Sentenza n. 1299/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 1302/2024, resa tra le parti, per l’annullamento: 1) dell’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Verona, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, notificata all’azienda agricola ricorrente a mezzo PEC dall’indirizzo “notifica.acc.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it il 29 ottobre 2021, identificata con Documento n. 12220219000987385000”, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento, entro 5 giorni dalla notifica, della somma di Euro 138.121,89 in riferimento alla Cartella AGEA n. 30020180000012164000 (nuovo numero di riferimento 12220207180131615000) notificata il 10/12/2018; 2) nonché: dell’atto di pignoramento dei crediti verso terzi ricevuto il 10.12.2021 a mezzo PEC da indirizzo “noreply.veneto.ipol”- codice identificativo del fascicolo: 122/2021/2336, codice identificativo della procedura esecutiva: 12284202100000483001- terzo: Unicredit SPA; dell’atto di pignoramento presso terzi, codice identificativo della procedura esecutiva: 122/2021/0002387, terzo: Poste Italiane SPA; di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, e il “residuo ruolo” emesso da AGEA ex decreto legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019, ed ai sensi del Decreto del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell’azienda agricola ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione di pagamento per 138.121,89 euro relativa a una cartella AGEA concernente prelievi supplementari sul latte, nonché atti di pignoramento presso terzi e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva contestato l'intimazione di pagamento e gli atti esecutivi deducendo, in primo grado, invalidità delle notifiche PEC per provenienza da indirizzi non risultanti dai pubblici elenchi; prescrizione del credito; contrasto della pretesa con la disciplina unionale e nazionale sui prelievi supplementari nel settore lattiero-caseario; decadenza dell'amministrazione dal potere di recupero ai sensi dell'art. 25 d.P.R. 602/1973; illegittima utilizzazione del residuo ruolo e duplicazione dei ruoli; erronea quantificazione del capitale e degli interessi, anche per compensazioni con premi PAC; mancata notifica degli atti di accertamento; nullità degli atti presupposti per omessa indicazione della data di esecutività del ruolo; difetto di motivazione sugli interessi e sugli oneri di riscossione. Il TAR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti di pignoramento e respinto il ricorso contro l'intimazione. In appello sono stati riproposti i motivi relativi alla prescrizione, alla possibilità di contestare il titolo sostanziale e la compatibilità della pretesa con il diritto dell'Unione mediante l'impugnazione dell'intimazione, alla decadenza, al difetto di motivazione, alla duplicazione del ruolo e all'erronea quantificazione. L'appellante ha inoltre invocato gli artt. 615 e 617 c.p.c., l'art. 24 Cost., l'art. 21-septies l. 241/1990 e ha chiesto un rinvio interpretativo alla CGUE.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la cartella di pagamento del 2018 era stata regolarmente notificata e non era stata tempestivamente impugnata; anche la precedente comunicazione del 2015 era stata ricevuta e il relativo giudizio si era definito con perenzione e giudicato. L'intimazione del 2021 costituiva un atto meramente propedeutico alla riscossione di debiti già accertati e poteva essere contestata soltanto per vizi propri, non per vizi dell'atto di prelievo, della cartella o degli atti presupposti ormai definitivi. Per la stessa ragione sono state dichiarate inammissibili le censure relative alla prescrizione maturata anteriormente alla cartella, alla violazione del diritto unionale, alla legittimità degli atti di compensazione e alla formazione sostanziale del credito. Il Collegio ha comunque precisato che tra la cartella del 2018 e l'intimazione del 2021 non era maturata la prescrizione, né per il capitale né per gli interessi. Quanto ai vizi propri, l'intimazione indicava causali, annate di riferimento, capitale, interessi, estremi e data di notifica della cartella, risultando quindi sufficientemente motivata. La mancata indicazione del metodo di calcolo degli ulteriori interessi non determinava l'invalidità dell'atto, in assenza di specifici errori di calcolo dedotti e provati. L'esenzione dagli interessi prevista per determinate procedure di rateizzazione non era estensibile ai produttori che non vi avevano aderito. La doglianza sulla compensazione con premi PAC è stata respinta per genericità e mancanza di prova documentale. Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito che la violazione del diritto dell'Unione integra un vizio di annullabilità da far valere tempestivamente contro l'atto impositivo; una volta consolidatosi quest'ultimo, l'amministrazione deve darvi esecuzione, salva l'eventuale valutazione dei presupposti per un'autotutela secondo i principi elaborati dalla Corte di giustizia. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 25 d.P.R. 602/1973
Il termine previsto per la riscossione tributaria non è stato ritenuto applicabile come termine decadenziale sostanziale al recupero del prelievo supplementare, che non ha natura tributaria pur utilizzando strumenti di riscossione coattiva analoghi.
art. 8-ter l. 33/2009
L'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti è equiparata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute; ciò non implica una duplicazione della riscossione.
art. 8-quater l. 33/2009
La disciplina richiamata non impedisce l'applicazione degli interessi al di fuori delle specifiche procedure di rateizzazione previste dalla legge.
art. 8-quinquies l. 33/2009
La comunicazione e gli atti relativi al recupero dei prelievi supplementari costituiscono atti del procedimento di riscossione, la cui definitività preclude la contestazione successiva dei vizi propri degli atti presupposti.
art. 10, comma 34, d.l. 49/2003
L'esenzione dagli interessi è un beneficio eccezionale collegato alla specifica rateizzazione prevista dalla disposizione e non può essere estesa ai produttori che non vi abbiano aderito.
art. 3 l. 241/1990
L'intimazione di pagamento è sufficientemente motivata quando richiama l'atto presupposto e indica causali, capitale, interessi, estremi e data di notifica della cartella; non è necessaria una distinta esposizione del metodo di calcolo in assenza di specifici errori denunciati.
art. 21-septies l. 241/1990
La prospettata nullità per carenza di potere non consente di eludere la definitività degli atti presupposti né di contestare, con l'impugnazione dell'intimazione, vizi sostanziali dell'atto impositivo ormai inoppugnabile.
art. 112 c.p.c.
Il giudice può applicare il principio della ragione più liquida e non esaminare specificamente doglianze non rilevanti o comunque inidonee a modificare l'esito della controversia.
art. 615 c.p.c.
La possibilità di proporre opposizione all'esecuzione non consente, nel giudizio amministrativo sull'intimazione, di rimettere in discussione vizi dell'atto presupposto divenuto definitivo.
art. 617 c.p.c.
Le contestazioni formali degli atti esecutivi restano distinte dai vizi sostanziali dell'atto presupposto e non superano la definitività di quest'ultimo.
Massime di principio
- Un'intimazione di pagamento che segue una cartella o un altro atto impositivo già notificato e divenuto definitivo è impugnabile, davanti al giudice competente, soltanto per vizi propri; non possono essere fatti valere contro di essa i vizi sostanziali o derivati dell'atto presupposto ormai inoppugnabile.
- La prescrizione maturata anteriormente alla notificazione e alla definitività dell'atto impositivo deve essere dedotta impugnando tempestivamente tale atto; non può essere contestata per la prima volta mediante l'impugnazione di un successivo atto meramente esecutivo o propedeutico alla riscossione.
- La violazione del diritto dell'Unione che incide sulla legittimità di un atto impositivo determina, di regola, un vizio di annullabilità da far valere tempestivamente; una volta consolidatosi l'atto, esso vincola l'amministrazione e non può essere disapplicato mediante l'impugnazione di un successivo atto esecutivo, salva l'eventuale autotutela nei casi e alle condizioni previste dall'ordinamento.
- Un'intimazione di pagamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando indica il titolo presupposto, la relativa notificazione, le causali, gli importi distinti per capitale e interessi e consente al debitore di verificare la pretesa; la mancata indicazione analitica del metodo di calcolo non determina invalidità in assenza di specifici errori di calcolo dedotti e provati.
- La contestazione dell'erronea quantificazione del debito o dell'avvenuta compensazione con altri crediti richiede allegazioni specifiche e prova documentale; una censura generica e non supportata da documenti è infondata o inammissibile.
- Gli atti esecutivi successivi all'accertamento del prelievo perdono efficacia per effetto dell'annullamento dell'atto impositivo presupposto; se quest'ultimo non è stato impugnato, il ruolo e la cartella possono essere contestati soltanto per vizi propri.
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