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Ordinanza

Ordinanza n. 3381/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento - dell’Autorizzazione Unica n. 558 del 17 dicembre 2025, rilasciata dalla Struttura di Missione ZES – Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto “Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 15 D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 162/2023, per la realizzazione di un polo logistico denominato “Vega 69” nel Comune di Gricignano di Aversa (CE), avanzata da Marican Heritage 1 S.p.A.”; di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, fra i quali il parere del Comune di Gricignano di Aversa del 27 ottobre 2025, acquisito al protocollo ZES n. 4692; il verbale della conferenza di servizi ex art. 14-ter della L. 241/1990 in data 28 ottobre 2025, tenutasi nel procedimento ID Pratica 05934461210-04082025-1557 in relazione alla richiesta presentata da Marican Heritage1 S.p.A., avente ad oggetto la «realizzazione di un polo logistico denominato “VEGA 69” nel Comune di Gricignano di Aversa»; la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, non conosciuta; il verbale della conferenza di servizi ex art. 14-bis della L. 241/1990, non conosciuto; la proposta di Autorizzazione Unica formulata dal RUP, non conosciuta; la nota inviata dal Consorzio ASI di Caserta alla Struttura di Missione ZES, prot. n. 6541/2025 del 23 settembre 2025 e la posizione del Consorzio ASI di Caserta, di ASL Caserta, di ANAS S.p.A. e del Comune di Gricignano di Aversa formatesi per silentium nella conferenza di servizi del 28 ottobre 2025; tutti i pareri, atti, documenti e corrispondenza acquisiti in sede di conferenza di servizi, richiamati nel provvedimento di AU n. 558/2025, come parte integrante e sostanziale dello stesso, non conosciuti; nonché per l’annullamento, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., del provvedimento della Struttura di Missione ZES, prot. n. 0000551-P-30/01/2026 del 30 gennaio 2026, recante il diniego parziale opposto all’istanza di accesso agli atti inviata da Edison Green Gas S.r.l. alla Struttura di Missione ZES in data 29 dicembre 2025 e per l’accertamento, la dichiarazione del diritto di Edison Green Gas S.r.l. ad accedere a tutti gli atti e i documenti amministrativi richiesti con la predetta istanza e per la condanna della Struttura di Missione ZES alla loro consegna; per l’accertamento del silenzio-inadempimento, ex art. 117 e 32 c.p.a. in relazione all’istanza di accesso inviata da Edison Green Gas S.r.l. alla Struttura di Missione ZES in data 29 dicembre 2025, nonché per la condanna di quest’ultima a pronunciarsi sull’istanza medesima, entro il termine che sarà assegnato dall’Ecc.mo TAR e per la nomina del Commissario ad acta, in caso di perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202600744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti relativi al procedimento concluso con l’Autorizzazione Unica per la realizzazione del polo logistico “Vega 69”, nonché parziale esecuzione dell’ordinanza cautelare di ostensione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., il diniego parziale opposto dalla Struttura di Missione ZES alla sua istanza di accesso del 29 dicembre 2025, chiedendo l’ostensione integrale degli atti relativi al procedimento di Autorizzazione Unica rilasciata alla società controinteressata per la realizzazione di un polo logistico su area inclusa nella proprietà della ricorrente. Il TAR aveva già disposto cautelarmente il deposito dell’istanza di autorizzazione unica, dei relativi allegati e del progetto. L’amministrazione ha dato esecuzione solo parziale all’ordinanza, depositando l’istanza, il progetto e 25 allegati su 79, selezionati come pertinenti e rilevanti. La ricorrente ha quindi insistito per l’ostensione degli ulteriori atti della procedura e, in particolare, di specifici elaborati tecnici: planimetrie, documentazione catastale, modello ASI, richiesta di esproprio e riepilogo della pratica SUAP. Ha dedotto la necessità della documentazione per contestare la legittimità del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell’intervento, difendere i propri diritti dominicali e tutelare gli investimenti effettuati per la progettazione di un impianto da realizzare sulla medesima area. L’amministrazione ha opposto esigenze di riservatezza, non specificamente allegate in giudizio dalla società controinteressata.

La decisione

Il TAR ha rilevato che la materia del contendere è cessata in parte, limitatamente alla documentazione già resa ostensibile dall’amministrazione. Per la parte residua, ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente una posizione qualificata della ricorrente e il nesso di strumentalità tra gli atti richiesti e la difesa delle sue posizioni giuridiche nel contenzioso relativo all’intervento progettato. In particolare, la conoscenza degli elaborati progettuali e degli atti che individuano le aree interessate e i contenuti tecnici del progetto è stata ritenuta funzionale alla contestazione della pubblica utilità e alla tutela dei diritti dominicali e degli investimenti della ricorrente. Le generiche ragioni di riservatezza opposte dall’amministrazione sono state ritenute recessive rispetto all’accesso difensivo, anche perché non risultavano adeguatamente allegate dalla società controinteressata. L’amministrazione è stata ordinata di esibire gli atti non ancora ostesi, già elencati in motivazione, entro 20 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. La Struttura di Missione ZES è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori se dovuti, per la fase incidentale; le spese sono state compensate negli altri rapporti processuali.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Disciplina il ricorso contro il diniego o la limitazione dell’accesso ai documenti amministrativi; è stato utilizzato per chiedere l’ostensione della documentazione residua.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Ai richiedenti è consentito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

    Nel bilanciamento con la riservatezza, l’accesso difensivo prevale quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per la cura o la difesa di un interesse giuridico e siano presenti i presupposti generali dell’accesso documentale.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    Richiamato quale disciplina della conferenza di servizi asincrona, tra gli atti del procedimento di Autorizzazione Unica di cui è stata richiesta l’ostensione.

  • art. 14-ter l. 241/1990

    Richiamato quale disciplina della conferenza di servizi tenutasi nel procedimento autorizzatorio, i cui atti sono stati oggetto della richiesta di accesso.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla domanda di accertamento del silenzio-inadempimento sull’istanza di accesso; la decisione concreta è stata definita mediante la declaratoria parziale di cessazione della materia del contendere e l’accoglimento parziale della domanda di ostensione.

  • art. 32 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 117 c.p.a. per la domanda relativa al silenzio-inadempimento.

Massime di principio

  • L’accesso difensivo è legittimato quando il richiedente dimostri una posizione giuridica qualificata e un rapporto di strumentalità tra la documentazione richiesta e la cura o difesa di tale posizione, anche in un giudizio già instaurato o da instaurare.
  • Nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza, la tutela della riservatezza recede rispetto alla necessità di conoscere i documenti per la difesa di un proprio interesse giuridico, purché siano verificati i presupposti generali dell’accesso documentale.
  • Gli atti progettuali e catastali relativi a un intervento dichiarato di pubblica utilità possono essere ostensibili al proprietario dell’area interessata quando la loro conoscenza sia necessaria per contestare la legittimità dell’intervento e tutelare i propri diritti dominicali.
  • Quando l’amministrazione ostende solo una parte dei documenti richiesti nel corso del giudizio, la materia del contendere cessa limitatamente alla documentazione consegnata, mentre il ricorso deve essere accolto per gli atti residui ancora non esibiti, se ne è accertata la necessità difensiva.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoConferenza di serviziIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàTutela del terzoSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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