Ordinanza n. 385/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso a un accordo contrattuale per l’erogazione di prestazioni previste dalla legge n. 112/2016, pareri regionali negativi sullo schema di convenzione, atti comunali relativi all’accreditamento e provvedimenti SUAP di annullamento degli effetti giuridici delle SCIA e chiusura di due strutture
Esito
Favorevole al ricorrente (ente gestore)
Prevale il privato
La controversia
La cooperativa sociale ha impugnato il diniego opposto dal Comune di Palermo a un’istanza di accesso a un accordo contrattuale ex art. 11 l. n. 241/1990, nonché i pareri negativi dell’Assessorato regionale sullo schema-tipo di convenzione relativo all’erogazione di prestazioni assistenziali e di accoglienza residenziale previste dalla l. n. 112/2016. Con primi motivi aggiunti ha impugnato una determinazione dirigenziale comunale concernente l’integrazione di una precedente disciplina delle prestazioni e dei sostegni per l’accreditamento degli enti. Con secondi motivi aggiunti ha contestato due provvedimenti SUAP del Comune di Palermo del 25 maggio 2026, con i quali sono stati annullati gli effetti giuridici di due SCIA presentate per le strutture denominate “La Casa di Bia” e “La Casa di Ciaula”, con conseguente chiusura delle strutture. Sono stati dedotti, quanto ai primi e ai secondi motivi aggiunti, profili di violazione delle norme e dei principi che regolano la riforma in autotutela dei provvedimenti amministrativi. La cooperativa ha inoltre prospettato l’esistenza di atti e comportamenti concludenti del Comune idonei a ingenerare un legittimo affidamento sulla futura stipula di convenzioni e ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell’art. 30 c.p.a.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto non implausibili, allo stato degli atti e fatto salvo l’approfondimento nel merito, le censure relative alla violazione delle norme e dei principi che governano il procedimento di riforma in autotutela dei provvedimenti amministrativi. Ha inoltre ravvisato il pericolo di un danno grave e irreparabile derivante dalla necessità di dimettere gli ospiti, persone con disabilità grave, in conseguenza della chiusura delle due strutture. Ha quindi accolto parzialmente le domande cautelari, sospendendo l’efficacia dei due provvedimenti SUAP del 25 maggio 2026 impugnati con i secondi motivi aggiunti. Non ha definito nel merito le ulteriori questioni, disponendo l’acquisizione di documenti sugli eventuali atti e comportamenti concludenti del Comune idonei a fondare l’affidamento della cooperativa e sull’avviso pubblico adottato dal Comitato dei Sindaci del DSS 42 nel 2020. La trattazione di merito è stata fissata per il 6 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 11 l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’accordo contrattuale richiesto dalla cooperativa per l’erogazione delle prestazioni previste dalla l. n. 112/2016; l’ordinanza non decide definitivamente la questione.
l. 112/2016
prestazioni assistenziali e di accoglienza residenziale
La legge costituisce il quadro normativo delle prestazioni assistenziali e residenziali oggetto dell’accreditamento e delle convenzioni controverse.
art. 30 c.p.a.
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali
È richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria proposta dalla cooperativa; la domanda non è definita nel merito.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento
La disposizione disciplina la tutela cautelare richiesta e applicata dal TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando le censure relative alla violazione delle regole dell’autotutela non risultino implausibili alla luce della documentazione disponibile, ferma la loro verifica approfondita nel giudizio di merito.
- Il pericolo di danno grave e irreparabile può essere ravvisato quando l’esecuzione di provvedimenti di chiusura di strutture assistenziali determini la necessità di dimettere persone con disabilità grave ospitate nelle strutture.
- Quando la controversia richiede di verificare se atti o comportamenti concludenti dell’amministrazione abbiano ingenerato un affidamento del privato sulla futura stipula di convenzioni, il giudice può disporre l’acquisizione degli atti amministrativi e della documentazione rilevante ai fini della decisione di merito.
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