Cassazione Penale, Sentenza n. 4872/2024 del 02/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la sostituzione della pena detentiva inflitta con sentenza del 06/05/2021 (irrevocabile il 12/12/2022) con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. 150/2022. Il GIP ha rigettato ritenendo che, per effetto del regime transitorio (art. 95 d.lgs. 150/2022) e del differimento dell'entrata in vigore al 30/12/2022 (art. 6 d.l. 162/2022 e art. 99-bis d.lgs. 150/2022), la sentenza era già irrevocabile prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, escludendo quindi l'accesso al beneficio. La difesa ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 6 d.l. 162/2022 (contestando il differimento rispetto alla data 01/11/2022), con riferimento agli artt. 73 e 77 Cost. e agli artt. 3 e 117 Cost. (nonché alle garanzie CEDU e ICCPR).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 151/2023 che ha ritenuto legittimo il differimento dell'entrata in vigore e non fondata la questione di illegittimità costituzionale. La Corte ha applicato il principio tempus regit actum e individuato nell'irrevocabilità della sentenza il criterio per l'applicazione della novella: poiché la sentenza del ricorrente era irrevocabile prima dell'entrata in vigore della riforma, il nuovo beneficio non poteva essere esteso al caso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in base all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 545-bis c.p.p.
Introduce la possibilità di sostituire pene detentive brevi con lavoro di pubblica utilità; la sua applicazione dipende dall'entrata in vigore della riforma e dal regime intertemporale, non estendendosi ai casi con sentenza già irrevocabile prima dell'entrata in vigore.
d.lgs. 150/2022, art. 95
Disposizione transitoria che disciplina l'applicazione temporale della riforma; ai sensi del regime transitorio, i benefici introdotti non si applicano se la sentenza era irrevocabile prima dell'entrata in vigore.
decreto-legge n. 162/2022, art. 6
"consentire una più razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto della riforma"
Ha differito l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 al 30/12/2022; la Corte ha ritenuto tale differimento compatibile con i requisiti di decretazione d'urgenza e con la Costituzione.
d.lgs. 150/2022, art. 99-bis
Norma che ha formalizzato il differimento dell'entrata in vigore della riforma al 30/12/2022, determinando il momento di efficacia delle nuove disposizioni.
art. 73 Cost.
La Costituzione consente che la legge stabilisca un termine diverso di vacatio legis; la Corte ha osservato che non implica una competenza 'riservata' della legge di fissare autonomamente il termine di entrata in vigore senza controllo.
art. 77 Cost.
I requisiti di 'straordinaria necessità e urgenza' per il decreto-legge sono stati ritenuti soddisfatti in relazione alla necessità di programmare gli interventi organizzativi della riforma e al contesto degli uffici giudiziari.
art. 3 Cost. e art. 117 Cost. in relazione a art. 7 CEDU e art. 15 ICCPR
La Corte Costituzionale ha escluso che il differimento abbia violato il principio di uguaglianza o le garanzie sovranazionali; non si è configurata una successione di leggi nel tempo contraria ai diritti garantiti.
art. 442, comma 2-bis, c.p.p. (richiamato come principio giurisprudenziale)
Giurisprudenza della Cassazione ha già applicato il principio secondo cui l'irrevocabilità della sentenza rappresenta il discrimine per l'applicazione di modifiche normative intertemporali favorevoli.
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Il criterio decisivo per l'applicazione di una normativa penale o processuale più favorevole introdotta successivamente è l'irrevocabilità della sentenza: se la sentenza è divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della norma, la novella non si applica (principio tempus regit actum).
- Il differimento dell'entrata in vigore di una riforma tramite decreto-legge può essere legittimo se sussistono esigenze di straordinaria necessità e urgenza e se la disciplina del decreto presenta un nesso di omogeneità di scopo; il giudice valuta tali presupposti anche richiamando la giurisprudenza costituzionale.
- La vacatio legis e gli interventi transitori stabiliti dalla normativa devono essere verificati per determinare il momento preciso di efficacia della norma favorevole e quindi l'eventuale spettanza del beneficio.
- Le questioni di legittimità costituzionale sul differimento dell'entrata in vigore vengono normalmente risolte dalla Corte Costituzionale; decisioni della Consulta che dichiarano la norma conforme incidono direttamente sull'orientamento della Cassazione.
- In ricorsi simili, è utile esaminare la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il termine di vacatio legis eventualmente previsto, e qualsiasi norma interinale che differisca l'efficacia, per stabilire se la condizione processuale (pendenza vs irrevocabilità) consenta l'applicazione della novella.
- Il semplice fatto che una riforma sia più favorevole non comporta automaticamente la sua applicazione retroattiva: occorre verificare il regime intertemporale previsto dal legislatore e i principi costituzionali e sovranazionali in materia di diritto penale.
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