Cassazione Penale, Sentenza n. 37208/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Contena era stato condannato con sentenza del GUP di Perugia del 15/05/2010 (irrevocabile 31/10/2010) alla pena di 4 anni per il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione), ma in seguito a giudizio di revisione veniva definitivamente assolto per insussistenza del fatto. Chiese la riparazione per errore giudiziario ai sensi dell'art. 643 c.p.p.; la Corte d'Appello di Firenze rigettò la domanda ritenendo sussistente una colpa grave a carico dell'istante (sopralluoghi, ruolo nella scelta degli obiettivi, rapporti con altri indagati, dichiarazioni processuali e acquiescenza alla sentenza) che avrebbe ostato al riconoscimento dell'indennizzo. Contena ricorse in Cassazione denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'Appello aveva applicato erroneamente il concetto di "colpa grave" e che, trattandosi di riparazione per errore giudiziario, la colpa grave è rilevante solo se abbia "dato causa" all'errore giudiziario, non quando si sia limitata a concorrervi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento alla Corte d'Appello di Firenze per nuovo esame. La Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale ha confuso i diversi profili tra riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) e riparazione per errore giudiziario (art. 643 c.p.p.) e non ha adeguatamente motivato la sussistenza di una colpa grave che avesse effettivamente "dato causa" all'errore giudiziario. In sostanza la decisione di merito ha indicato comportamenti colposi ma non ha spiegato il nesso causale necessario a escludere il diritto alla riparazione in base ai criteri più stringenti dell'art. 643 c.p.p.
Norme richiamate
art. 643 cod. proc. pen.
colpa grave che abbia dato causa all'errore giudiziario
La colpa grave impeditiva della riparazione per errore giudiziario deve aver effettivamente "dato causa" all'errore; è richiesto un nesso causale diretto e determinante fra il comportamento dell'istante e l'errore giudiziario.
art. 314 cod. proc. pen.
"dato causa" o "concorso a dare causa"
Per la riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) è sufficiente che la colpa grave abbia "dato causa" o anche solo "concorso a dare causa" alla restrizione subita; il requisito causale è quindi più ampio rispetto a quello previsto dall'art. 643 c.p.p.
art. 416 cod. pen.
Norma sostanziale che regola il reato di associazione per delinquere, contestato originariamente al ricorrente e poi escluso in sede di revisione.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 48321 del 17/05/2016)
"la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, a differenza di quanto previsto per la riparazione per l'ingiusta detenzione dall'art. 314 cod. proc. pen., deve aver dato causa all'errore giudiziario e non semplicemente concorso alla verificazione dello stesso"
Principio consolidato secondo cui, nella riparazione per errore giudiziario, è richiesto che la colpa grave abbia costituito la causa dell'errore e non solo una delle cause concorrenti.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 9213 del 04/02/2010)
"La colpa grave è ostativa al diritto alla riparazione dell'errore giudiziario quando abbia dato causa all'errore medesimo e non anche quando si sia limitata ad essere una delle cause concorrenti"
Ulteriore conferma del criterio della causalità stringente richiesto per escludere l'indennizzo in caso di errore giudiziario.
Massime di principio
- Distinguere sempre se la domanda è per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) o per errore giudiziario (art. 643 c.p.p.): i requisiti della colpa grave sono più stringenti per l'errore giudiziario.
- Per escludere l'indennizzo in caso di riparazione per errore giudiziario è necessario che la colpa grave del richiedente abbia effettivamente "dato causa" all'errore giudiziario; non è sufficiente dimostrare che la condotta abbia soltanto contribuito o concorso alla formazione dell'errore.
- Il giudice della riparazione, una volta accertato l'errore giudiziario, ha l'onere motivazionale di individuare con precisione i comportamenti contestati al richiedente e di spiegare il nesso causale tra tali comportamenti e l'errore (quando ritenga di escludere l'indennizzo).
- Comportamenti anteriori al fermo/arresto o dichiarazioni processuali non sono automaticamente ostativi: bisogna valutare se e come abbiano inciso sulla formazione dell'errore giudiziario.
- La semplice appartenenza o contiguità a soggetti ritenuti colpevoli non basta a dimostrare la colpa grave che "dia causa" all'errore; serve prova del contributo causale determinante della condotta del ricorrente.
- In caso di decisione negativa del giudice di merito per mancanza di dimostrazione della causa, è corretto il rinvio per nuovo esame affinché il giudice motivi specificamente sul nesso causale richiesto dall'art. 643 c.p.p.
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