Sentenza n. 833/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento a) del provvedimento, senza protocollo, datato 16.3.2021 del Comune di Crispiano, con il quale “… si emette provvedimento definitivo di diniego al rilascio del permesso di costruire richiesto in data 08/03/2018 prot. n. 4453 … pratica edilizia n. 17/2018 relativa a “la costruzione di fabbricati per civile abitazione, locali commerciali e box auto” su un lotto identificato al foglio di mappa 58 part. 415, in via Gramsci, zona omogenea C1 …”; b) di tutti i provvedimenti comunque connessi, pregressi e conseguenti con quello sub a); e per la declaratoria del diritto del ricorrente al rilascio del permesso a costruire cui alla domanda prot.4453/2018 pratica edilizia n.17/2018 del Comune di Crispiano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo del permesso di costruire per la realizzazione di fabbricati residenziali, locali commerciali e box auto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale sostenendo, anzitutto, che sulla domanda di permesso di costruire del 2018 si fosse formato il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 380/2001. Ha inoltre dedotto la conformità del progetto ai certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune, contestando che potessero essergli opposti parametri ulteriori o diversi contenuti nelle NTA del programma di fabbricazione del 1977, relativi alla lunghezza massima dei prospetti, all’aggetto dei balconi e alle distanze dai confini. Ha lamentato la violazione dei principi di buona fede, affidamento e collaborazione, rilevando la tardiva pubblicazione delle NTA sul sito comunale e l’insufficienza delle informazioni contenute nei certificati. Ha contestato, inoltre, l’applicazione della distanza minima di 7,5 metri dai confini, invocando il principio civilistico della prevenzione; la determinazione della superficie coperta complessiva, sostenendo che gli edifici dovessero essere considerati separatamente; la qualificazione dei diversi fabbricati come un unico blocco; e il limite relativo all’aggetto dei balconi, ritenuto non coerente con le moderne tecniche costruttive. Nel corso del procedimento il progetto originario era stato sostanzialmente innovato mediante nuovi elaborati presentati nel febbraio 2021, cui erano seguiti il preavviso di rigetto e il diniego definitivo.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha escluso la formazione del silenzio-assenso sulla domanda del 2018, rilevando che il progetto era stato sostanzialmente innovato con nuovi elaborati presentati nel 2021 e che il Comune aveva quindi definito tempestivamente il nuovo procedimento mediante preavviso di rigetto e diniego nel rispetto dei termini dell’art. 20 del d.P.R. 380/2001. Ha ritenuto che i certificati di destinazione urbanistica avessero natura meramente dichiarativa e non potessero sostituire le prescrizioni urbanistiche del programma di fabbricazione e delle relative NTA, che costituiscono il parametro direttamente conformativo dello ius aedificandi. Ha confermato la rilevanza vincolante del limite all’aggetto dei balconi fino all’eventuale revisione dello strumento urbanistico. Ha inoltre affermato che il principio civilistico della prevenzione è derogabile dalla disciplina urbanistica locale e non opera quando lo strumento urbanistico impone una specifica distanza minima delle costruzioni dai confini; pertanto, la prescrizione della distanza di 7,5 metri era legittimamente opponibile al ricorrente. Tali difformità sono state ritenute assorbenti e idonee, da sole, a giustificare il diniego, sicché il giudice non ha esaminato le censure relative agli ulteriori parametri edilizi. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 380/2001
Il silenzio-assenso sul permesso di costruire non si forma sulla domanda originaria quando il progetto venga sostanzialmente innovato mediante successivi elaborati; il nuovo procedimento decorre dalla successiva istanza e il diniego adottato entro i relativi termini è tempestivo.
NTA del programma di fabbricazione approvato con DPGR n. 975/1977
Le prescrizioni urbanistiche dello strumento vigente, tra cui la distanza minima dai confini e il limite all’aggetto dei balconi, conformano direttamente lo ius aedificandi e sono vincolanti fino a eventuale revisione.
principio civilistico della prevenzione
Il principio della prevenzione non opera quando la disciplina urbanistica locale impone una specifica distanza minima delle costruzioni dai confini.
Massime di principio
- Il silenzio-assenso sul permesso di costruire non può essere invocato con riferimento a un progetto originario quando il privato abbia successivamente presentato elaborati sostanzialmente innovativi: in tal caso, la valutazione amministrativa e il termine procedimentale si riferiscono al progetto modificato.
- I certificati di destinazione urbanistica hanno natura meramente dichiarativa e non sostituiscono le prescrizioni conformative contenute nello strumento urbanistico vigente; ai fini del rilascio del permesso di costruire, il parametro decisivo è costituito dalle norme urbanistiche applicabili.
- Le prescrizioni dello strumento urbanistico relative a distanze dai confini e caratteristiche edilizie, come i limiti agli aggetti, hanno carattere vincolante finché non siano modificate dal competente pianificatore, anche se ritenute non adeguate alle tecniche costruttive contemporanee.
- Il principio civilistico della prevenzione, secondo cui il primo costruttore può determinare le distanze delle costruzioni vicine, è derogato dalla disciplina urbanistica locale quando questa imponga una specifica distanza minima delle costruzioni dai confini.
- Quando anche una sola difformità urbanistico-edilizia, autonomamente considerata, è sufficiente a giustificare il diniego del permesso di costruire, il giudice può ritenere assorbite le ulteriori censure relative ad altri motivi ostativi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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