Cassazione Penale, Sentenza n. 20130/2024 del 21/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di ricusazione nei confronti del Dott. Piersantelli sostenendo che il magistrato dovesse astenersi perché coniugato con una persona che vantava un credito non soddisfatto a favore del Fonti per una prestazione professionale specialistica. A sostegno della ricusazione è stata prodotta copia di una fattura relativa alla prestazione. Il magistrato ha presentato una nota nella quale ha negato la circostanza. In Cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: (i) violazione delle norme processuali per avere la Corte territoriale utilizzato la nota del magistrato come informazione non richiesta e come testimonianza de relato, violando gli artt. 127 e 41 c.p.p.; (ii) vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto la fattura inidonea a provare la prestazione e l'esistenza del credito (art. 36 lett. h) c.p.p. richiamato); (iii) vizio relativo a un decreto che dichiarava l'irreperibilità del ricorrente nonostante l'elezione di domicilio, con richiamo agli artt. 159 e 41, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione di informazioni nella procedura camerale ai sensi dell'art. 41, comma 3, c.p.p., osservando la natura deformalizzata del procedimento in camera di consiglio e che il ricorrente non aveva richiesto l'audizione della terza (la coniuge) nel lungo arco temporale intercorso. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che la fattura, essendo un documento unilaterale, è al più indice e non prova la prestazione e l'esistenza di un credito; grava sul dichiarante l'onere di dimostrare i presupposti della ricusazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto il ricorrente non ha dimostrato che il decreto di irreperibilità abbia leso il suo diritto al contraddittorio. Conseguentemente la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41, comma 3, cod. proc. pen.
Consente alla Corte, nel decidere sulla ricusazione, di assumere le opportune informazioni anche d'ufficio; la procedura camerale è deformalizzata e permette l'acquisizione di informazioni e prove senza rigida osservanza delle regole dell'ammissione della prova, fermo il rispetto della libertà morale e delle garanzie del contraddittorio.
art. 127 cod. proc. pen.
Regola l'acquisizione di informazioni e l'assunzione di informazioni testimoniali; la Corte ha ritenuto non decisiva la mancata osservanza formale dell'art. 127 nel procedimento camerale, vista la natura deformalizzata della camera di consiglio.
art. 36, lett. h), cod. proc. pen.
Norma richiamata con riferimento ai motivi di ricusazione; la Corte ha valutato che la fattura prodotta non costituisce prova idonea a dimostrare il rapporto di credito contestato.
art. 159 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla contestata decretazione di irreperibilità; la Corte ha ritenuto che la mera presenza del decreto non abbia prodotto, senza specifiche doglianze, un effetto lesivo del contraddittorio nel procedimento di ricusazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese e all'oblazione in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Decreto-Legge 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176
d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Richiamato solo con riferimento alla trasmissione telematica delle conclusioni del Pubblico Ministero; non incide sul merito della decisione di inammissibilità.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13/6/2000
Corte cost. 13/6/2000, n. 186
Citata in ordine ai criteri per la liquidazione equitativa dell'oblazione; utilizzata per giustificare l'entità della somma irrogata.
Massime di principio
- In procedura camerale il giudicante può acquisire informazioni e prove anche in modalità meno formali rispetto al giudizio ordinario; l'acquisizione di note o informazioni non richieste non invalida automaticamente la decisione se la parte interessata non chiede l'integrazione probatoria o l'audizione dei terzi rilevanti.
- Una fattura emessa unilateralmente è normalmente considerata un documento contabile che può costituire al massimo indizio dell'esistenza di un rapporto o di un credito; non prova di per sé l'effettiva prestazione o la liquidità del credito: il soggetto che invoca la ricusazione ha l'onere di fornire prove più solide.
- La regola del contraddittorio non è automaticamente violata dall'assunzione di informazioni in camera di consiglio quando la procedura consente l'acquisizione deformalizzata e la parte ha avuto la possibilità, nel termine utile, di sollecitare l'assunzione di ulteriori informazioni o l'audizione di terzi.
- Per impugnare efficacemente una mancata astensione del giudice per presunti conflitti (es. rapporti economici con persone collegate al magistrato) è opportuno produrre elementi probatori diretti e, se necessario, chiedere espressamente che il collegio assuma informazioni o audisca i terzi (ad es. il coniuge), al fine di non lasciare le contestazioni basate su meri indizi.
- Eventuali decreti (es. di irreperibilità) che risultino in atti devono essere specificamente doglianati e dimostrato che abbiano pregiudicato il diritto al contraddittorio; la semplice presenza del decreto non è sufficiente a fondare interesse impugnatorio.
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