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Sentenza

Sentenza n. 1890/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento - dei provvedimenti del 10 giugno 1026 con i quali lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- ha disposto la revoca dei nulla osta emessi in favore dei lavoratori stranieri -OMISSIS- (pratica n.-OMISSIS-) e -OMISSIS- (pratica n. -OMISSIS-); - del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di riesame in autotutela del 18 giugno 2026; - delle comunicazioni di avvio del procedimento di revoca del 7 maggio 2026 (pratica n.-OMISSIS-) e del 13 aprile 2026 (pratica n. -OMISSIS-); - di tutti gli atti presupposti, ivi compresi i verbali di accertamento redatti dalla Polizia Locale e dai Carabinieri.

Giustizia amministrativa202601522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoche del 10 giugno 2026 dei nulla osta al lavoro subordinato rilasciati a due lavoratori stranieri, nonché comunicazioni di avvio dei procedimenti di revoca e silenzio sull’istanza di riesame in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, legale rappresentante di un’azienda agricola, aveva ottenuto due nulla osta per lavoratori stranieri. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione li ha revocati dopo aver accertato che gli alloggi indicati erano sovraffollati: in un immobile con capienza di sei persone la Polizia Locale ne aveva rilevate quindici; per l’altro alloggio risultava già raggiunto il limite massimo di sei ospiti. Per uno dei lavoratori era stata inoltre contestata la riferibilità della documentazione a un diverso datore di lavoro. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative e l’insufficienza della motivazione, lamentando che non fossero stati messi a disposizione gli esiti degli accertamenti né spiegate le ragioni dell’inidoneità degli alloggi. Con il secondo ha denunciato difetto d’istruttoria e travisamento, sostenendo che le aziende coinvolte collaboravano e condividevano gli alloggi, sicché era irrilevante che il contratto di disponibilità fosse intestato a un soggetto diverso. Con il terzo ha censurato il mancato riesame in autotutela, invocando il principio di leale collaborazione e la documentazione prodotta con l’istanza.

La decisione

Il ricorso è respinto. Il TAR ha ritenuto che, in base all’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, il sopravvenuto accertamento di un elemento ostativo comporti la revoca del nulla osta; la disponibilità di un’idonea sistemazione alloggiativa, comprovata da documentazione idonea, è uno di tali requisiti. Gli accertamenti hanno dimostrato il superamento della capienza degli alloggi e la ricorrente, pur avvisata dell’avvio dei procedimenti, non aveva presentato osservazioni. Il primo motivo è risultato fondato quanto alla violazione dell’obbligo di motivazione e di disponibilità degli atti richiamati, ma tali vizi non hanno comportato annullamento: trattandosi di provvedimenti vincolati, il contenuto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Inoltre, prima delle revoche, una nota dell’8 giugno 2026 aveva informato il difensore che il problema era il superamento della capienza alloggiativa. La documentazione della ricorrente provava abitabilità e capienza massima, ma non smentiva il sovraffollamento rilevato. Il secondo motivo non conduce all’annullamento: la revoca relativa a uno dei lavoratori era plurimotivata e la distinta ragione dell’inidoneità dell’alloggio era sufficiente a sostenerla, secondo il principio di resistenza. Il terzo motivo è respinto perché l’esercizio dell’autotutela è discrezionale e il mancato riesame su istanza dell’interessato non costituisce, di per sé, vizio dell’azione amministrativa. Sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022

    Dunque lo Sportello Unico anche dopo il rilascio del nulla osta può svolgere controlli volti a verificare l’esistenza, completezza e regolarità della documentazione normativamente richiesta e il nulla osta può essere revocato qualora emergano elementi ostativi al suo rilascio.

    Il rilascio del nulla osta non impedisce controlli successivi; se emerge un elemento ostativo, la revoca consegue all’accertamento.

  • art. 22, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998

    Dunque, dal rinvio operato dall’art. 42, comma 2, d.l. n. 73 del 2022 agli “elementi ostativi di cui agli articoli 22 … del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” si desume che la carenza del requisito della “sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero”, da comprovare mediante “idonea documentazione”, costituisce uno degli elementi ostativi al rilascio del nulla osta e, quindi, un elemento che giustifica la revoca del nulla osta, laddove la carenza del requisito stesso sia accertata dopo il rilascio del nulla osta.

    La disponibilità di una sistemazione alloggiativa idonea, comprovata documentalmente, è requisito per il nulla osta; la sua carenza accertata successivamente ne giustifica la revoca.

  • art. 3, comma 1, l. n. 241/1990

    Chiarito ciò, è ben vero che nella motivazione dei provvedimenti impugnati non sono specificate le ragioni della mancanza del requisito dell’idoneità alloggiativa e, quindi, si configura la violazione dall’art. 3, comma 1, legge n. 241 del 1990, che richiede all’Amministrazione di “indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.

    La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione in rapporto alle risultanze istruttorie; l’omissione delle ragioni concrete dell’inidoneità alloggiativa viola tale obbligo.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    Difatti l’art. 3 legge n. 241 del 1990 rientra tra le norme “sulla forma degli atti” e, attesa la natura vincolata degli avversati provvedimenti di revoca, al riscontro della carenza del requisito della “sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero” è conseguita necessariamente la revoca del nulla osta e, quindi, il contenuto dispositivo di tali provvedimenti non avrebbe potuto essere diverso.

    Il vizio di motivazione non comporta annullamento quando l’atto è vincolato e, accertato il difetto del requisito, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 3, comma 3, l. n. 241/1990

    Dunque anche la circostanza che l’Amministrazione con la comunicazione di avvio del procedimento e con i provvedimenti finali non abbia messo a disposizione della ricorrente la documentazione inerente gli accertamenti effettuati sugli immobili in questione configura la violazione di una norma sul procedimento.

    Quando la decisione rinvia a un altro atto amministrativo, quest’ultimo deve essere indicato e reso disponibile insieme alla comunicazione della decisione; l’omissione costituisce violazione procedimentale, ma nel caso concreto non determina annullamento per l’applicazione dell’art. 21-octies.

  • art. 60 c.p.a.

    Preliminarmente, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per definire il giudizio con sentenza ai sensi dall’art. 60 c.p.a..

    Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata quando il Collegio ritenga sussistenti i presupposti previsti dall’art. 60 c.p.a.

Massime di principio

  • Il nulla osta al lavoro rilasciato in assenza di informazioni ostative può essere sottoposto a controlli successivi; quando sia accertata la mancanza di un requisito previsto dalla legge, tra cui l’idoneità della sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero, la revoca consegue in via vincolata.
  • La sistemazione alloggiativa richiesta per il nulla osta deve essere effettivamente idonea rispetto alla capienza dichiarata: la prova dell’abitabilità dell’immobile e della sua capienza massima non dimostra il requisito se gli accertamenti attestano che il numero degli ospiti supera tale capienza.
  • La violazione dell’obbligo di motivazione o di disponibilità degli atti richiamati non comporta l’annullamento di un provvedimento vincolato quando, accertato il presupposto sostanziale, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
  • Quando un provvedimento è fondato su più ragioni autonome, la permanenza di una motivazione legittima e sufficiente a sostenerne il contenuto impedisce l’annullamento, anche se un’altra motivazione è contestata o risulti viziata.
  • Il mancato esercizio dell’autotutela su istanza dell’interessato non costituisce, di per sé, un vizio dell’azione amministrativa, poiché l’esercizio di tale potere rientra nella discrezionalità dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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