Cassazione Civile, Ordinanza n. 12219/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Toscana che aveva accolto l'appello del contribuente e, a monte, il ricorso proposto avverso due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2008 e 2009, con recupero a tassazione di maggior reddito ai fini IRPEF e di maggior valore della produzione ai fini IRAP. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha depositato memoria e documentazione attestante la presentazione di domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, lett. b), del d.l. n. 119 del 2018, nonché il pagamento della prima rata. Ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, dando atto anche della notificazione dei documenti all'Avvocatura dello Stato. La Corte ha verificato che la domanda era stata presentata per entrambi gli avvisi e che non risultavano né diniego dell'Amministrazione nel termine previsto né istanza di trattazione del giudizio nel termine successivo.
La decisione
La Corte ha rilevato che la definizione agevolata della controversia si era perfezionata con la domanda e con il pagamento della prima rata, ma ha ribadito che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando risulti anche l'integrale pagamento del debito rateizzato al momento della decisione. In mancanza di tale ulteriore presupposto, la causa non è stata definita con cessazione della materia del contendere. La pronuncia richiama inoltre che, nelle ipotesi di sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta a definizione agevolata, non è dovuto il doppio contributo unificato. Dal testo fornito non emerge però il dispositivo finale completo; l'esito definitivo del ricorso non è quindi determinabile con assoluta certezza sulla sola base dell'estratto.
Norme richiamate
art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto; la cessazione della materia del contendere richiede però, al momento della decisione, l'integrale pagamento del debito rateizzato. In mancanza di diniego entro il termine e di istanza di trattazione entro il termine successivo, la definizione produce i suoi effetti processuali.
art. 7, comma 2, lett. b), d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Norma richiamata quale base della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente.
L. 17 dicembre 2018, n. 136
Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non è dovuto il doppio contributo unificato quando l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso dipende da un evento successivo alla proposizione dello stesso, come la definizione agevolata della controversia.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria pendente si perfeziona con la presentazione dell'istanza e con il pagamento dell'importo dovuto nei termini previsti dalla disciplina speciale, anche mediante il versamento della prima rata quando consentito.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo se, al momento della decisione, risulti l'integrale soddisfacimento del debito rateizzato; il solo deposito della domanda e della prima rata non è sufficiente.
- La mancata notifica del diniego entro il termine normativamente stabilito e la mancata istanza di trattazione del giudizio entro il termine successivo sono elementi rilevanti per verificare l'efficacia della definizione agevolata nel processo.
- Quando l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso dipende da una causa insorta dopo la proposizione, non opera automaticamente il raddoppio del contributo unificato.
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