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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4872/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la sostituzione della pena detentiva inflitta con sentenza del 06/05/2021 (irrevocabile il 12/12/2022) con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. 150/2022. Il GIP ha rigettato ritenendo che, per effetto del regime transitorio (art. 95 d.lgs. 150/2022) e del differimento dell'entrata in vigore al 30/12/2022 (art. 6 d.l. 162/2022 e art. 99-bis d.lgs. 150/2022), la sentenza era già irrevocabile prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, escludendo quindi l'accesso al beneficio. La difesa ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 6 d.l. 162/2022 (contestando il differimento rispetto alla data 01/11/2022), con riferimento agli artt. 73 e 77 Cost. e agli artt. 3 e 117 Cost. (nonché alle garanzie CEDU e ICCPR).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 151/2023 che ha ritenuto legittimo il differimento dell'entrata in vigore e non fondata la questione di illegittimità costituzionale. La Corte ha applicato il principio tempus regit actum e individuato nell'irrevocabilità della sentenza il criterio per l'applicazione della novella: poiché la sentenza del ricorrente era irrevocabile prima dell'entrata in vigore della riforma, il nuovo beneficio non poteva essere esteso al caso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in base all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 545-bis c.p.p.

    Introduce la possibilità di sostituire pene detentive brevi con lavoro di pubblica utilità; la sua applicazione dipende dall'entrata in vigore della riforma e dal regime intertemporale, non estendendosi ai casi con sentenza già irrevocabile prima dell'entrata in vigore.

  • d.lgs. 150/2022, art. 95

    Disposizione transitoria che disciplina l'applicazione temporale della riforma; ai sensi del regime transitorio, i benefici introdotti non si applicano se la sentenza era irrevocabile prima dell'entrata in vigore.

  • decreto-legge n. 162/2022, art. 6

    "consentire una più razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto della riforma"

    Ha differito l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 al 30/12/2022; la Corte ha ritenuto tale differimento compatibile con i requisiti di decretazione d'urgenza e con la Costituzione.

  • d.lgs. 150/2022, art. 99-bis

    Norma che ha formalizzato il differimento dell'entrata in vigore della riforma al 30/12/2022, determinando il momento di efficacia delle nuove disposizioni.

  • art. 73 Cost.

    La Costituzione consente che la legge stabilisca un termine diverso di vacatio legis; la Corte ha osservato che non implica una competenza 'riservata' della legge di fissare autonomamente il termine di entrata in vigore senza controllo.

  • art. 77 Cost.

    I requisiti di 'straordinaria necessità e urgenza' per il decreto-legge sono stati ritenuti soddisfatti in relazione alla necessità di programmare gli interventi organizzativi della riforma e al contesto degli uffici giudiziari.

  • art. 3 Cost. e art. 117 Cost. in relazione a art. 7 CEDU e art. 15 ICCPR

    La Corte Costituzionale ha escluso che il differimento abbia violato il principio di uguaglianza o le garanzie sovranazionali; non si è configurata una successione di leggi nel tempo contraria ai diritti garantiti.

  • art. 442, comma 2-bis, c.p.p. (richiamato come principio giurisprudenziale)

    Giurisprudenza della Cassazione ha già applicato il principio secondo cui l'irrevocabilità della sentenza rappresenta il discrimine per l'applicazione di modifiche normative intertemporali favorevoli.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Il criterio decisivo per l'applicazione di una normativa penale o processuale più favorevole introdotta successivamente è l'irrevocabilità della sentenza: se la sentenza è divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della norma, la novella non si applica (principio tempus regit actum).
  • Il differimento dell'entrata in vigore di una riforma tramite decreto-legge può essere legittimo se sussistono esigenze di straordinaria necessità e urgenza e se la disciplina del decreto presenta un nesso di omogeneità di scopo; il giudice valuta tali presupposti anche richiamando la giurisprudenza costituzionale.
  • La vacatio legis e gli interventi transitori stabiliti dalla normativa devono essere verificati per determinare il momento preciso di efficacia della norma favorevole e quindi l'eventuale spettanza del beneficio.
  • Le questioni di legittimità costituzionale sul differimento dell'entrata in vigore vengono normalmente risolte dalla Corte Costituzionale; decisioni della Consulta che dichiarano la norma conforme incidono direttamente sull'orientamento della Cassazione.
  • In ricorsi simili, è utile esaminare la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il termine di vacatio legis eventualmente previsto, e qualsiasi norma interinale che differisca l'efficacia, per stabilire se la condizione processuale (pendenza vs irrevocabilità) consenta l'applicazione della novella.
  • Il semplice fatto che una riforma sia più favorevole non comporta automaticamente la sua applicazione retroattiva: occorre verificare il regime intertemporale previsto dal legislatore e i principi costituzionali e sovranazionali in materia di diritto penale.

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