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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14318/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva presso terzi avente a oggetto il pignoramento di una quota di pensione. Il debitore esecutato e un altro soggetto che assumeva di essere suo erede avevano proposto opposizione nel corso dell’esecuzione, contestando: la ritualità della notifica del titolo esecutivo, dei precetti e del pignoramento; la nullità degli atti del processo esecutivo; la pretesa violazione dell’obbligo di astensione del giudice onorario che aveva tenuto un’udienza; l’eccessività della quota di pensione pignorata; la compensazione del credito azionato con controcrediti asseritamente vantati verso i creditori; l’inammissibilità della querela di falso per difetto di procura; e la regolazione delle spese. La Corte d’appello aveva però rigettato l’impugnazione, rilevando anche il difetto di legittimazione del soggetto che era rimasto estraneo al processo esecutivo originario. In cassazione sono stati proposti tre motivi, formalmente qualificati come violazione di legge, nullità e vizio di motivazione, ma redatti in modo estremamente confuso, disordinato e privo di chiara individuazione delle censure contro la sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l’atto fosse redatto in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non conteneva un’esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa e del devolutum, risultando invece composto da riferimenti frammentari ad atti, documenti, vicende processuali e giudizi diversi, tali da richiedere un’attività di ricostruzione non consentita al giudice di legittimità. Per tale ragione non è stato esaminato il merito dei motivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dei controricorrenti, in solido, ed è stato inoltre condannato, ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma ulteriore pari alle spese, per abuso del diritto di impugnazione e colpa grave nella proposizione del ricorso. È stato infine dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato solo per indicare la difesa personale di una parte in cassazione

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa e del processo, tale da consentire l’individuazione delle reciproche pretese, delle difese e delle ragioni della decisione impugnata

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    applicato per sanzionare l’abuso del diritto di impugnazione con la condanna al pagamento di una somma ulteriore pari alle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato nel novero delle norme dedotte nei motivi, senza specifica applicazione nella decisione

  • art. 75 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza autonoma applicazione nella decisione

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza autonoma applicazione nella decisione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, per la sua redazione confusa e frammentaria, non consente di individuare con precisione i fatti di causa, le domande, le difese, le questioni devolute e le ragioni della decisione impugnata.
  • L’esposizione sommaria dei fatti richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. deve essere chiara, completa e autosufficiente quanto basta a consentire il controllo di legittimità senza imporre alla Corte un’attività di ricostruzione dell’intera vicenda dagli atti.
  • La commistione indiscriminata di deduzioni in fatto, richiami documentali, stralci di altri giudizi e argomentazioni non coordinate può integrare una violazione del requisito di specificità e chiarezza del ricorso per cassazione.
  • La proposizione di un ricorso per cassazione redatto in modo da impedire l’immediata individuazione delle censure può integrare abuso del diritto di impugnazione e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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