Ordinanza n. 79/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) dell’ Avviso inerente la disponibilità nelle aree riservate degli esiti della prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di "Auditor" (Codice 01) del 04.12.2024 - ore 09,30 pubblicato sul sito di Formez Pa in data 05.12.2024 ; 2) dell'esito della prova scritta di parte ricorrente, per come visionabile nell'area riservata della piattaforma formez.concorsismart.it; 3) della prova scritta stessa, nelle parti di interesse; 4) dei verbali inerenti la formulazione e la validazione del quesito n. 31 5) dei verbali di correzione delle prove digitali sostenute da parte ricorrente; 6)del bando di concorso, over ritenuto opportuno; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. le istruzioni di svolgimento della prova scritta, ove ritenuto opportuno; b. i verbali di valutazione dei titoli per il profilo di riferimento. e per l’accertamento del diritto della ricorrente all’assegnazione del punteggio positivo in melius (+0,375) sul quesito numero n. 31 e per i motivi individuati in narrativa e, per l’effetto, per il riconoscimento della rettifica in aumento del punteggio ottenuto alla prova scritta per un totale pari a 23,55 nonché per l’accertamento del diritto della stessa ad essere collocata in posizione utile nella graduatoria finale di merito, per la conseguente declaratoria di illegittimità del modus operandi della P.a. in relazione all’errato calcolo relativamente ai titoli di servizio posseduti dalla ricorrente e consequenziale assegnazione di punti in relazione ad esso, con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo sul titolo di servizio; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 7 novembre 2025: 1)della Graduatoria finale di merito per il profilo “Auditor” (COD. 01) pubblicata in data 04.08.2025 del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di “Auditor” (Codice 01) del 04.12.2024; 2) dell’ Avviso inerente la disponibilità nelle aree riservate degli esiti della prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di “Auditor” (Codice 01) del 04.12.2024 - ore 09,30 pubblicato sul sito di Formez Pa in data 05.12.2024 ; 3) dell’esito della prova scritta di parte ricorrente, per come visionabile nell'area riservata della piattaforma formez.concorsismart.it; 4)della prova scritta stessa, nelle parti di interesse; 5)dei verbali inerenti la formulazione e la validazione del quesito n. 31 6)dei verbali di correzione delle prove digitali sostenute da parte ricorrente; 7)del bando di concorso, over ritenuto opportuno; 8)di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. le istruzioni di svolgimento della prova scritta, ove ritenuto opportuno; b. i verbali di valutazione dei titoli per il profilo di riferimento; per l’accertamento del diritto della ricorrente all’assegnazione del punteggio positivo in melius (+0,375) sul quesito numero n. 31 e per i motivi individuati in narrativa e, per l’effetto, per il riconoscimento della rettifica in aumento del punteggio ottenuto alla prova scritta per un totale pari a 23,55 nonché per l’accertamento del diritto della stessa ad essere collocata in posizione utile nella graduatoria finale di merito, per la conseguente declaratoria di illegittimità del modus operandi della P.a. in relazione all’errato calcolo relativamente ai titoli di servizio posseduti dalla ricorrente e consequenziale assegnazione di punti in relazione ad esso, con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo sul titolo di servizio; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30\01\2026 : 1) della Graduatoria finale di merito per il profilo “Auditor” (COD. 01) rettificata e pubblicata in data 25.11.2025 del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di “Auditor” (Codice 01) del 04.12.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria finale di merito del concorso per il profilo di Auditor, nella versione originaria e in quella rettificata, nonché esito della prova scritta, valutazione del quesito n. 31 e attribuzione del punteggio relativo ai titoli di servizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e gestori concorso)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura concorsuale per il reclutamento di personale non dirigenziale della Giunta regionale calabrese, contestando l'esito della prova scritta, la formulazione e validazione del quesito n. 31, la correzione della prova digitale e il calcolo dei titoli di servizio. Ha chiesto l'attribuzione di ulteriori 0,375 punti per il quesito n. 31, la rettifica del punteggio della prova scritta fino a 23,55, il riconoscimento del corretto punteggio per il servizio prestato e la collocazione in posizione utile nella graduatoria. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale originaria; con i secondi motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale rettificata del 25 novembre 2025, chiedendone la sospensione cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta contro la graduatoria rettificata, ritenendola sostanzialmente reiterativa delle ragioni già esaminate in relazione alla precedente graduatoria. Il Collegio ha richiamato la precedente ordinanza cautelare n. 641 del 2025, secondo cui, nelle prove a quiz a risposta multipla e in particolare per i quesiti situazionali, l'amministrazione dispone di un ampio margine di discrezionalità. La scelta dei quesiti e la valutazione delle risposte sono sindacabili solo quando emerga l'assoluta incomprensibilità del quiz, l'irragionevolezza della risposta individuata oppure sia fornita la prova, o almeno un principio di prova, dell'erroneità della soluzione amministrativa; tali circostanze non erano state ravvisate. Il TAR ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché l'eventuale pregiudizio derivante dalla mancata collocazione tra i vincitori o dallo scorrimento della graduatoria sarebbe stato comunque ristorabile o reversibile in caso di successivo accoglimento del ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro per ciascuna delle due parti resistenti costituite, oltre oneri e spese di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
previsione della tutela cautelare collegiale
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare amministrativa, con valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- Nelle prove concorsuali costituite da quiz a risposta multipla, e in particolare nei quesiti situazionali, la scelta delle domande e la valutazione delle risposte rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili in sede giurisdizionale solo in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, manifesta irragionevolezza della risposta prescelta o di elementi probatori, anche allo stato di principio di prova, idonei a dimostrare l'erroneità della soluzione amministrativa.
- La mera contestazione della correttezza di un quesito o della risposta ritenuta esatta non è sufficiente, in sede cautelare, a dimostrare il fumus boni iuris quando non sia accompagnata da elementi idonei a evidenziare l'assoluta incomprensibilità del quiz, l'irragionevolezza della soluzione o la sua erroneità.
- Il requisito dell'irreparabilità del pregiudizio cautelare non ricorre quando gli effetti sfavorevoli della mancata collocazione in graduatoria o della mancata assunzione siano suscettibili di reintegrazione o risarcimento in caso di successivo accoglimento della domanda di merito.
- Una domanda cautelare proposta contro un atto successivo o rettificato può essere respinta quando riproponga sostanzialmente le medesime ragioni già esaminate dal giudice in relazione all'atto precedente e non introduca elementi nuovi idonei a modificare la valutazione sul fumus o sul periculum.
Come è indicizzato
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