Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36766/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di sei cartelle di pagamento ritenute dalla ricorrente mai notificate; la contribuente chiedeva l'annullamento sostenendo che le cartelle erano state inviate ad un indirizzo diverso da quello di residenza anagrafica (Scanno, via Napoli 106) e che la Corte di appello aveva errato nel ritenere valide le notifiche eseguite al domicilio fiscale indicato in una successiva istanza di rateazione (Roma, via Napoli 106). In cassazione la ricorrente denunciava carenze di motivazione della sentenza d'appello, omesso esame di documenti prodotti e errata applicazione dell'art. 143 c.p.c. relativo al rito per irreperibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le cartelle erano state notificate regolarmente presso il domicilio fiscale indicato dalla contribuente (Roma, via Napoli 106), come risultava dalla richiesta di rateizzazione e dalla notifica del piano di rateazione; ha ritenuto che l'estratto di ruolo è impugnabile autonomamente solo se la cartella non è stata notificata e che, qui, non spettava alla Corte di legittimità riesaminare i fatti già valutati congruamente dal giudice di merito. Ha inoltre ritenuto che l'agente incaricato aveva eseguito le ricerche richieste per procedere con il rito degli irreperibili ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; la ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio in favore di Equitalia (euro 6.000,00 più oneri e forfetizzazione).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992

    art. 19, art. 21, art. 36, art. 100

    Art. 19: il giudice ha richiamato l'interpretazione secondo cui l'estratto di ruolo è impugnabile autonomamente solo se la cartella/atto impositivo non è stato notificato; art. 21: termine generale di impugnazione è richiamato; art. 36 e art. 100 rilevano nel contesto della competenza e dell'interesse ad agire dopo la notifica dell'atto impositivo.

  • Codice di procedura civile (c.p.c.)

    art. 132, art. 140, art. 143, art. 115, art. 360

    Art. 132 (motivazione): la Corte ha ritenuto adeguata e non contraddittoria la motivazione della CTR; art. 140/143 (notificazione e rito per irreperibili): la Corte ha richiamato la distinzione fra irreperibilita' relativa e assoluta e l'obbligo di ricerche prima di adottare il rito dell'art. 143; art. 115 (non contestazione): la Corte ha evidenziato che in cassazione chi denuncia violazioni del principio deve indicare e trascrivere gli atti rilevanti; art. 360 (motivi di cassazione) è la norma processuale che disciplina i mezzi di impugnazione.

  • d.P.R. n. 600 del 1973

    art. 58, art. 59, art. 60

    Art. 58: definizione di domicilio fiscale e decorrenza delle variazioni; la Corte ha dato prevalenza alla dichiarazione di domicilio fiscale resa dal contribuente; art. 59: domicilio fiscale stabilito dall'Amministrazione (non applicato nel caso); art. 60: regole sulla notifica degli atti impositivi al domicilio fiscale, richiamate per le notifiche delle cartelle.

  • d.P.R. n. 602 del 1973

    Art. 26 richiama le disposizioni dell'art. 60 del d.P.R. 600/1973 in tema di notificazione delle cartelle di pagamento; la Corte ha applicato tali criteri al rito degli irreperibili.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata in relazione all'eventuale versamento aggiuntivo da parte della ricorrente; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione.

Massime di principio

  • La dichiarazione del domicilio fiscale resa dal contribuente ha efficacia e, se le notifiche sono state eseguite all'indirizzo da lui eletto, esse sono valide anche se diverso dall'indirizzo anagrafico, salvo prova del vizio o della palese falsità della dichiarazione.
  • L'estratto di ruolo può essere impugnato autonomamente solo quando la cartella di pagamento o l'atto impositivo non siano stati notificati; se la cartella è stata notificata, l'impugnazione deve mirare all'atto impositivo o seguire i termini e i modi previsti dal d.lgs. 546/1992.
  • Per procedere con la notifica secondo il rito degli irreperibili (art. 143 c.p.c./art. 60 d.P.R. 600/1973) è necessario che il notificatore abbia effettuato concrete ricerche nel Comune del domicilio fiscale: la relata fa fede sulle attività positive compiute, mentre le attestazioni negative non sono automaticamente coperte da pubblica fede e possono richiedere elementi probatori aggiuntivi.
  • In sede di Cassazione non è consentito riaprire la valutazione del merito (riesame delle prove o nuova valutazione delle risultanze istruttorie) se il giudice di merito ha motivato congruamente la decisione; i motivi di cassazione devono mirare a vizi di diritto o a specifiche carenze della motivazione.
  • Chi deduce violazioni del principio di non contestazione o omissioni probatorie deve documentare con precisione quali atti o deduzioni del resistente non sono stati considerati, indicando le parti di processo e la prova concreta che si ritiene non valutata.
  • L'uso del domicilio eletto dal contribuente e la presenza in atti (es. istanza di rateizzazione) di elementi coerenti (numero di telefono con prefisso locale, notifica del piano di rateazione allo stesso indirizzo) rafforzano la legittimità delle notifiche effettuate presso quell'indirizzo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.