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Sentenza

Sentenza n. 1882/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di accesso al contratto di locazione con patto di futura vendita dell'alloggio ERP; l'istanza era stata riferita soltanto a tale contratto e non al provvedimento di assegnazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (occupante ERP)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, che risiede da tempo nell'alloggio ERP già assegnato al coniuge e attribuitole in via esclusiva dal giudice della separazione, ha chiesto al Comune l'ostensione del contratto di locazione con patto di futura vendita stipulato con la controinteressata il 9 dicembre 2025. Ha dedotto il silenzio dell'amministrazione e la strumentalità della documentazione alla tutela della propria posizione giuridica, anche in relazione alla precedente domanda di acquisto dell'alloggio e al giudizio concernente l'assegnazione e il contratto. Nel ricorso ex art. 116 c.p.a. ha chiesto anche l'accesso al presupposto provvedimento di assegnazione, sebbene tale documento non fosse stato indicato nell'istanza amministrativa. Il Comune si è costituito tardivamente; la controinteressata ha chiesto il rigetto sostenendo la carenza di interesse della ricorrente.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato inutilizzabile la memoria del Comune perché depositata oltre i termini, dimidiati nei giudizi in materia di accesso ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a. Ha ritenuto sussistente, per l'accesso al contratto di locazione con patto di futura vendita, un interesse giuridicamente rilevante e un rapporto di strumentalità con la documentazione richiesta. Tale nesso deve essere valutato in senso ampio: l'accesso è funzionale alla cura o difesa di una posizione giuridica e non richiede che il documento costituisca prova diretta della lesione, né che sia già stata esercitata un'azione giudiziale. L'amministrazione e il giudice dell'accesso non devono valutare preventivamente l'ammissibilità, rilevanza o decisività del documento nell'eventuale giudizio di merito, salvo l'assoluta mancanza di collegamento o l'uso pretestuoso dell'accesso. La domanda è stata invece respinta limitatamente al provvedimento di assegnazione, perché tale documento non era compreso nell'istanza amministrativa. Il Comune è stato condannato a consegnare, entro trenta giorni, copia del contratto richiesto; spese a suo carico per euro 1.000,00 oltre oneri e rimborso del contributo unificato, mentre le spese tra le parti private sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il giudizio avverso il silenzio o il diniego sull'accesso ai documenti amministrativi; il ricorso è stato accolto quanto al contratto richiesto nell'istanza amministrativa.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Prevede i termini per il deposito delle memorie; la memoria del Comune, depositata tardivamente, è stata dichiarata inutilizzabile.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Prevede la dimidiazione dei termini processuali nei giudizi in materia di accesso.

  • l. 241/1990

    Richiede, per l'accesso documentale, un interesse giuridicamente rilevante e un rapporto di strumentalità tra tale interesse e i documenti richiesti; l'accesso può essere esercitato anche per finalità difensive stragiudiziali o prima dell'instaurazione di un giudizio.

  • art. 6, comma 2, l. 392/1978

    È richiamato dalla ricorrente quale fondamento della successione nel rapporto di godimento dell'alloggio dopo la separazione dal coniuge assegnatario; la sentenza sull'accesso non definisce nel merito tale questione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accesso documentale è sufficiente un interesse giuridicamente rilevante e differenziato, non necessariamente coincidente con un diritto soggettivo o con un interesse legittimo, purché non si riduca all'interesse generico di ogni cittadino al buon andamento dell'amministrazione.
  • Il rapporto di strumentalità tra l'interesse del richiedente e il documento deve essere inteso in senso ampio: il documento deve essere genericamente utile alla cura o alla difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, senza dover costituire prova diretta della lesione.
  • L'accesso difensivo può essere esercitato anche prima e indipendentemente dall'effettiva instaurazione di un giudizio e può essere funzionale a forme di tutela giudiziale o stragiudiziale.
  • Nel giudizio sull'accesso, l'amministrazione detentrice e il giudice amministrativo non possono effettuare ex ante una valutazione sulla fondatezza, ammissibilità, influenza o decisività del documento nell'eventuale giudizio principale, salvo l'assoluta mancanza di collegamento con l'esigenza difensiva o l'uso pretestuoso dell'accesso.
  • Il giudizio di accesso non può estendersi a documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'istanza amministrativa: se il ricorrente chiede in giudizio l'ostensione di un atto non compreso nella richiesta originaria, la domanda relativa a tale atto deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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