Sentenza n. 9159/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della sentenza del TAR LAZIO sez. III BIS n°1706 del 2024 emessa nel procedimento R.G n°13798/2023 di accoglimento del ricorso per silenzio inadempimento ad oggetto la richiesta di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, di cui è beneficiario il ricorrente; con richiesta di ordinare al MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO la esecuzione del giudicato entro un termine breve, determinando i contenuti del provvedimento amministrativo o la emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione, anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 1706/2024, relativa al silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in Romania
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sez. III bis, n. 1706/2024, che aveva accolto il ricorso contro il silenzio-inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania. È stata chiesta l'adozione del provvedimento entro un termine breve, anche mediante determinazione giudiziale dei contenuti dell'atto o nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio, il Ministero ha depositato il decreto n. 25407 del 3 febbraio 2026, adottato in data anteriore al deposito ma prodotto in giudizio il 5 marzo 2026, con il quale si è pronunciato sull'istanza di riconoscimento, dando esecuzione alla sentenza oggetto dell'ottemperanza. Il Collegio ha quindi ritenuto venuto meno l'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non sussiste più utilità concreta nella decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per l'avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adozione da parte dell'amministrazione del provvedimento dovuto in esecuzione della sentenza determina il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio e comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta adozione dell'atto esecutivo da parte dell'amministrazione può essere verificata mediante il deposito del provvedimento nel giudizio di ottemperanza; quando da tale atto risulta integralmente eseguito il giudicato, non occorre procedere alla nomina di un commissario ad acta né alla sostituzione dell'amministrazione.
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