello incidentale, aderendo alle censure relative all’ampia discrezionalità tecnica e all’adeguatezza dei criteri e contestando anch’essa l’ordine di sostituzione della commissione. L’appellato ha difeso la sentenza e riproposto il motivo, assorbito in primo grado, relativo all’illegittimità del rigetto dell’autotutela.

La decisione

Il CGARS ha accolto i primi due motivi dell’appello principale e l’appello incidentale, riformando integralmente la sentenza del TAR e respingendo il ricorso di primo grado. Ha ritenuto congrui e dettagliati i criteri dell’art. 6 del bando, sostanzialmente recepiti dalla commissione nel primo verbale, senza necessità di introdurre ulteriori punteggi o pesi quando la lex specialis già definisce parametri specifici e impone una valutazione dell’insieme delle attività dei candidati. Ha giudicato adeguata la motivazione dei giudizi individuali e collegiali, idonea a rendere comprensibili le ragioni della diversa valutazione, pur in presenza di candidati di elevato livello. Ha escluso che fosse necessaria una valutazione parcellizzata di ogni singolo titolo o documento, affermando che nelle selezioni per professori universitari la comparazione deve essere globale e sintetica, purché i titoli siano acquisiti e considerati nel procedimento. Ha ribadito che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali è limitato alla verifica dell’attendibilità, della correttezza dei criteri e della loro applicazione, non potendo il giudice sostituire la propria opinione a quella della commissione nell’ambito dell’opinabilità scientifica. Nel caso concreto la valutazione dell’attività chirurgica, della produzione scientifica, dei titoli e delle attività assistenziali è stata ritenuta equilibrata, logica e ragionevole, anche quanto alla prevalenza attribuita all’attività trapiantologica e alla diversa consistenza numerica e qualitativa degli interventi. È stato respinto anche il motivo riproposto contro il rigetto dell’istanza di autotutela, poiché l’assenza dei presupposti per il ritiro derivava dall’infondatezza delle censure rivolte alla procedura; inoltre, l’impugnazione della nota era ormai priva di interesse. L’appello principale è stato accolto nei sensi della motivazione e dichiarato improcedibile per il resto; l’appello incidentale è stato accolto. Le spese del doppio grado sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 18 l. 240/2010

    La procedura riguarda la chiamata di professori universitari di prima fascia ai sensi della disposizione; il riferimento è utilizzato insieme alla disciplina regolamentare e al bando per individuare il quadro della selezione.

  • art. 6 del bando

    «la valutazione comparativa che tiene conto dell’insieme delle attività svolte dai candidati»; «la valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione nella prima riunione e resi pubblici»

    La lex specialis impone una valutazione comparativa globale dell’insieme delle attività e consente alla commissione di predeterminare criteri specifici, anche mediante sostanziale recepimento dei criteri già dettagliati dal bando.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione in appello dei motivi assorbiti in primo grado; il CGARS ha esaminato e respinto il quinto motivo relativo al rigetto dell’autotutela.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente per contestare la genericità e l’insufficienza della motivazione dei giudizi concorsuali, ma il motivo è stato ritenuto infondato alla luce della motivazione globale espressa dalla commissione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti private.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative per la chiamata di professori universitari, quando il bando stabilisce criteri dettagliati e impone la valutazione dell’insieme delle attività dei candidati, la commissione può sostanzialmente recepire tali criteri senza dover necessariamente introdurre ulteriori punteggi, pesi o graduazioni analitiche per ogni parametro.
  • La valutazione comparativa dei candidati a posti di professore universitario deve essere globale e sintetica: non è necessario un raffronto puntuale di ciascun titolo o documento di ogni candidato, purché gli elementi rilevanti siano acquisiti al procedimento e considerati nel quadro della valutazione complessiva.
  • Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni universitarie verificando l’attendibilità della valutazione, la correttezza dei criteri e la loro applicazione, ma non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della commissione quando la valutazione scientifica rimane nell’ambito dell’opinabilità.
  • La valutazione globale dell’attività clinica e chirurgica, compresa la prevalenza attribuita a specifici ambiti specialistici o a casistiche operatorie quantitativamente e qualitativamente differenziate, rientra nella discrezionalità tecnica della commissione, salvo che il giudizio risulti illogico, irragionevole, contraddittorio o estraneo ai parametri della lex specialis.
  • Il rigetto dell’istanza di autotutela è infondato solo se sussistono effettivi presupposti per il ritiro dell’atto; quando le censure rivolte alla procedura risultano infondate, viene meno anche il presupposto dell’autotutela e l’impugnazione del diniego può risultare priva di interesse.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaAppello
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaAutotutela decisoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.