Cassazione Civile, Ordinanza n. 30950/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2015 e 2016 contestando alla società maggior reddito d'impresa, tra l'altro per costi ritenuti non inerenti e compensi corrisposti senza le prescritte trattenute fiscali. La società aveva impugnato parte dei recuperi con ricorso notificato via PEC all'Ufficio; il ricorso era stato redatto e sottoscritto in forma cartacea dal difensore, poi scansionato e trasmesso come allegato alla PEC, e successivamente depositato telematicamente nel fascicolo del giudizio. In appello l'Agenzia aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione delle regole del processo tributario telematico, sostenendo che l'atto notificato non fosse un documento informatico nativo digitale, ma una mera scansione priva di firma digitale. La CTR aveva accolto tale eccezione e dichiarato inammissibile il ricorso originario. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 16-bis, comma 3, d.lgs. 546/1992, assumendo che il ricorso notificato non fosse un atto processuale perché precedente all'instaurazione del giudizio e dunque non soggetto all'obbligo di firma digitale; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che, anche a voler ravvisare un vizio della sottoscrizione o della forma telematica, esso sarebbe stato sanato dal raggiungimento dello scopo, poiché l'atto aveva comunque instaurato il contraddittorio e consentito alla controparte di difendersi nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il ricorso introduttivo è un atto processuale e che, nel processo tributario telematico, il ricorso notificato deve rispettare le forme telematiche previste dalla disciplina primaria e tecnica. Ha però accolto il secondo motivo, qualificando il vizio come nullità e non come inesistenza: il ricorso cartaceo scansionato e notificato via PEC, pur formato in violazione dell'art. 16-bis, comma 3, d.lgs. 546/1992, non è privo degli elementi essenziali dell'atto e può essere sanato per raggiungimento dello scopo. Poiché l'Agenzia si era regolarmente costituita e aveva svolto difese nel merito, il contraddittorio risultava effettivamente instaurato e la nullità doveva considerarsi sanata. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito perché esamini la controversia nel merito, ferma la validità sanante del contraddittorio già instaurato.
Norme richiamate
art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"Le parti, i consulenti e gli organi tecnici [...] notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche"
La norma primaria, integrata dalle regole tecniche richiamate, impone per il ricorso introduttivo del giudizio tributario il rispetto delle modalità telematiche; la violazione delle stesse non rende l'atto inesistente, ma determina un vizio formale suscettibile di sanatoria quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.
art. 18, comma 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato per confermare che il ricorso è oggetto di disciplina come atto processuale già nella fase introduttiva del giudizio tributario.
art. 16, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
Ha introdotto il regime dell'uso esclusivo delle modalità telematiche per gli atti processuali nel processo tributario a decorrere dal 1° luglio 2019.
art. 16, comma 5, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
Individua il momento di applicazione del regime telematico esclusivo ai giudizi instaurati con ricorso notificato dal 1° luglio 2019.
art. 16, comma 2, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
È richiamato come norma di interpretazione autentica che, per il periodo precedente, ammetteva il doppio binario cartaceo/telematico.
art. 2, comma 1, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163
Viene valorizzato per distinguere gli atti e provvedimenti del processo, che possono essere formati come documenti informatici sottoscritti digitalmente, dai documenti allegati, che seguono una disciplina diversa.
art. 10, comma 1, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163
La costituzione in giudizio avviene mediante deposito telematico del ricorso, della nota di iscrizione a ruolo e degli atti e documenti allegati tramite S.I.Gi.T.
art. 12, comma 1, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163
Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo vengono acquisiti dalla segreteria e trasformati in copia informatica, a conferma della distinzione tra documento nativo digitale e mera scansione.
art. 10, comma 1, D.M. 4 agosto 2015
È richiamato per ribadire che il ricorso e gli atti processuali devono essere nativi digitali e sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale; la copia per immagine di documento analogico non è ammessa per gli atti processuali.
art. 156 c.p.c.
È applicato nel senso che il vizio formale dell'atto, se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e il contraddittorio si è effettivamente instaurato, è sanato.
art. 2702 c.c.
È richiamato nel ragionamento della sentenza impugnata; la Cassazione non ne fa il fulcro della decisione, ma ricorda che la questione della firma attiene alla riferibilità dell'atto e alla sua efficacia probatoria.
Massime di principio
- Nel processo tributario telematico il ricorso introduttivo è un vero atto processuale e, per i giudizi soggetti al regime esclusivo telematico, deve essere formato e sottoscritto secondo le regole tecniche previste dalla legge e dai decreti attuativi.
- La trasmissione via PEC di un ricorso cartaceo scansionato, privo di firma digitale, integra una violazione delle forme del processo tributario telematico, ma non comporta di per sé l'inesistenza dell'atto.
- Il vizio derivante dalla mancata formazione nativa digitale del ricorso si qualifica come nullità, non come inesistenza, quando l'atto sia comunque riconoscibile, proveniente dal difensore munito di procura e idoneo a veicolare una domanda giudiziale intelligibile.
- La nullità dell'atto introduttivo è sanata per raggiungimento dello scopo quando il destinatario si costituisce e svolge difese nel merito, così dimostrando che il contraddittorio si è effettivamente instaurato.
- Nel processo tributario le norme primarie che impongono il deposito e la notificazione telematica devono essere lette congiuntamente alle regole tecniche: queste ultime fanno corpo con la disciplina sostanziale dell'atto processuale e ne condizionano la regolarità, ma la sanzione è normalmente quella della nullità sanabile, non dell'atto inesistente.
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