Sentenza del 22/02/2016 n. 1013 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - RISOLUZIONE CONTRATTO - Imposta fissa - Imposta proporzionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento ai fini dell'imposta di registro degli effetti della risoluzione di un contratto. In particolare, occorre distinguere tra risoluzione con prestazioni o corrispettivi economicamente rilevanti e risoluzione a titolo gratuito, inclusa l'ipotesi in cui consegua soltanto la restituzione della caparra.
La decisione
La sentenza stabilisce che le prestazioni derivanti dalla risoluzione del contratto, compreso l'eventuale corrispettivo previsto, sono soggette all'imposta di registro in misura proporzionale. L'imposta si applica invece in misura fissa quando la risoluzione è gratuita e deriva da una clausola o condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto originario, oppure stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo alla conclusione del contratto. La misura fissa si applica anche quando l'unico effetto della risoluzione gratuita è la restituzione della caparra.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro sulla risoluzione contrattuale
Sono soggette all'imposta di registro in misura proporzionale tutte le prestazioni derivanti dalla risoluzione del contratto, compreso l'eventuale corrispettivo che scaturisce da questo.
La risoluzione che produce trasferimenti, restituzioni o altri effetti economicamente valutabili è tassata proporzionalmente.
Disciplina dell'imposta di registro per la risoluzione gratuita
Si applica l'imposta in misura fissa, solo se la risoluzione è avvenuta a titolo gratuito, come conseguenza di una clausola o di una condizione risolutiva espressa.
La misura fissa è riservata alle risoluzioni prive di corrispettivo, purché fondate su una clausola o condizione risolutiva espressa validamente inserita nel contratto o formalizzata tempestivamente.
Massime di principio
- Per stabilire l'imposta di registro sulla risoluzione occorre verificare prima se essa produca prestazioni o corrispettivi economicamente valutabili: in tal caso, la tassazione è normalmente proporzionale.
- La misura fissa costituisce un'eccezione e si applica quando la risoluzione è realmente gratuita e deriva da una clausola o condizione risolutiva espressa, correttamente prevista o formalizzata nei termini indicati.
- La restituzione della caparra, da sola, non esclude la misura fissa se costituisce l'unico effetto di una risoluzione gratuita.
- La qualificazione formale dell'atto non è sufficiente: bisogna considerare gli effetti economici concreti della risoluzione e l'eventuale presenza di un corrispettivo.
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