Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2136/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio sfavorevole della commissione medica sui requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale nella selezione per l’assunzione di 46 agenti del Corpo Forestale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio sfavorevole espresso dalla commissione medica il 20 marzo 2026 all’esito degli accertamenti di idoneità psicofisica e attitudinale, chiedendo altresì l’accertamento del diritto alla frequenza del corso di formazione e il risarcimento del danno conseguente all’illegittima esclusione. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha sottoposto l’interessato a un ulteriore accertamento sanitario, conclusosi con un giudizio di idoneità. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata in seguito al nuovo accertamento sanitario e al conseguente giudizio di idoneità. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché il comportamento successivo dell’amministrazione ha determinato il soddisfacimento della domanda nel corso del giudizio. L’Assessorato regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 39 comma 1 c.p.a.

    La sentenza richiama la disposizione ai fini della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

  • art. 93 c.p.c.

    La sentenza richiama la disposizione ai fini della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta una condotta o un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente.
  • Quando la pretesa viene integralmente soddisfatta nel corso del giudizio e il ricorrente chiede la liquidazione delle spese, queste possono essere poste a carico dell’amministrazione in applicazione del principio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l’esito della controversia in relazione alla condotta amministrativa originariamente contestata.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.