Cassazione Penale, Sentenza n. 6770/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per cinque motivi: 1) violazione dell'art. 130 cod. proc. pen. per presunta incompetenza funzionale legata alla mancata correzione di un errore materiale del Tribunale; 2) censura della motivazione sulla dinamica del sinistro e sull'esistenza dell'urto tra la sua vettura (BMW) e la Renault Clio della persona offesa; 3) contestazione della responsabilita del sinistro, che a suo dire sarebbe esclusivamente del conducente della Clio; 4) dedotta assenza del dolo e correttezza della condotta dell'imputato, quindi inesistenza di coinvolgimento imputabile; 5) mancata valutazione della causa di non punibilita per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., richiesta in appello ma non decisa dalla Corte d'appello.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato i primi quattro motivi come infondati o meramente assertivi/reiterativi e ha invece accolto l'ultimo motivo, rilevando l'omissione di pronuncia della Corte d'appello circa l'applicabilita dell'art. 131-bis c.p. La sentenza impugnata e' annullata limitatamente a tale questione e il giudizio e' rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia per decidere sull'eventuale causa di non punibilita; il resto del ricorso e' respinto.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189
Norma del Codice della Strada che disciplina l'omissione di soccorso stradale e la fuga; la Corte d'appello ha ritenuto l'imputato responsabile di tali reati in relazione al sinistro del 1/6/2019.
codice penale, art. 81
Richiamato per l'aumento di pena applicato in relazione alle circostanze (concorsi di reato) come indicato nella sentenza di merito.
codice di procedura penale, art. 130
Contestato dal ricorrente come norma violata per presunta incompetenza funzionale dovuta a mancata correzione di errore materiale; la Cassazione ha ritenuto il motivo non autosufficiente e la correzione marginale, quindi non idonea a travolgere la sentenza.
codice penale, art. 131-bis
Riguarda la causa di non punibilita per particolare tenuità del fatto. La Corte d'appello non ha pronunciato su questa istanza avanzata in appello; la Cassazione ha ritenuto l'omissione di pronuncia vizio rilevante e ha annullato la sentenza limitatamente a questa questione rimettendo il punto ad altra Sezione della Corte d'appello.
Massime di principio
- Se in grado di appello e in atti e' dedotta la sussistenza della causa di non punibilita ex art. 131-bis c.p., il giudice di merito e' tenuto a pronunciarsi esplicitamente o implicitamente: l'omissione puo' essere motivo di annullamento limitato e rinvio.
- Le censure di merito sulla dinamica di fatto (esistenza o entita dell'urto, valutazione delle tracce, affidabilita di testimonianze) sono tipicamente questioni di fatto che la Cassazione non rivede se non quando la motivazione sia assente, contraddittoria o manifestamente illogica; argomentazioni meramente assertive raramente bastano.
- La responsabilita della causazione dell'incidente e' distinta dal reato di omissione di soccorso/fuga: anche se la responsabilita civile o amministrativa e' di altro conducente, l'accusa per allontanamento ingiustificato puo' sussistere autonomamente e la sua accertabilita' non dipende esclusivamente dall'individuazione del colpevole del sinistro.
- Censure procedurali su correzioni di errori materiali devono essere sostenute con specificita' e dimostrare l'incidenza dell'errore sulla competenza o sulla decisione; correzioni marginali o formali difficilmente determinano l'annullamento.
- In difese simili e' utile ottenere fin dall'appello una pronuncia esplicita sulla tenuità del fatto e documentare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi rilevanti (danno minimo, assenza di conseguenze, grado di colpa, comportamento post-incidente) per indurre il giudice a valutare l'applicabilita dell'art. 131-bis.
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