Sentenza del 02/12/2021 n. 38038 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha notificato un avviso di accertamento relativo all'IRES, sanzioni e accessori per il periodo d'imposta 11.10.2005-30.6.2006, disconoscendo la deducibilità di oneri finanziari per Euro 946.566 imputati a un'operazione di stock lending agreement. L'Amministrazione ha ritenuto che l'operazione fosse solo apparente: priva di reale alea economica e posta in essere essenzialmente per conseguire un indebito vantaggio fiscale (deducibilità di costi), attesa l'assenza di trasferimento effettivo di somme, la mancanza di esercizio dei diritti patrimoniali e la prevalente potestà della controparte ceca nel determinare il risultato economico.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Milano ha rigettato il ricorso della società; la Commissione regionale per la Lombardia ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che il contratto non fosse aleatorio e che lo scopo della società fosse il vantaggio fiscale; la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla Delta uno holding Srl, dichiarando infondati o inammissibili i motivi relativi alla presunta motivazione apparente e alla mancata valutazione della contraddittorietà dell'avviso, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e dei contributi dovuti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 36, comma 2
richiamata dalla ricorrente in relazione ai vizi di motivazione dell'atto impositivo; la Corte osserva che la CTR ha fornito una motivazione sintetica ma comprensibile e non viziata dall'assenza di motivazione prevista dal TUIR
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
invocato dalla ricorrente per denunciare mancata contraddittorietà nell'accertamento; la Corte ha ritenuto che l'avviso sia stato esaminato dalla CTR e che le critiche generiche non fossero sufficienti a rimettere in discussione la decisione
L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente)
richiamato per questioni di diritto di difesa e contraddittorio; la Corte ha ritenuto soddisfatti gli obblighi di motivazione e contraddittorio dalla CTR
L. n. 241 del 1990, art. 3
invocato dalla ricorrente sul principio di buona amministrazione e motivazione degli atti; la Corte ha ritenuto che non sussistesse una motivazione inesistente dell'atto giudicato
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
norma richiamata in relazione al contributo unificato dovuto; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte della ricorrente
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
norma di legittimità utilizzata per inquadrare i motivi di cassazione (violazione di legge e motivazione); la Corte ha valutato che i motivi erano infondati o inammissibili
Massime di principio
- Sostanza economica prevale sulla forma: se un'operazione è strutturata in modo da non comportare rischi reali e mira essenzialmente a un vantaggio fiscale, l'Amministrazione e i giudici possono disconoscere la deducibilità dei costi e ritenere inefficace la causa dell'operazione.
- Stock lending e contratti atipici: il prestito di titoli (stock lending) è un contratto atipico la cui liceità dipende dalla meritevolezza della causa; deve esistere una alea e una motivazione economica reale e non meramente fiscale.
- Onere probatorio del contribuente in appello e in cassazione: contestazioni generiche o riproposizioni di censure senza argomentazioni analitiche non sono sufficienti; il contribuente deve indicare chiaramente quale sia la causa lecita dell'operazione e dimostrare l'aleatorietà e il rischio economico esistenti.
- Motivazione giudiziale: il giudice d'appello può motivare in modo sintetico purché le ragioni della decisione siano comprensibili e consentano di risalire alla logica del giudizio; non ogni motivazione sintetica è nulla se risulta chiara e sufficiente.
- Rischio di qualificazione come abuso del diritto: operazioni predisposte prevalentemente per ottenere un vantaggio fiscale possono essere qualificate come abuso del diritto o private della causa lecita richiesta per la validità del negozio, con conseguente disconoscimento degli effetti fiscali invocati.
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