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Sentenza

Sentenza n. 1901/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4705/2024 depositata in data 23/10/2024

Giustizia amministrativa202503157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4705/2024, che aveva ordinato l'attribuzione della carta docente o di un equivalente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4705/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente o altro equipollente per tre anni scolastici, per euro 500,00 annui. La ricorrente ha dedotto l'omesso adempimento della condanna. Il TAR ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e che il Ministero non aveva effettuato neppure pagamenti parziali, né aveva contestato l'esistenza o l'ammontare del credito o fornito indicazioni sull'andamento della procedura. L'ottemperanza non è stata estesa alle spese liquidate dal giudice ordinario, distratte in favore dei difensori, perché tali somme non erano oggetto dell'azione proposta nel presente giudizio. La ricorrente aveva inoltre preteso gli interessi sulle somme riconosciute, ma tale domanda è stata ritenuta infondata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a cura della ricorrente, compiendo gli atti necessari a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Il giudice ha escluso gli interessi, ritenendo che l'importo della carta docente, indicato al valore nominale dall'art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, non possa essere maggiorato, neppure in caso di utilizzazione nell'anno successivo a quello di erogazione. L'ottemperanza non ha riguardato le spese del precedente giudizio. Il Ministero è stato condannato alle spese del presente giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio consente di azionare l'ottemperanza per l'inadempimento dell'amministrazione a una condanna pecuniaria passata in giudicato.

  • art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione

    L'importo della carta docente è dovuto al valore nominale e non è suscettibile di maggiorazione mediante interessi.

Massime di principio

  • L'ottemperanza a una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è esperibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l'amministrazione non contesta né l'an né il quantum del credito e non dimostra di aver adempiuto, neppure parzialmente, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inadempimento e assegnare un termine per il pagamento integrale.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando un ufficio pubblico competente e fissando un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva a spese dell'amministrazione inadempiente.
  • Le spese di lite riconosciute e distratte in favore dei difensori non rientrano nell'oggetto dell'ottemperanza se il ricorso non è stato proposto anche per conseguirne il pagamento.
  • L'importo della carta docente, determinato al valore nominale dalla disciplina applicabile, non può essere maggiorato con interessi, nemmeno quando la prestazione venga utilizzata nell'anno successivo a quello di erogazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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