Sentenza n. 1983/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera della Giunta Comunale di Gela n. 76/2026, delibera n. 80/2026 di approvazione dello schema di accordo di comando e determinazione sindacale n. 41/2026 di nomina del Comandante della Polizia Municipale
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune di Gela ha deciso di coprire il posto di Comandante della Polizia Municipale mediante comando di un dipendente dell’Ente Parco Nord Milano, ha approvato il relativo accordo e ha conferito al medesimo soggetto l’incarico di Comandante. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione del principio di legalità, della gerarchia delle fonti e delle disposizioni del CCNL Funzioni Locali, nonché del regolamento comunale sugli incarichi di elevata qualificazione, che imponeva un avviso pubblico interno, una valutazione comparativa dei curricula e un colloquio motivazionale. Ha sostenuto che l’Amministrazione non potesse derogare unilateralmente a tali regole. In secondo luogo, ha contestato l’inapplicabilità dell’art. 109, comma 2, TUEL e l’irrilevanza della dipendenza funzionale del Comandante dal Sindaco ai fini delle modalità di selezione e conferimento dell’incarico. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria e mutamento di indirizzo non motivato, nonché violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza. Ha lamentato l’omessa valutazione prioritaria delle professionalità interne e l’assenza di adeguata istruttoria sulle ragioni del ricorso al comando. Ha infine contestato la sussistenza dei presupposti del comando, poiché l’Ente Parco Nord Milano non avrebbe avuto un Corpo di Polizia Municipale e il soggetto comandato non sarebbe appartenuto ai relativi ruoli, deducendo anche l’illegittimità autonoma della nomina e l’illegittimità derivata degli atti conseguenti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso e ha affermato la propria giurisdizione sulla domanda di annullamento della delibera n. 76/2026, qualificata come atto di macro-organizzazione, perché incidente sulle linee fondamentali dell’organizzazione dell’ufficio e sulle modalità di conferimento dell’incarico. Ha rilevato che, pur avendo natura tendenzialmente micro-organizzativa gli atti successivi di approvazione dell’accordo di comando e di nomina, la contestazione investiva direttamente l’esercizio del potere amministrativo espresso nell’atto di macro-organizzazione presupposto; pertanto, la domanda complessiva non poteva essere devoluta al giudice ordinario mediante mera disapplicazione degli atti presupposti. Nel merito, il Collegio ha ritenuto assorbenti i primi due motivi. Il regolamento comunale sugli incarichi di elevata qualificazione prevedeva un avviso rivolto al personale dell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, una procedura documentata di valutazione comparativa basata sui curricula e sul colloquio motivazionale e una congrua motivazione della scelta. Nessuno di tali passaggi era stato rispettato. Il Comune poteva astrattamente ricorrere al comando, se ne ricorrevano i presupposti, ma tale scelta non consentiva di derogare alle regole regolamentari relative all’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico. Neppure la dipendenza funzionale del Comandante dal Sindaco e la necessità di una determinazione sindacale potevano giustificare la deroga alle modalità comparative di selezione. La delibera n. 76/2026 è stata quindi annullata per violazione del regolamento comunale e delle regole procedimentali applicabili; l’annullamento ha travolto, per illegittimità derivata, la delibera n. 80/2026 e la determinazione sindacale n. 41/2026. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00 per spese di lite, oltre oneri di legge e rifusione del contributo unificato; le spese nei confronti del controinteressato non costituito sono state dichiarate non ripetibili. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per gli eventuali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 63 d.lgs. 165/2001
“sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ... tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro ... ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”
La disposizione attribuisce in via generale al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzati, ma non esclude la giurisdizione amministrativa sulle controversie che investono direttamente atti autoritativi di macro-organizzazione.
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
Le determinazioni concernenti l’organizzazione e la direzione del lavoro sono normalmente assunte dalla pubblica amministrazione con i poteri del privato datore di lavoro, salvo gli atti di macro-organizzazione adottati nell’esercizio di poteri pubblicistici.
art. 109 d.lgs. 267/2000
È stato richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali; il TAR ha ritenuto assorbenti le censure sulla violazione del regolamento comunale, senza decidere autonomamente tutti i profili relativi alla sua applicabilità.
art. 3, commi 2 e 4, legge regionale Sicilia n. 17/1990
La dipendenza funzionale del Comandante della Polizia Municipale dal Sindaco e dall’Assessore competente giustifica il conferimento mediante determinazione sindacale, ma non consente di derogare alle modalità comparative previste per l’individuazione del titolare dell’incarico.
artt. 15 e ss. CCNL Funzioni Locali 2022-2024
Il regolamento comunale è stato adottato in attuazione della disciplina collettiva sugli incarichi di elevata qualificazione; la sentenza ne ha riconosciuto la vincolatività per l’Amministrazione fino a eventuale modifica secondo le forme proprie.
artt. 16 e ss. CCNL Funzioni Locali 2019-2021
Costituiscono la precedente disciplina collettiva attuata dal regolamento comunale sugli incarichi di elevata qualificazione.
art. 56 d.P.R. 3/1957
È stato richiamato dal Comune quale base normativa dell’istituto del comando; la sentenza non ha escluso in astratto il ricorso al comando, ma ha negato che esso consenta di derogare alle regole comunali di selezione dell’incaricato.
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità e buon andamento è stato invocato dal ricorrente in connessione con l’elusione delle procedure comparative; il ricorso è stato accolto sulla base assorbente della violazione delle regole regolamentari.
Massime di principio
- Le controversie che contestano direttamente un atto di macro-organizzazione con cui una pubblica amministrazione definisce le modalità di copertura di un ufficio e di conferimento del relativo incarico rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, anche quando siano impugnati congiuntamente atti successivi di micro-organizzazione o di gestione del rapporto di lavoro.
- Il potere di disapplicazione attribuito al giudice ordinario nelle controversie di lavoro pubblico non opera quando la contestazione investe direttamente l’esercizio del potere pubblicistico espresso nell’atto di macro-organizzazione presupposto; in tal caso è necessaria l’impugnazione dell’atto davanti al giudice amministrativo.
- L’Amministrazione che si sia dotata di un regolamento vincolante per il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione deve rispettarne le procedure, comprese la pubblicazione dell’avviso, la valutazione comparativa dei candidati e la motivazione della scelta, fino a quando il regolamento non sia validamente modificato o abrogato.
- La possibilità di ricorrere all’istituto del comando per soddisfare esigenze di personale non autorizza l’Amministrazione a derogare alle regole interne che disciplinano l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico di elevata qualificazione.
- La dipendenza funzionale del Comandante della Polizia Municipale dal Sindaco e la conseguente necessità di una nomina mediante determinazione sindacale riguardano l’organo competente al conferimento, ma non eliminano l’obbligo di rispettare le procedure comparative previste dalla disciplina regolamentare per la scelta del titolare dell’incarico.
- L’annullamento dell’atto di macro-organizzazione presupposto determina l’illegittimità derivata degli atti successivi di approvazione dell’accordo di comando e di conferimento dell’incarico, quando questi siano adottati in attuazione necessaria della scelta organizzativa annullata.
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