Sentenza del 20/12/2016 n. 26286 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a debiti fiscali della società scissa, riferiti a periodi d'imposta anteriori alla scissione. La società beneficiaria sosteneva che la cartella fosse insufficientemente motivata perché non indicava adeguatamente l'avviso di accertamento notificato alla società scissa e mai ricevuto dalla beneficiaria. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale conclusione, sostenendo che, ai sensi dell'art. 173 TUIR e dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, le società beneficiarie rispondono solidalmente dei debiti fiscali della scissa e non è necessaria una nuova notifica dell'avviso di accertamento né un'integrazione motivazionale della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, cassato senza rinvio la sentenza della CTR della Toscana e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha stabilito che, per debiti fiscali anteriori alla scissione, la responsabilità solidale e illimitata delle società beneficiarie opera automaticamente. Gli accertamenti e gli altri procedimenti possono essere svolti nei confronti della società scissa, senza obbligo per l'Amministrazione di notificare nuovamente l'avviso alla beneficiaria o di inserire nella cartella ulteriori elementi motivazionali, purché siano rispettati i requisiti ordinari previsti per la cartella. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 173 TUIR, D.P.R. n. 917/1986
Gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo agli obblighi tributari anteriori alla scissione sono svolti nei confronti della società scissa; le società beneficiarie hanno facoltà di partecipare ai procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o altri adempimenti per l'Amministrazione.
La norma comporta la responsabilità solidale e illimitata delle società partecipanti alla scissione per i debiti fiscali anteriori all'operazione. Non è necessario notificare nuovamente alla beneficiaria l'avviso di accertamento già notificato alla scissa, né integrare la motivazione della successiva cartella per effetto della scissione.
Art. 25, D.P.R. n. 602/1973
La cartella deve rispettare i requisiti motivazionali ordinari previsti dalla disciplina della riscossione; la scissione societaria non impone requisiti motivazionali aggiuntivi.
Art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997
Per le somme dovute in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla società scissa, tutte le società beneficiarie rispondono solidalmente e illimitatamente.
Art. 2506-bis, comma 2, e art. 2506-quater, comma 3, c.c.
Le limitazioni previste per le obbligazioni civili derivanti dalla scissione non si applicano alla responsabilità tributaria disciplinata dalle norme speciali fiscali richiamate.
Art. 384 c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- In caso di scissione societaria, per i debiti fiscali riferiti a periodi anteriori alla scissione, le società beneficiarie possono essere chiamate a rispondere solidalmente anche se non hanno ricevuto personalmente l'avviso di accertamento notificato alla società scissa.
- L'Amministrazione finanziaria non è normalmente tenuta a rinnovare alla società beneficiaria la notifica dell'avviso di accertamento già notificato alla scissa, né a indicare nella cartella ulteriori motivazioni specifiche derivanti dalla scissione.
- La società beneficiaria deve esercitare la propria facoltà di informarsi e partecipare ai procedimenti fiscali riguardanti la società scissa, adottando la necessaria diligenza nella verifica delle passività tributarie pregresse.
- Per individuare l'applicabilità della disciplina, rileva il periodo cui si riferisce il debito fiscale, che deve essere anteriore alla data di efficacia della scissione; non è decisiva la data successiva in cui viene emesso o notificato l'accertamento.
- La cartella notificata alla beneficiaria deve comunque rispettare i requisiti ordinari di legge e deve riferirsi a un debito tributario validamente accertato e divenuto definitivo.
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