Cassazione Civile, Ordinanza n. 06976/2025 del 16/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dalla notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base di due cartelle esattoriali relative a IRPEF 2010 e 2011 e di tre avvisi di accertamento relativi a IRPEF 2009 e 2010 e IVA 2008. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, la nullità della decisione di merito per difetto di motivazione, l'illegittimità della notifica del preavviso perché eseguita a mezzo posta direttamente dall'ente riscossore senza soggetti notificatori ex art. 26 d.P.R. 602/1973 e senza relata, la nullità dell'atto conseguente per mancata notifica degli atti presupposti e l'omessa pronuncia sulla prescrizione. In cassazione ha articolato quattro motivi: (1) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e asserita incostituzionalità della norma sulla notificazione diretta a mezzo posta; (2) violazione dell'art. 148 c.p.c. per mancanza di relata di notifica; (3) violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, degli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 140 c.p.c. per mancata notifica degli atti presupposti e per erronea affermazione della regolarità delle notifiche; (4) violazione dell'art. 2948 c.c. e omesso esame sulla prescrizione del credito.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo legittima la notificazione diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del preavviso di iscrizione ipotecaria e superata la doglianza sulla mancanza di relata, perché in tale forma semplificata è sufficiente l'avviso di ricevimento. Ha invece accolto il terzo motivo, osservando che la CTR aveva erroneamente ritenuto irrilevante l'omessa notifica degli atti presupposti e, in ogni caso, aveva affermato in modo non adeguatamente specificato la regolarità delle notifiche senza indicare per ciascun atto le concrete modalità di perfezionamento. Il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame della questione relativa alla ritualità delle notifiche degli atti presupposti e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
consente, ratione temporis, la notificazione diretta della cartella di pagamento da parte del concessionario/agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi si applicano le regole del servizio postale ordinario e non è necessaria una relata di notifica.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
consente al contribuente di impugnare l'atto consequenziale deducendo il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, senza che tale omissione sia irrilevante per la validità dell'atto successivo.
art. 148 c.p.c.
richiamato per escludere la necessità della relata quando la notifica avviene mediante invio diretto a mezzo posta nei casi previsti dalla disciplina speciale.
art. 140 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta irregolarità della notifica delle cartelle esattoriali, ma la Corte ha rimesso al giudice di rinvio la verifica concreta delle modalità notificatorie.
art. 2948 c.c.
richiamato per la doglianza sulla prescrizione quinquennale del credito, ma il motivo è stato assorbito.
art. 3 Cost.
la questione di legittimità costituzionale della notificazione diretta è stata ritenuta già infondata dalla Corte costituzionale, che ha ravvisato una giustificazione nella natura pubblicistica dell'attività di riscossione.
art. 24 Cost.
la disciplina della notificazione diretta è stata ritenuta compatibile con il diritto di difesa perché assicura comunque un'effettiva possibilità di conoscenza dell'atto.
art. 111 Cost.
la disciplina della notificazione diretta non viola il giusto processo né la parità delle armi, secondo il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 175/2018.
art. 39 del d.m. 9 aprile 2001
richiamato per indicare che, nella consegna postale, possono ricevere il plico anche familiari, conviventi, collaboratori familiari e portiere.
art. 7 l. n. 890/1982
utilizzato come termine di raffronto per evidenziare che l'assenza della comunicazione di avvenuta notifica nella disciplina della notificazione diretta non ne determina l'illegittimità.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
richiamato per sottolineare che, nella materia tributaria, la comunicazione di avvenuta notifica continua a essere prevista in via generale per le notifiche non effettuate con la speciale modalità dell'art. 26 d.P.R. 602/1973.
Massime di principio
- La notificazione diretta della cartella di pagamento o dell'atto della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, quando prevista dalla disciplina speciale, è valida senza relata di notifica, poiché la prova del perfezionamento è affidata all'avviso di ricevimento e alle regole del servizio postale ordinario.
- La specialità della riscossione coattiva giustifica un regime notificatorio semplificato a favore dell'agente della riscossione, in ragione della funzione pubblicistica svolta e dell'esigenza di pronta realizzazione del credito fiscale.
- L'omessa notifica dell'atto presupposto vizia la sequenza procedimentale e può essere fatta valere impugnando l'atto consequenziale ex art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992; la validità dell'atto successivo presuppone la rituale notificazione di quello immediatamente precedente.
- Quando è contestata la regolarità delle notifiche degli atti presupposti, grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare in modo puntuale il corretto perfezionamento di ciascuna notificazione, indicandone le concrete modalità.
- La mera affermazione della pregressa notifica di alcuni atti non consente di inferire la ritualità della notifica di altri atti distinti: la verifica va compiuta singolarmente per ciascun atto rilevante.
- Le questioni di legittimità costituzionale della notificazione diretta ex art. 26 d.P.R. 602/1973 sono state ritenute non fondate perché il procedimento, pur semplificato, garantisce una effettiva possibilità di conoscenza dell'atto e non supera il limite di discrezionalità legislativa in materia processuale.
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