Cassazione Penale, Sentenza n. 15374/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bellocco chiedeva l'integrazione della liberazione anticipata già concessa (45 giorni per semestre con provvedimento del 2/11/2021) con la maggior riduzione di 30 giorni prevista dall'art. 4 del d.l. n. 146/2013 conv. con legge n. 10/2014 per i semestri di pena scontati tra il 24/12/2012 e il 24/12/2015. Sosteneva che la norma poteva applicarsi anche ai semestri in corso al 1/1/2010 e che la richiesta poteva essere proposta "in ogni tempo" (art. 4, commi 2 e 3). Inoltre deduceva che l'esclusione dei condannati per reati ostativi fosse irragionevole e in contrasto con i principi costituzionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le istanze volte a integrare provvedimenti di liberazione anticipata già adottati sotto la vigenza della normativa speciale sono ammissibili solo se il provvedimento originario era anteriore all'entrata in vigore della disciplina speciale; i provvedimenti adottati già sotto il regime nuovo, se non impugnati nei termini e divenuti definitivi, non sono suscettibili di integrazione. Ha inoltre ritenuto irrilevante la sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale nel senso invocato dal ricorrente e ha confermato la legittimità dell'esclusione dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis Ord. Pen. dall'applicazione della liberazione anticipata speciale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 (art. 4)
Disciplina "speciale" della liberazione anticipata che prevede, per i periodi indicati (tra il 10/1/2010 e il 23/12/2015), una maggiore riduzione della pena; l'integrazione di provvedimenti va applicata solo ai provvedimenti concessi prima dell'entrata in vigore della disciplina speciale.
Legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ordinamento penitenziario), art. 54
Normativa generale sui benefici detentivi; la disciplina speciale del d.l. 146/2013 è derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria.
Art. 4-bis Ordinamento penitenziario
Elenca i reati "ostativi"; la disciplina di favore prevista dal d.l. 146/2013 non si estende ai condannati per tali delitti, esclusione ritenuta legittima e non contraria ai principi costituzionali secondo la giurisprudenza citata.
Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 2019
Pronuncia limitata alla materia dei permessi premio e, perciò, non estensibile alla disciplina della liberazione anticipata speciale nel senso invocato dal ricorrente.
Cass. Sez. 1, n. 20278 del 16/06/2020 (Gangemi)
"in tema di liberazione anticipata, è inammissibile l'istanza, presentata al magistrato di sorveglianza, volta ad ottenere... l'integrazione del provvedimento già adottato... in relazione ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2010, trattandosi di questione deducibile esclusivamente in sede di reclamo al tribunale di sorveglianza"
Giurisprudenza consolidata che delimita i casi di ammissibilità dell'integrazione: la richiesta di integrazione deve essere proposta nell'ambito procedurale corretto e non può essere sollevata "in ogni tempo" se il provvedimento è stato adottato sotto la nuova disciplina.
Cass. Sez. 1, n. 42099 del 13/09/2019 (Gremito)
Conferma il principio che chi ha ottenuto il beneficio in misura ordinaria prima della disciplina speciale può chiedere integrazione per evitare disparità; ma chi ha provvedimenti adottati sotto la disciplina nuova avrebbe dovuto conformarli o impugnarli nei termini.
Cass. Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, dep. 2015 (Mollace)
"In tema di benefici penitenziari... la disposizione di cui all'art. 4 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146... non ha efficacia ultrattiva..."
Principio che esclude l'efficacia ultrattiva delle disposizioni del d.l. non recepite dalla legge di conversione e che legittima l'esclusione dei condannati per reati 4-bis dall'applicazione della maggiore detrazione, ritenendo infondata la questione di costituzionalità sotto i profili prospettati.
Massime di principio
- La maggior riduzione di pena prevista dal d.l. n. 146/2013 si applica con carattere speciale e temporale: può integrare provvedimenti di liberazione anticipata emessi prima dell'entrata in vigore della norma per evitare disparità, ma non può essere chiesta "in ogni tempo" per provvedimenti adottati già sotto la nuova disciplina e divenuti definitivi.
- Le domande volte a ottenere l'integrazione di un provvedimento devono essere esperite nel corretto grado/procedimento (reclamo al tribunale di sorveglianza) quando previsto; altrimenti sono inammissibili.
- L'esclusione dei condannati per i reati di cui all'art. 4-bis Ord. Pen. dall'applicazione della liberazione anticipata speciale è conforme alla giurisprudenza di legittimità e non viene superata automaticamente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019, la quale è stata ritenuta limitata alla materia dei permessi premio.
- Se un provvedimento è stato adottato sotto la disciplina nuova e il beneficiario ritiene errata la misura, l'impugnazione deve essere proposta nei termini previsti; la mancata impugnazione che rende definitivo il provvedimento preclude in genere richieste successive di integrazione.
- La disciplina speciale ha natura derogatoria rispetto alla normativa ordinaria; pertanto, l'identificazione dei soggetti beneficiabili e dei periodi di riferimento va interpretata restrittivamente in base al testo e alla finalità di superamento del sovraffollamento carcerario.
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