Sentenza del 31/01/2022 n. 2820 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento ai fini ILOR per l'anno 1997; questione principale se lo stabilimento fosse "atto all'uso" entro il termine perentorio del 31/12/1993 e quindi idoneo a beneficiare dell'esenzione decennale prevista dal D.P.R. n.218/1978 (art.101). La CTR aveva ritenuto che i lavori fossero in uno stato iniziale (accertato dalla G.d.F.) e che non fosse dimostrata la piena idoneità dell'impianto alla data del 31/12/1993.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi principali di censura della ricorrente confermando il principio secondo cui l'onere della prova dell'idoneità dello stabilimento all'uso entro il 31/12/1993 grava sul contribuente e che l'espressione "atti all'uso" richiede che lo stabilimento sia effettivamente idoneo a svolgere la produzione per cui è destinato (l'assenza di autorizzazioni amministrative è irrilevante). Tuttavia la Corte ha cassato limitatamente alla determinazione delle sanzioni, rinviando alla CTR per rimodulare le sanzioni amministrative applicando lo ius superveniens più favorevole (D.Lgs. n.158/2015) e ha disposto il rinvio per quella sola questione.
Norme richiamate
D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 101
Prevede l'esenzione decennale dall'ILOR per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati; interpretata come subordinata all'effettiva idoneità dello stabilimento all'uso entro il termine previsto (31/12/1993).
D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 18, comma 2
"l'agevolazione di cui al T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101, e successive modificazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che,..., siano divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993, ancorchè alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni"
Conferma la residuale applicabilità delle agevolazioni purché gli stabilimenti siano divenuti atto all'uso entro il 31/12/1993; il termine è perentorio e non prorogabile se non per legge.
D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, art. 12 (conv. L. 7 aprile 1995, n. 104)
Usa l'espressione "atti all'uso" che la Corte interpreta come richiedente la reale idoneità dello stabilimento a produrre i beni/servizi cui è destinato, non solo l'avvio di lavori o investimenti minimi.
L. 1 marzo 1986, n. 64, art. 17
Aveva prorogato le disposizioni del T.U. fino al 31/12/1993; richiamata per ricostruire il quadro temporale delle agevolazioni.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, artt. 1 e 9
Norme sulle sanzioni amministrative tributarie richiamate in relazione alla possibilità di rimodulazione delle sanzioni.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 15, comma 1
Prevede un trattamento sanzionatorio più favorevole (ius superveniens) applicabile in pendenza di giudizio; la Corte ha disposto l'applicazione di tale disciplina nella rimodulazione delle sanzioni.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62
Richiamato per affermare la non specialità del giudizio di legittimità tributario rispetto alle regole generali di cassazione.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 (richiamo giurisprudenziale)
Usato per delimitare i vizi denunciabili in cassazione (art. 360 c.p.c., n.5) anche nel processo tributario, con conseguente inammissibilità di doglianze generiche di insufficiente motivazione.
Massime di principio
- L'onere di provare i presupposti per fruire di un'agevolazione fiscale grava sul contribuente: è sua responsabilità dimostrare che lo stabilimento era effettivamente "atto all'uso" entro il termine perentorio fissato dalla norma (qui 31/12/1993).
- L'espressione "atto all'uso" deve intendersi come reale idoneità dell'impianto a svolgere la produzione o il servizio per cui è destinato; non è sufficiente aver iniziato lavori o aver effettuato investimenti minimi.
- L'assenza delle autorizzazioni amministrative non impedisce di riconoscere l'idoneità a condizione che lo stabilimento sia comunque concretamente capace di funzionare alla data richiesta.
- Prove indirette come fatture di macchinari o relazioni tecniche che non dimostrano l'effettiva operatività sul sito indicato (es. macchinari depositati altrove) possono non essere sufficienti a dimostrare l'atto all'uso.
- Eccezioni procedurali relative alle sanzioni (es. richiesta di disapplicazione per errore sulla norma) devono essere tempestivamente dedotte nel corso del processo, secondo le regole di rito; non possono essere sollevate tardivamente in appello se non formulate nei termini necessari.
- Se nel corso del giudizio sopravviene una norma più favorevole (ius superveniens) relativa alle sanzioni, questa va applicata in pendenza del processo a condizione che il giudizio non sia già divenuto definitivo.
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