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Sentenza

Sentenza n. 7/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Colle San Magno n. -OMISSIS-, recante l’ordine di demolizione del muro divisorio delimitante la proprietà della ricorrente rispetto alla proprietà dei sigg.ri -OMISSIS-, eretto senza titolo e autorizzazione sismica.

Giustizia amministrativa202500248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un muro divisorio costruito senza titolo edilizio e autorizzazione sismica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con un unico motivo, deducendo vizio di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità. Ha sostenuto che il muro fosse stato edificato sulla proprietà esclusiva dei controinteressati, allo scopo di ampliare il loro piazzale, e non sulla sua proprietà; che il dante causa dei controinteressati avesse dichiarato l'assenza del muro al momento della vendita; e che la mancata denuncia dello sconfinamento non dimostrasse una sua partecipazione all'abuso. Secondo la ricorrente, tali elementi avrebbero superato la presunzione semplice di comproprietà del muro divisorio prevista dagli artt. 880 e 887 c.c. e avrebbero escluso la sua corresponsabilità. I controinteressati hanno invece attribuito alla ricorrente la responsabilità materiale dell'abuso, sostenendo che il muro fosse stato costruito sul suo terreno e avesse funzione di contenimento, funzionale anche alla realizzazione di una rimessa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la corresponsabilizzazione di entrambe le proprietà confinanti nell'ordine di demolizione. Gli elementi istruttori sono stati giudicati rilevanti, univoci e concordanti: il muro aveva oggettivamente la funzione di delimitare fisicamente le due proprietà, era stato realizzato in continuità con un precedente muretto divisorio e svolgeva anche una funzione di stabilizzazione del terreno sottostante; risultava inoltre un tacito accordo sul suo posizionamento sul confine, desunto anche dall'assenza di denunce di sconfinamento per oltre sedici anni. La dichiarazione del precedente proprietario, secondo cui il muro non sarebbe esistito prima della vendita, è stata ritenuta non decisiva e non idonea a dimostrare che l'opera fosse stata realizzata esclusivamente dai controinteressati. Il TAR ha inoltre rilevato una contraddizione nelle deduzioni della ricorrente, che aveva affermato che l'abuso fosse stato costruito "per lo più" sulla particella dei vicini. Richiamando la natura reale e ripristinatoria dell'ordine di demolizione, il Collegio ha affermato che la mancata individuazione del responsabile materiale dell'abuso non impedisce di rivolgere l'ordine al soggetto che abbia una relazione giuridicamente qualificata con il bene, anche se estraneo alla materiale realizzazione dell'opera. La demolizione è infatti imposta non quale sanzione per la responsabilità personale nella commissione dell'abuso, ma in ragione del rapporto materiale con il bene abusivo. Spese di lite compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 880 e 887 c.c.

    La funzione divisoria del muro e il suo posizionamento sul confine costituiscono elementi idonei a fondare la presunzione di comproprietà del muro divisorio e a corroborare la corresponsabilità dei proprietari confinanti nell'abuso.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La disciplina dell'ordine di demolizione è applicata secondo la sua natura reale e ripristinatoria: il provvedimento può essere rivolto al soggetto che abbia una relazione giuridicamente qualificata con il bene abusivo, anche senza prova della sua responsabilità materiale nella realizzazione dell'abuso.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione di un'opera edilizia abusiva ha natura reale e ripristinatoria e può essere rivolto al soggetto che abbia una relazione giuridicamente qualificata con il bene, anche quando non sia individuato come autore materiale dell'abuso e anche se sia estraneo alla sua realizzazione.
  • La mancata individuazione del responsabile materiale dell'abuso edilizio non compromette, di per sé, la legittimità dell'ordine di demolizione, poiché il destinatario è individuato in ragione del rapporto materiale con l'opera e degli effetti ripristinatori del provvedimento, non a titolo di responsabilità personale.
  • Nel valutare la legittimità di un ordine di demolizione relativo a un muro posto tra proprietà confinanti, l'amministrazione può valorizzare congiuntamente la funzione divisoria dell'opera, il suo posizionamento sul confine, la continuità con un preesistente muro divisorio, l'eventuale accordo tra i proprietari e la prolungata assenza di contestazioni sullo sconfinamento.
  • La presunzione di comproprietà del muro divisorio desumibile dagli artt. 880 e 887 c.c., unitamente agli elementi fattuali risultanti dall'istruttoria, può giustificare l'individuazione di entrambe le proprietà confinanti quali destinatarie dell'ordine demolitorio, senza che sia necessaria la prova dell'esclusiva materiale edificazione da parte di ciascuna di esse.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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