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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34027/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la condanna per i reati di falso ideologico in cartella clinica (artt. 476, comma 2 e 479 c.p.) e le decisioni relative alla determinazione della pena e ai benefici (art. 133, art. 175 e art. 163 c.p.). In particolare: si è dedotto che l'imputato non aveva avuto tempo/materiale per valutare il tracciato cardiotocografico (rottura del sacco amniotico e fuoriuscita di liquido anomalo prima del suo intervento), che l'annotazione «tracciato non patologico» o «vivo ma non vitale» sarebbe stata una constatazione sommaria e non una falsità dolosa; si è censurata la congruità della motivazione sulla quantificazione della pena e la negazione della non menzione e della sospensione condizionale per motivi di prognosi negativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati: ha confermato la decisione della Corte d'appello di Napoli che aveva condannato i ricorrenti per i due episodi di falso ideologico in cartella clinica, ritenendo adeguatamente motivata l'esistenza di anomalie macroscopiche nel tracciato cardiotocografico e la presenza di elementi oggettivi (colore anomalo del liquido amniotico) tali da consentire la valutazione di coscienza e volontà nel redigere attestazioni false. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la motivazione relativa alla quantificazione della pena (art. 133 c.p.), al diniego della non menzione (art. 175 c.p.) nonostante la concessione della sospensione condizionale (art. 163 c.p.), e al rifiuto del beneficio richiesto per pronostico di recidiva. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e disposta annotazione ove previsto.

Norme richiamate

  • art. 113 cod. pen.

    Richiamato nella ricostruzione storica delle imputazioni come norma sul concorso di persone nel reato; non centrale per la decisione di Cassazione che verteva sui falsi in cartella clinica

  • art. 589 cod. pen.

    Richiamato nella fase istruttoria e nei precedenti gradi (omicidio colposo), ma la Cassazione ha esaminato in questa sede specificamente le contestazioni riguardanti i reati di falso; il riferimento serve a collocare il contesto fattuale (decesso del feto)

  • art. 476, secondo comma, cod. pen.

    Norma relativa al falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che le annotazioni in cartella clinica rientrassero in tale fattispecie e che sussistesse l'elemento doloso

  • art. 479 cod. pen.

    Norma che sanziona il falso ideologico commesso nell'atto pubblico; applicata alle annotazioni cliniche ritenute mendaci per dissimulare lo stato reale del nascituro

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena; la Corte ha valutato e motivato il discostamento dal minimo edittale valorizzando la gravità del dolo e la pluralità degli elementi falsificatori

  • art. 175 cod. pen.

    Norma concernente la non menzione delle condanne nel casellario giudiziale; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della non menzione per esigenze di pubblicità sociale nonostante la concessione di altra misura favorevole

  • art. 163 cod. pen.

    Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte ha confermato la concessione di tale beneficio a un imputato ritenendo compatibile la sua concessione con il rifiuto della non menzione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata in relazione ai limiti di motivazione e all'enunciazione dei motivi in Cassazione; i ricorsi sono stati esposti nei limiti strettamente necessari per la decisione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente nella discussione sui limiti del sindacato di legittimità: la Corte ricorda che la Cassazione non può sostituirsi al giudice del merito per rivalutazioni dei fatti e delle prove

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette una rivalutazione dei fatti in termini sostanziali: le doglianze che propongono una diversa lettura delle prove vengono respinte se il giudice del merito ha motivato in modo logico e congruente
  • Anomalie oggettive nella documentazione clinica (tracciati cardiotocografici macroscopicamente difformi, liquido amniotico di colore anomalo, incongruenze cartella clinica) possono giustificare l'accertamento del dolo nel falso ideologico in ambito sanitario
  • La quantificazione della pena (art. 133 c.p.) richiede motivazione specifica: se il giudice evidenzia intento di dissimulare la realtà e pluralità di falsità, può legittimamente discostarsi dal minimo edittale
  • Sospensione condizionale della pena e non menzione sono benefici distinti con finalità diverse; è compatibile concedere il primo e negare la non menzione per prevalenti esigenze di pubblicità sociale, purché il giudice espliciti le ragioni
  • Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario individuare vizi di diritto o di motivazione (incoerenza, contraddittorietà, insufficienza logica) e non limitarsi a proporre una mera interpretazione alternativa dei fatti
  • Nei casi sanitari, la documentazione clinica assume valore probatorio rilevante: la sua falsificazione, se provata, integra responsabilità penale autonoma anche quando collegata a eventi lesivi o mortali

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