Sentenza n. 2136/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio sfavorevole della commissione medica sui requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale nella selezione per l’assunzione di 46 agenti del Corpo Forestale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio sfavorevole espresso dalla commissione medica il 20 marzo 2026 all’esito degli accertamenti di idoneità psicofisica e attitudinale, chiedendo altresì l’accertamento del diritto alla frequenza del corso di formazione e il risarcimento del danno conseguente all’illegittima esclusione. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha sottoposto l’interessato a un ulteriore accertamento sanitario, conclusosi con un giudizio di idoneità. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata in seguito al nuovo accertamento sanitario e al conseguente giudizio di idoneità. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché il comportamento successivo dell’amministrazione ha determinato il soddisfacimento della domanda nel corso del giudizio. L’Assessorato regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 39 comma 1 c.p.a.
La sentenza richiama la disposizione ai fini della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 93 c.p.c.
La sentenza richiama la disposizione ai fini della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta una condotta o un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente.
- Quando la pretesa viene integralmente soddisfatta nel corso del giudizio e il ricorrente chiede la liquidazione delle spese, queste possono essere poste a carico dell’amministrazione in applicazione del principio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l’esito della controversia in relazione alla condotta amministrativa originariamente contestata.
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