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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-340/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 novembre 2021. — Bank Sepah contro Overseas Financial Limited e Oaktree Finance Limited. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation. — Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive contro la Repubblica islamica dell’Iran – Regolamento (CE) n. 423/2007 – Congelamento dei fondi di persone, entità od organismi riconosciuti dal Consiglio dell’Unione europea come partecipanti alla proliferazione nucleare – Nozioni di “congelamento di fondi” e di “congelamento di risorse economiche” – Possibilità di applicare una misura conservativa su fondi e risorse economiche congelati – Credito antecedente al congelamento dei beni ed estraneo al programma nucleare e balistico iraniano. — Causa C-340/20

Giurisprudenza europea62020CJ0340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso ampio il regime di congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dai regolamenti UE sulle sanzioni contro l’Iran. Stabilisce che garanzie giudiziarie e sequestri conservativi che creano una prelazione a favore del creditore non possono essere applicati senza previa autorizzazione, anche se i beni restano nel patrimonio del debitore. Inoltre, la provenienza del credito non incide sulla soluzione.

Misure conservative su fondi congelati nell’ambito delle sanzioni UE contro l’Iran: compatibilità di garanzie giudiziarie e sequestri conservativi senza previa autorizzazione

La questione giuridica

Se i regolamenti UE sulle sanzioni contro l’Iran ostino, senza previa autorizzazione dell’autorità nazionale competente, all’applicazione su fondi o risorse economiche congelati di misure conservative prive di effetto attributivo, come una garanzia giudiziaria o un sequestro conservativo; e se rilevi, a tal fine, che il credito sia estraneo al programma nucleare e balistico iraniano e anteriore alla risoluzione 1737 (2006).

Principio di diritto

Le nozioni di "congelamento di fondi" e di "congelamento di risorse economiche" nei regolamenti UE sulle sanzioni contro l’Iran vanno interpretate estensivamente: esse ostano, salvo previa autorizzazione dell’autorità nazionale competente nelle ipotesi derogatorie previste, all’adozione su beni congelati di misure conservative che attribuiscano al creditore un diritto di pagamento preferenziale rispetto agli altri creditori, anche se tali misure non comportano l’uscita dei beni dal patrimonio del debitore. La natura del credito, se estraneo al programma nucleare e balistico iraniano e anteriore alla risoluzione 1737 (2006), è irrilevante.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
  • Risoluzione 1747 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
  • Posizione comune 2007/140/PESC
  • Regolamento (CE) n. 423/2007
  • Regolamento (UE) n. 961/2010
  • Regolamento (UE) n. 267/2012
  • Articolo 1, lettere h) e j), regolamento (CE) n. 423/2007
  • Articolo 7, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 423/2007
  • Articolo 8, regolamento (CE) n. 423/2007
  • Articolo 9, regolamento (CE) n. 423/2007
  • Articolo 10, regolamento (CE) n. 423/2007
  • Articolo 1, lettere h) e i), regolamento (UE) n. 961/2010
  • Articolo 16, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 961/2010
  • Articolo 1, lettere j) e k), regolamento (UE) n. 267/2012
  • Articolo 23, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 267/2012

Misure conservative su beni congelati nell’ambito delle sanzioni UE contro l’Iran

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese relativo all’interpretazione dei regolamenti dell’Unione sulle misure restrittive nei confronti dell’Iran. La questione nasce da una controversia tra Bank Sepah e due creditrici, Overseas Financial Limited e Oaktree Finance Limited, che avevano cercato di interrompere la prescrizione del loro credito mediante misure conservative sui beni della banca sottoposti a congelamento.

Fatti e procedimento principale

La Bank Sepah era stata condannata nel 2007 al pagamento di somme in favore delle due società creditrici. Dopo pagamenti parziali, le creditrici avevano chiesto nel 2011 lo sblocco del saldo residuo ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 423/2007, ma la richiesta era stata respinta. Nel 2016 avevano poi avviato pignoramenti e altre misure esecutive in Francia; la Bank Sepah aveva contestato in particolare gli interessi, sostenendo che il congelamento dei suoi beni avesse impedito il pagamento e sospeso la maturazione degli interessi.

Normativa rilevante

La Corte richiama il quadro sanzionatorio internazionale e dell’Unione relativo al programma nucleare iraniano:

  • risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza dell’ONU;
  • posizione comune 2007/140/PESC;
  • regolamento (CE) n. 423/2007, poi abrogato dal regolamento (UE) n. 961/2010 e successivamente dal regolamento (UE) n. 267/2012.

Per il regolamento n. 423/2007, sono centrali:

  • l’articolo 1, lettera h), che definisce il "congelamento di fondi" come divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi;
  • l’articolo 1, lettera j), che definisce il "congelamento di risorse economiche" come divieto di utilizzo per ottenere fondi, beni o servizi;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, che dispone il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche delle persone e entità elencate;
  • gli articoli 8, 9 e 10, che prevedono deroghe autorizzabili dalle autorità competenti.

Le corrispondenti disposizioni dei regolamenti n. 961/2010 e n. 267/2012 sono sostanzialmente identiche.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:

  • se il regime di congelamento osti all’applicazione, senza previa autorizzazione, di misure conservative prive di effetto traslativo ma idonee a creare un diritto di prelazione o di pagamento prioritario;
  • se rilevi che il credito sia estraneo al programma nucleare/balistico iraniano e anteriore alla risoluzione 1737 (2006).

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva che le definizioni di congelamento sono formulate in termini molto ampi e mirano a limitare al massimo le operazioni sui beni congelati. In particolare, il "congelamento di fondi" impedisce qualsiasi modificazione della destinazione dei fondi, mentre il "congelamento di risorse economiche" vieta il loro utilizzo per ottenere fondi, beni o servizi, includendo anche la costituzione di diritti reali di garanzia.

Secondo la Corte, misure come la garanzia giudiziaria o il sequestro conservativo, pur non comportando l’uscita del bene dal patrimonio del debitore, producono l’effetto di attribuire al creditore un diritto di pagamento prioritario e quindi:

  • modificano la destinazione dei fondi congelati;
  • consentono un uso delle risorse economiche congelate per ottenere un vantaggio economico.

Tali misure rientrano dunque nel divieto di congelamento e non possono essere adottate senza previa autorizzazione dell’autorità nazionale competente, salvo applicazione delle deroghe previste dagli articoli 8-10 del regolamento n. 423/2007.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte ritiene irrilevante la circostanza che il credito sia estraneo al programma nucleare e balistico iraniano e anteriore alla risoluzione 1737 (2006). Le definizioni dei regolamenti non distinguono in base alla causa del credito, ma solo in base agli effetti giuridici della misura. Considerare la natura del credito imporrebbe verifiche caso per caso e aprirebbe spazi di elusione del regime sanzionatorio.

La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza in tema di misure restrittive, secondo cui la rilevanza degli obiettivi perseguiti può giustificare anche effetti negativi significativi per operatori non responsabili della situazione sanzionata.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 423/2007, letto con l’articolo 1, lettere h) e j), nonché le disposizioni equivalenti dei regolamenti n. 961/2010 e n. 267/2012, ostano all’applicazione senza previa autorizzazione di misure conservative che attribuiscano al creditore un diritto di pagamento preferenziale su fondi o risorse economiche congelati, anche se i beni restano nel patrimonio del debitore;
  • la natura del credito, se estranea al programma nucleare e balistico iraniano e anteriore alla risoluzione 1737 (2006), non è rilevante ai fini di tale soluzione.

Principio affermato

Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche colpisce non solo gli atti dispositivi, ma anche le misure conservative che alterano la destinazione economica dei beni congelati o conferiscono al creditore un vantaggio prioritario; la finalità e l’efficacia del regime sanzionatorio impongono un’interpretazione ampia e anti-elusiva delle nozioni rilevanti.

Come è indicizzato

Materiesanzioni economiche e finanziariepolitica estera e di sicurezza comunecongelamento di fondi e risorse economicheesecuzione forzata e misure conservativediritto bancario e recupero crediti

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