Cassazione Penale, Sentenza n. 20062/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vinci ha chiesto la maggiore detrazione di pena a titolo di "liberazione anticipata speciale" (ai sensi del d.l. 23/12/2013, n.146, conv. L. 21/02/2014, n.10) per il periodo 4/11/2011-3/5/2015. Il Magistrato di sorveglianza di Pisa aveva già dichiarato inammissibile analoga istanza per formazione del giudicato; il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo ritenendo inoltre che, anche sciogliendo il cumulo, l'interessato era in espiazione di pena per rapina aggravata, reato ricompreso nell'art. 4-bis ord. pen., e pertanto escluso dal beneficio. In cassazione la difesa ha censurato la motivazione sostenendo che l'art. 4-bis sarebbe ostativo solo se connesso a criminalità organizzata e ha contestato la valutazione del casellario/cumulo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente applicato l'art. 4 del d.l. 23/12/2013 n.146 (conv. L. 21/02/2014 n.10) nel testo risultante dalla conversione, escludendo il beneficio per i condannati per reati di cui all'art. 4-bis ord. pen., e che le censure difensive fossero generiche e non avessero efficacemente contestato la formazione del giudicato. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 69-bis ord. pen.
norma richiamata sul reclamo avanti il Tribunale di sorveglianza; utilizzata come presidio procedurale per la rimessione del provvedimento impugnato
d.l. 23 dicembre 2013, n.146, conv. L. 21 febbraio 2014, n.10 (art. 4)
disciplina della "liberazione anticipata speciale"; la Corte ha ritenuto applicabile la versione risultante dalla conversione secondo cui il beneficio è escluso per i condannati per i reati dell'art.4-bis ord. pen.
art. 4-bis ord. pen.
elenco di reati ostativi alla concessione della liberazione anticipata speciale; la Corte ha interpretato la norma nel senso dell'esclusione del beneficio anche se il condannato collabora o si trovi in situazione equivalente, senza richiedere un collegamento con criminalità organizzata per renderlo ostativo
Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000
richiamata come principio di riferimento per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- La "liberazione anticipata speciale" disciplinata dal d.l. 23/12/2013 n.146 (conv. L. 21/02/2014 n.10) è incompatibile con la condanna per reati ricompresi nell'art. 4-bis ord. pen.: chi è stato condannato per tali reati è escluso dal beneficio anche se collabora con la giustizia o versa in situazione equivalente.
- Se una identica istanza è già stata presentata e decisa, si forma il giudicato che rende inammissibile una nuova richiesta sulle stesse cause e per lo stesso periodo; il difensore deve quindi contestare specificamente la formazione del giudicato per ottenere riesame.
- Le censure generiche o non confrontate con la motivazione del giudice sono destinate a fallire in sede di cassazione: occorre contestare puntualmente i passaggi logici e i calcoli (es. cumulo delle pene, lettura del casellario) con elementi documentali.
- Quando si contesta l'applicazione dell'art. 4-bis è necessario argomentare in modo circostanziato se e perché il fatto concreto non rientri nella previsione ostativa (ad es. dimostrare assenza di condanna per le fattispecie elencate o intervenuta estinzione), non limitandosi ad affermazioni generiche.
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato si possono prevedere condanne per spese e somme alla Cassa delle ammende: valutare il rapporto costi/benefici prima di impugnare senza elementi nuovi.
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