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Sentenza

Sentenza n. 1/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento dell’UTG-Prefettura di Prato, fasc. n. K10/994284, notificato in data 04.05.2022, d’inammissibilità dell’istanza ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, presentata dal ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente.

Giustizia amministrativa202200712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per mancanza della residenza legale continuativa decennale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992. La Prefettura aveva dichiarato l’istanza inammissibile perché dalle anagrafi comunali risultava una cancellazione per irreperibilità dal 22 dicembre 2015 al 9 febbraio 2017, con conseguente mancato raggiungimento del requisito della residenza legale decennale. Il ricorrente ha sostenuto che la disposizione richiede una residenza legale almeno decennale, ma non necessariamente ininterrotta; ha dedotto di aver comunque dimostrato, mediante documentazione lavorativa, il domicilio e la continua permanenza in Italia; ha richiamato l’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 223/1989, secondo cui non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti altrove per occupazioni stagionali o per cause di durata limitata; ha contestato, infine, l’effettiva irreperibilità, richiamando una dichiarazione di ospitalità o cessione di fabbricato presentata alla Questura e una documentazione riferita a un periodo di residenza presso il Comune di Montale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Richiamando l’art. 1, comma 2, d.P.R. n. 572/1993 e la propria precedente giurisprudenza, ha affermato che, ai fini della concessione della cittadinanza, è rilevante soltanto la residenza legalmente riscontrabile nei registri anagrafici comunali, risultante dal rispetto degli adempimenti in materia di ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica. Non è sufficiente, quindi, una residenza meramente fattuale, consistente nella stabile permanenza sul territorio nazionale ma priva di corrispondenti risultanze anagrafiche. Nel caso concreto la Prefettura doveva prendere atto del periodo di cancellazione per irreperibilità dal 22 dicembre 2015 al 9 febbraio 2017. La documentazione lavorativa e la dichiarazione di ospitalità non erano idonee a sostituire la necessaria continuità della residenza anagrafica. Anche il documento riferito al Comune di Montale non è stato ritenuto un certificato di residenza, poiché consisteva in un foglio manoscritto privo di intestazione, firma del funzionario, numero di protocollo e data certa; inoltre, si riferiva a circa due mesi e non avrebbe comunque colmato il periodo di irreperibilità di circa quattordici mesi. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992

    allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La disposizione fonda la concessione della cittadinanza sulla residenza legale almeno decennale; il requisito deve essere verificato alla luce delle norme regolamentari in materia di residenza anagrafica.

  • art. 1, comma 2, d.P.R. n. 572/1993

    Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana: a) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica

    Ai fini della cittadinanza è utile soltanto la residenza legale risultante anche dalle iscrizioni anagrafiche comunali; non rileva una residenza esclusivamente fattuale e non supportata da risultanze anagrafiche.

  • art. 3, comma 2, d.P.R. n. 223/1989

    Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il TAR non l’ha ritenuta idonea a superare, nel caso concreto, la risultanza della cancellazione anagrafica per irreperibilità.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992, la residenza legalmente rilevante è quella risultante dai registri anagrafici comunali in conformità agli adempimenti previsti dalla normativa sull’ingresso, il soggiorno e l’iscrizione anagrafica.
  • La mera permanenza di fatto sul territorio nazionale, anche se dimostrata mediante documentazione lavorativa, dichiarazioni di ospitalità o altri elementi indiziari, non sostituisce la residenza anagrafica richiesta per il computo del periodo decennale necessario alla concessione della cittadinanza.
  • La cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità determina una discontinuità rilevante nel periodo di residenza legale utile ai fini dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992, salvo che l’interessato dimostri, secondo modalità idonee, la permanenza di una situazione compatibile con la continuità della residenza anagrafica.
  • Un documento privo di intestazione, firma del funzionario, numero di protocollo e data certa non è idoneo a provare la residenza anagrafica; in ogni caso, una certificazione riferita a un periodo limitato non può colmare una lacuna anagrafica di durata significativamente maggiore.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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