Cassazione Penale, Sentenza n. 8397/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per "abnormità" l'ordinanza del GUP che, nel giudizio abbreviato condizionato dall'assunzione della prova della teste Ziri Alketa (residente all'estero), aveva respinto la richiesta di acquisizione delle sue dichiarazioni scritte per mancato consenso del P.M. e aveva altresì rifiutato di procedere alla audizione tramite rogatoria internazionale, ritenendo non perfezionata la notifica/citazione della teste nonostante la difesa avesse depositato una PEC e documentazione attestante l'elezione di domicilio presso un avvocato in Albania e la disponibilità della teste a essere ascoltata tramite rogatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non fosse "abnorme": il GUP ha legittimamente valutato che l'onere della citazione della teste incombeva sulla parte che ha chiesto la prova e, non essendo stata fornita prova sufficiente del perfezionamento della notifica né del rispetto delle forme previste per la rogatoria internazionale (artt. 727 ss. c.p.p. e convenzione Italia-Albania), il Giudice poteva revocare l'ammissione della prova e procedere oltre nel giudizio. La Corte ha inoltre precisato che le pronunce citate dal ricorrente riguardavano fattispecie diverse (teste regolarmente citata ma assente). È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 610, 611 cod. proc. pen.
art. 610 commi 1 e 5; art. 611 comma 1
Ricordo procedurale: il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto in mancanza di richiesta di trattazione orale; la Corte utilizza la regolare celebrazione scritta come contesto procedurale, senza incidere sul merito della decisione del GUP.
artt. 727 ss. cod. proc. pen.
Norme sulla rogatoria internazionale per l'assunzione di prova all'estero; la Corte osserva che le forme previste dalla legge e dalla convenzione bilaterale devono essere rispettate per la validità della citazione/assunzione della prova da parte di un teste residente all'estero.
convenzione Italia-Albania (per rogatorie)
La Corte richiama l'integrazione delle norme sulla rogatoria con la convenzione bilaterale; la mancata invocazione o rispetto di tali procedure può giustificare il rigetto della richiesta di audizione tramite rogatoria.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e alle ammende per il grado di giudizio; applicata per irrogare al ricorrente l'obbligo di versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
giurisprudenza della Corte di Cassazione (sul provvedimento abnorme)
Sez. 3, n. 3010/1996; Sez. 1, n. 2383/1993; Sez. U, n. 11/1997; Sez. U, n. 25957/2009; Sez. U, n. 42603/2023; sentenza n. 17317/2004; sentenza n. 49506/2019
La Corte richiama l'elaborazione giurisprudenziale sulla figura del "provvedimento abnorme", precisando i criteri di ammissibilità: abnormità strutturale o funzionale. Nel caso di specie la decisione del GUP non esce dal sistema processuale e dunque non può essere qualificata come abnorme; eventuali errori di merito sono rimediabili impugnando l'ordinanza istruttoria insieme alla sentenza di primo grado.
Massime di principio
- Se si condiziona un rito alternativo (es. giudizio abbreviato) all'assunzione di prove, la parte che chiede e si avvale di quella prova ha l'onere di provare la regolare citazione e il rispetto delle forme previste, soprattutto per testimoni residenti all'estero.
- Per i testimoni esteri è necessario predisporre tempestivamente la rogatoria secondo gli artt. 727 ss. c.p.p. e le convenzioni internazionali applicabili; la semplice dichiarazione di disponibilità o una PEC al difensore non sempre sostituiscono la forma richiesta.
- Il rimedio del "ricorso per abnormità" è molto limitato: va invocato solo per provvedimenti singolarmente eccedenti e avulsi dall'ordinamento; decisioni contestabili sul piano del merito non costituiscono di norma abnormità.
- Se il giudice revoca una prova per mancato o irrituale perfezionamento della citazione, il difensore dovrebbe conservare e depositare tutte le prove della ricezione (PEC, ricevute, documenti d'identità, sottoscrizioni dell'avvocato che ha eletto domicilio) e valutare l'impugnazione dell'ordinanza insieme alla sentenza di primo grado piuttosto che il ricorso per abnormità in Cassazione.
- In presenza di dubbi sull'istruttoria relativa a prove straniere, è consigliabile chiedere e documentare immediatamente la rogatoria e, se possibile, richiedere al GUP misure interlocutorie idonee a cristallizzare la prova dell'avvenuta comunicazione.
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