Sentenza del 10/02/2025 n. 853 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Notificazioni - Iscrizione PEC nei pubblici registri - Inserimento nei pubblici registri dell'indirizzo p.e.c. del destinatario - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società eccepiva l'invalidità delle notifiche delle cartelle di pagamento effettuate mediante PEC inviata da un indirizzo non risultante nei pubblici registri, sostenendo che ciò determinasse incertezza sulla provenienza dell'atto e violazione del diritto di difesa. L'Agenzia ha replicato che la normativa tributaria richiede solo che l'indirizzo del destinatario risulti dall'indice nazionale degli indirizzi PEC e che l'assenza dell'indirizzo del mittente nei pubblici registri non comporta automaticamente nullità, soprattutto se la notificazione ha consentito al destinatario di riconoscere l'origine e di esercitare le proprie difese.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la normativa tributaria (art. 26 d.P.R. 602/1973 e art. 60 d.P.R. 600/1973) non prescriva l'iscrizione nel pubblico registro dell'indirizzo PEC del mittente e che l'applicazione dell'art. 3 della legge 53/1994, che richiede l'iscrizione sia del mittente sia del destinatario, non sia estendibile alle notifiche dell'agente della riscossione. Richiamando pronunce della Corte di cassazione, la Corte ha inoltre affermato che l'assenza del mittente nei registri non inficia automaticamente la notificazione quando il destinatario ha potuto individuare la provenienza e non ha subito pregiudizio concreto al diritto di difesa; la notificazione è quindi valida e comunque sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c. L'appellante è stato condannato al rimborso delle spese del grado, liquidate in euro 1.900,00 oltre oneri.
Norme richiamate
art. 26, d.P.R. n. 602/1973 (notificazioni della cartella di pagamento)
prevede la possibilità di notificazione via PEC all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
La norma richiede l'indicazione dell'indirizzo PEC del destinatario nell'INI-PEC, ma nulla prescrive circa l'iscrizione dell'indirizzo PEC del mittente nei pubblici registri per le notifiche tributarie
art. 60, d.P.R. n. 600/1973 (notificazioni in materia di accertamento)
prevede l'invio dell'atto all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
Analogamente all'art. 26/602, richiede la reperibilità del destinatario sull'INI-PEC ma non impone l'iscrizione del mittente nei pubblici registri per la validità della notifica tributaria
art. 3, comma 1, legge 53/1994
disciplinazione dell'indice degli indirizzi PEC con riferimento a notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per avvocati e procuratori legali
La disposizione richiede l'iscrizione nei pubblici registri sia dell'indirizzo del mittente sia di quello del destinatario, ma si applica alle notificazioni effettuate da avvocati e procuratori per atti civili e amministrativi e non è estensibile alle notifiche dell'agente della riscossione
art. 156 c.p.c.
principio di sanatoria per la notificazione che ha raggiunto lo scopo consentendo al destinatario di esercitare le difese
Se la notificazione ha effettivamente raggiunto il destinatario e lo ha messo in condizione di difendersi, eventuali vizi formali possono essere considerati sanati e l'atto non è annullabile per mera irregolarità formale
Cass. SS.UU., sent. n. 15979/2022
Decisione di principio sulle notifiche via PEC che ha influito sull'orientamento di legittimità in materia, confermando limiti all'estensione della disciplina degli indici dei registri per esigenze diverse da quelle espressamente previste
Cass. Sez. 6, ord. n. 6015/2023 e altre pronunce di legittimità (es. n. 982/2023, 7175/2023, 18684/2023, 19677/2024, 26682/2024, 30842/2024)
Più pronunce della Corte di cassazione hanno stabilito che l'assenza dell'indirizzo PEC del mittente nei pubblici registri non inficia automaticamente la notifica tributaria se la notifica ha comunque consentito al destinatario di conoscere l'origine e il contenuto dell'atto e di esercitare la propria difesa
Massime di principio
- Per le notifiche tributarie via PEC è sufficiente che l'indirizzo del destinatario risulti dall'INI-PEC; l'iscrizione dell'indirizzo del mittente nei pubblici registri non è prescritta dalla normativa tributaria e la sua mancanza non comporta automaticamente nullità
- L'art. 3 della legge 53/1994, che impone l'iscrizione di mittente e destinatario, si applica alle notificazioni di avvocati e procuratori per atti civili e amministrativi e non può essere esteso alle notifiche dell'agente della riscossione
- La notifica via PEC deve essere valutata non solo formalmente ma anche sostanzialmente: se il destinatario ha potuto identificare la provenienza e il contenuto dell'atto e ha esercitato le proprie difese, eventuali vizi formali possono essere considerati sanati ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
- L'onere di provare la validità della notificazione resta in capo al notificante nella dimostrazione degli elementi tecnici (ricevute, buste di trasporto, intestazione dell'atto), ma il contribuente che contesta deve indicare il pregiudizio concreto subito a causa dell'uso di un mittente non registrato
- In caso di dubbio sulla provenienza di una PEC utile a una notificazione, vanno considerati gli elementi tecnici e documentali allegati (intestazione dell'atto, ricevute di presa in carico/accettazione/consegna, dominio di invio) per valutare la riferibilità dell'atto al mittente dichiarato
- Per contestare efficacemente una notifica PEC non registrata, il destinatario deve dimostrare un effettivo pregiudizio al diritto di difesa o la impossibilità di riconoscere la provenienza e l'oggetto dell'atto; mere contestazioni formali senza prova del danno sostanziale sono generalmente insufficienti
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