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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25600/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un atto di recupero per asserito indebito utilizzo in compensazione di un credito d'imposta per nuove assunzioni in aree svantaggiate, con riferimento all'Irpef 2009. La società aveva proposto reclamo/mediazione e poi ricorso avanti alla CTP, che aveva accolto le sue difese annullando l'atto. In appello, la CTR della Basilicata aveva invece ritenuto inesistente la notificazione del ricorso introduttivo, perché eseguita tramite operatore postale privato, e aveva quindi ripristinato la validità dell'atto di recupero. In cassazione la società deduceva: 1) violazione della disciplina sulle notificazioni postali, sostenendo che l'operatore privato usato fosse munito di regolare licenza; 2) violazione delle norme sulla nullità/inesistenza della notifica e sulla sanatoria per costituzione in giudizio, lamentando che la CTR avesse negato l'effetto sanante della costituzione dell'amministrazione; 3) violazione della disciplina del reclamo-mediazione, assumendo che la notifica dell'istanza non fosse equiparabile a quella di un atto giudiziario e che non fosse quindi applicabile la disciplina ritenuta dalla CTR. Tuttavia, prima dell'esame dei motivi, la società aveva depositato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con prova del pagamento e senza diniego dell'Agenzia entro i termini previsti.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso perché ha rilevato che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata della lite fiscale ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con regolare presentazione dell'istanza e versamento dovuto, senza notificazione del diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di legge e senza istanza di trattazione del giudizio. Ha quindi dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione di legge

  • art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999

    invocato dalla ricorrente per sostenere la validità della notificazione tramite operatore postale privato abilitato

  • legge n. 890 del 1982

    richiamata in combinato disposto con la disciplina postale per la notificazione degli atti

  • art. 37 della legge n. 96 del 2010

    richiamato come norma di recepimento della Dir. 2008/6/CE in tema di liberalizzazione postale

  • art. 6 CEDU

    invocato dalla ricorrente a sostegno delle garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in tema di giusto processo

  • artt. 156, 157 e 160 c.p.c.

    invocati per sostenere la sanabilità del vizio di notificazione e la distinzione tra nullità e inesistenza

  • art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione alla disciplina del reclamo-mediazione e alla natura della sua notificazione

  • art. 6 del d.l. n. 119 del 2018

    base normativa della definizione agevolata della controversia fiscale

  • art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018

    indicato come termine entro cui l'Agenzia poteva notificare il diniego della definizione

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018

    richiamato quale fondamento dell'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere

  • art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per la declaratoria di estinzione del processo tributario

  • l. n. 136 del 2018

    legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018

  • art. 6, comma 13, ult. periodo, d.l. n. 119 del 2018

    richiamato per la regolazione delle spese del giudizio in caso di definizione agevolata

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente dimostri di avere validamente aderito alla definizione agevolata prevista da una legge speciale e l'amministrazione non notifichi il diniego nei termini stabiliti, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
  • Nel processo tributario, l'intervenuta definizione agevolata della controversia prevale sull'esame del merito delle censure e rende superflua ogni pronuncia sulle questioni di validità della notificazione o di legittimità dell'atto impugnato.
  • La disciplina speciale sulla definizione agevolata può incidere anche sul regime delle spese, secondo quanto previsto espressamente dalla norma che la introduce.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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