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Sentenza

Sentenza del 20/12/2016 n. 26286 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a debiti fiscali della società scissa, riferiti a periodi d'imposta anteriori alla scissione. La società beneficiaria sosteneva che la cartella fosse insufficientemente motivata perché non indicava adeguatamente l'avviso di accertamento notificato alla società scissa e mai ricevuto dalla beneficiaria. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale conclusione, sostenendo che, ai sensi dell'art. 173 TUIR e dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, le società beneficiarie rispondono solidalmente dei debiti fiscali della scissa e non è necessaria una nuova notifica dell'avviso di accertamento né un'integrazione motivazionale della cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, cassato senza rinvio la sentenza della CTR della Toscana e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha stabilito che, per debiti fiscali anteriori alla scissione, la responsabilità solidale e illimitata delle società beneficiarie opera automaticamente. Gli accertamenti e gli altri procedimenti possono essere svolti nei confronti della società scissa, senza obbligo per l'Amministrazione di notificare nuovamente l'avviso alla beneficiaria o di inserire nella cartella ulteriori elementi motivazionali, purché siano rispettati i requisiti ordinari previsti per la cartella. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 173 TUIR, D.P.R. n. 917/1986

    Gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo agli obblighi tributari anteriori alla scissione sono svolti nei confronti della società scissa; le società beneficiarie hanno facoltà di partecipare ai procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o altri adempimenti per l'Amministrazione.

    La norma comporta la responsabilità solidale e illimitata delle società partecipanti alla scissione per i debiti fiscali anteriori all'operazione. Non è necessario notificare nuovamente alla beneficiaria l'avviso di accertamento già notificato alla scissa, né integrare la motivazione della successiva cartella per effetto della scissione.

  • Art. 25, D.P.R. n. 602/1973

    La cartella deve rispettare i requisiti motivazionali ordinari previsti dalla disciplina della riscossione; la scissione societaria non impone requisiti motivazionali aggiuntivi.

  • Art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997

    Per le somme dovute in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla società scissa, tutte le società beneficiarie rispondono solidalmente e illimitatamente.

  • Art. 2506-bis, comma 2, e art. 2506-quater, comma 3, c.c.

    Le limitazioni previste per le obbligazioni civili derivanti dalla scissione non si applicano alla responsabilità tributaria disciplinata dalle norme speciali fiscali richiamate.

  • Art. 384 c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In caso di scissione societaria, per i debiti fiscali riferiti a periodi anteriori alla scissione, le società beneficiarie possono essere chiamate a rispondere solidalmente anche se non hanno ricevuto personalmente l'avviso di accertamento notificato alla società scissa.
  • L'Amministrazione finanziaria non è normalmente tenuta a rinnovare alla società beneficiaria la notifica dell'avviso di accertamento già notificato alla scissa, né a indicare nella cartella ulteriori motivazioni specifiche derivanti dalla scissione.
  • La società beneficiaria deve esercitare la propria facoltà di informarsi e partecipare ai procedimenti fiscali riguardanti la società scissa, adottando la necessaria diligenza nella verifica delle passività tributarie pregresse.
  • Per individuare l'applicabilità della disciplina, rileva il periodo cui si riferisce il debito fiscale, che deve essere anteriore alla data di efficacia della scissione; non è decisiva la data successiva in cui viene emesso o notificato l'accertamento.
  • La cartella notificata alla beneficiaria deve comunque rispettare i requisiti ordinari di legge e deve riferirsi a un debito tributario validamente accertato e divenuto definitivo.

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